Cass. pen., sez. III, sentenza 12/04/2022, n. 13952

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 12/04/2022, n. 13952
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13952
Data del deposito : 12 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D'ANGELLA GAETANO, nato a Trani il 21.10.1979 avverso la sentenza in data 28.10.2021 del Tribunale di Trani visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere D G;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. F R P, che ha concluso per l'annullamento limitatamente al capo che ha disposto la confisca del danaro in sequestro con rinvio al Tribunale di Trani per l'ulteriore corso

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza in data 28.10.2021, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. il Tribunale di Trani ha applicato nei confronti di Gaetano D'Angella, su concorde richiesta delle parti, la pena di un anno di reclusione ed euro 2.000,00 di multa, per il reato, riqualificato ai sensi dell'art 73, comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti con confisca del danaro in sequestro.

2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando due motivi con i quali lamenta in relazione al il vizio di violazione di legge e al vizio motivazionale: 2.1.) il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche quantunque fosse incensurato ed avesse tenuto un corretto comportamento processuale avendo ammesso ab initio l'addebito ed avesse optato per il patteggiannento al fine di una rapida definizione del giudizio, senza che il giudice avesse reso alcuna motivazione al riguardo;
2.2.) la disposta confisca del danaro senza che vi fosse alcuna prova che lo stesso provenisse da attività di spaccio di stupefacenti e che ne costituisse conseguentemente il profitto, rilevando che in ogni caso trattandosi di confisca facoltativa avrebbe dovuto esserne resa congrua e specifica motivazione, nella specie del tutto carente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 primo motivo deve essere dichiarato inammissibile. Premesso che i motivi per i quali è consentito dall'art. 448 comma 2-bis cod. pen. il ricorso per cassazione avverso le sentenze di patteggiamento sono tassativi, deve rilevarsi che in punto di trattamento sanzionatorio la pronuncia è impugnabile solo quando si lamenti l'illegalità della pena, intesa come efficacemente sintetizzato dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, Iazouli, Rv. 264205/01-264207/01, nonché Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019 - dep. 08/05/2019, PG c. Bonfiglio, Rv. 276509), come la pena che, per specie ovvero per quantità, non corrisponde a quella astrattamente prevista per la fattispecie incriminatrice in questione, così collocandosi al di fuori del sistema sanzionatorio come delineato dal codice penale, o che, comunque, è stata determinata dal giudice attraverso un procedimento di commisurazione basato su una cornice edittale inapplicabile, perché dichiarata costituzionalmente illegittima o perché individuata in violazione del principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole. Per contro, il ricorrente, nel dolersi del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche che non figurano affatto nella richiesta concordata con il Pubblico Ministero e pedissequamente accolta dal Tribunale, deduce questioni afferenti alla congruità della pena, profilo questo che, attenendo alla sua quantificazione discrezionale, esule dalla sua illegalità, non potendo pertanto essere devoluta innanzi a questa Corte. Al riguardo deve essere infatti chiarito che la sentenza di patteggiamento trova il suo fondamento nella concorde volontà delle parti che il giudice, previo vaglio, in negativo, dell'insussistenza di cause di non punibilità che potrebbero condurre ad un proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., ed in positivo della corretta qualificazione giuridica del fatto sulla base del capo di imputazione e della legalità della pena, si limita a ratificare: il sintetico apprezzamento sulla sua congruità costituisce espressione del giudizio valutativo implicitamente effettuato, ("5e seppur non accompagnato da alcuna motivazione, la cui mancanza non può di per sé riflettersi, essendo comunque il giudice esonerato dall'obbligo di motivazione sui punti non controversi della decisione, sulla legittimità della pattuizione trasfusa nel provvedimento giudiziale, conclusione questa che trova puntuale conferma nella tassatività dei motivi di impugnazione previsti dall'art.448 comma 2-bis cod. proc. pen.. 2. Per contro, il secondo motivo, da ritenersi ammissibile, rientrando l'eccepita illegalità della confisca a pieno titolo nell'ipotesi di illegalità della pena prevista dall'art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen. da estendersi anche alle misure di sicurezza, personali o patrimoniali, così come definitivamente chiarito dalla recente pronuncia delle Sezioni Unite n. 21368 del 26/09/2019 - dep. 17/07/2020, ancorchè non ricomprese nell'accordo delle parti, ma oggetto di applicazione officiosa, risulta altresì fondato. Non potendo nel caso di specie trovare applicazione la confisca cd. per sproporzione, ovverosia afferente alle somme delle quali il condannato non possa giustificare la legittima provenienza in relazione alle proprie condizioni economiche atteso che l'art. 85 bis d.P.R. 309/1990, nel rinviare all'art. 240 bis cod. pen., ne esclude espressamente l'operatività a fronte della qualificazione del reato a norma dell'art. 73 quinto comma del medesimo T.U. Stup., deve ciò nondimeno escludersi che la somma oggetto di sequestro possa essere considerata il profitto dell'attività illecita atteso che la condotta criminosa in contestazione è costituita dalla detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e non già dalla loro cessione (cfr. Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017, Lanzi, Rv. 272204 e Sez. 3, n. 7074 del 23/01/2013, Lagrini, Rv. 253768). Fuoriuscendosi pertanto dal perimetro della confisca obbligatoria di cui all'art. 240 secondo comma cod. pen., sussiste l'obbligo per il giudice di motivare le ragioni per cui ritiene di dover disporre la confisca di determinati beni sottoposti a sequestro, ovvero le ragioni per cui non possono reputarsi attendibili le giustificazioni eventualmente addotte dalle parti, evidenziando la sussistenza di un collegamento eziologico intercorrente tra il bene e il reato contestato: la schematicità della motivazione propria del rito differenziato ex art. 444 c.p.p. non può infatti estendersi all'applicazione della misura di sicurezza patrimoniale (ex nnultis Sez. 6, n. 17266 del 16/04/2010 - dep. 06/05/2010, Trevisan, Rv. 247085). Dal momento che tale confisca è "legittima" quando sia dimostrata la relazione di asservimento tra la cosa ed il reato, nel senso che la prima deve essere oggettivamente collegata al secondo non da un rapporto di mera occasionalità, ma da uno stretto nesso strumentale, il silenzio serbato sul punto dal Tribunale pugliese, limitatosi a disporre la confisca esclusivamente nel dispositivo della sentenza, senza alcuna argomentazione nella parte motivazionale ne impone l'annullamento su tale punto. Trattandosi di statuizione che non afferisce all'accordo negoziale delle parti si dispone conseguentemente il rinvio al Tribunale di Trani affinché renda la motivazione necessaria a consentire l'applicazione della misura, restando, ovviamente, impregiudicata la statuizione di merito dell'impugnata decisione e della relativa pena principale applicata al ricorrente, che - a seguito dell'odierna pronuncia di legittimità - resta coperto dall'autorità del giudicato
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