Cass. civ., sez. II, sentenza 27/09/2022, n. 28138

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 27/09/2022, n. 28138
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28138
Data del deposito : 27 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 14003/2017 R.G. proposto da: MRCIANO' GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in Romq, via Pacuvio 34, presso lo studio dell’avvocato R G, che lo rappresenta e difende;
-ricorrente-

contro

PIZZIMENTI ANTONIO, PIZZIMENTI GIUSEPPE, elettivamente domiciliati in Roma, via Ronciglione 3, presso lo studio dell’avvocato G F, che li rappresenta e difende;
-controricorrenti- BORRELLO SILVANA, MRCIANO' ZAGAMI MRIA ROSARIA, MRCIANO' ROBERTO, MRCIANO' PIZZIMENTI ANNA, MRCIANO' BORRELLO MRIA, MRCIANO' GIUSEPPE, BORRELLO MRIA RITA, MRCIANO' GIUSEPPE;
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA n. 96/2016 depositata il 27/04/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2022dal Consigliere GIUSEPPE TEDESCO.

FATTI DI CAUSA

La presente lite riguarda un’ipotesi di successione legittima di defunto che aveva disposto dei propri beni con testamento, del quale, con sentenza non definitiva in grado d’appello, confermata in cassazione, è stata dichiarata la nullità totale. La causa, proseguita in appello per la divisione dei beni, è stata infine definita con la sentenza impugnata nella presente sede. La successione è quella di M F, cui sono chiamati ex lege i figli del fratello premorto L (M M R, M R e M G nato nel 1954) e i fratelli F, F, A e M. In corso di causa, instaurata da Marcianò F, è deceduta F, lasciando eredi testamentari, quanto agli immobili, compresi quello derivanti dalla successione del fratello, i nipoti P A e Pizzimenti Giuseppe, e, quanto al denaro, in parte uguali i nove nipoti: gli stessi P A e Pizzimenti Giuseppe, Borrello M Rita e Borrello Silvana, figlie di Marcianò M, M M R, M R e M G, figli del premorto L, e figli di F, M G (1961) e F junior. Già nella prima fase del giudizio, quando si discuteva della validità del testamento, il contraddittorio è stato esteso nei confronti dei legatari: i nipoti Pizzimenti Giuseppe, figlio di A, Borrello M Rita e Borrello Silvana, figlie di M, e M F, il quale è stato chiamato nel giudizio in persona del curatore speciale M G (attuale ricorrente). La Corte d’appello, nel contraddittorio fra Marcianò F, P A e i figli del fratello premorto del defunto L (M M R, M R e M G), contumaci tutti gli altri, superate le obiezioni mosse da Marcianò F sulla consulenza tecnica, ha operato la divisione fra le cinque stirpi concorrenti, in conformità al progetto divisionale “di cui alla relazione di c.t.u. a firma dell’ingegnere Stella Paolo del dott. Postorino F”. Per la cassazione della sentenza M G (1961), erede di Marcianò F, ha proposto ricorso affidato a otto motivi. Hanno resistito con controricorso Pizzimenti Giuseppe, già contumace nel giudizio d’appello, e Pizzimenti Antonio. Le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE. Il ricorso è stato notificato a tutte le parti del giudizio d’appello, risultando della relazionedi notificazione il decesso di Marcianò M, per la quale il ricorso è stato notificato alle figlie, già presenti in causa, Borrello M Rita e Borrello Silvana, nella duplice qualità. Il ricorso è stato poi notificato a P E, Pizzimenti Antonio e Pizzimenti Alberto, che non sono parti del giudizio d’appello e che, come chiarito nel corso della discussione in pubblica udienza, sono eredi di P A, costituito nel giudizio d’appello e al quale lanotificazione del ricorso è stata eseguita presso il procuratore costituito. La notificazione a P E non è andata a buon fine, ma il fatto non impone la rinnovazione, in presenza di rituale notificazione presso il procuratore costituito di P A, la cui morte non è stata dichiarata nel corso del giudizio d’appello. Vale pertanto la regola dell'ultrattivitàdel mandato all a lite (Cass. n. 12183/2021;
S.U. n. 15295/20149). Il ricorso è stato poi notificato a M F, rappresentato nel processo dal curatore speciale M G e insieme a questo coerede di Marcianò F, attore originario. M G (1961) è destinatario di una duplice notificazione: una quale tutore di M F e l’altra quale curatore speciale del medesimo. F era già parte del giudizio nella fase di merito sia nella qualità di erede, al pari degli altri nipoti, di Marcianò F, sia come legatario in base al testamento dichiarato nullo. Come legatario certamente sussisteva conflitto di interessi con il tutore (che si identificava con il padre F, che aveva impugnato il testamento), tuttavia nella causanon si discute più della validità del testamento, ma solo della divisione, essendo quindi venuta meno la lite fra gli onorati testamentari e i successibili ex lege. Attualmente tutore dell’incapace è il ricorrente M G, rispetto al quale le posizioni sono convergenti, essendo presenti in lite, l’uno e l’altro, come eredi di Marcianò F, insieme agli altri nipoti, e quali eredi dell’appellante e attore originario Marcianò F: il conflitto non sussiste né in astratto (Cass. n. 16553/2010;
n. 11420/2014), né in concreto (Cass. n. 1721/2016;
n. 8438/2018).

2. Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 726 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Si lamenta innanzitutto che la Corte d’appello ha recepito le conclusioni dei consulenti tecnici, i quali avevano utilizzato, nella stima dei beni, criteri inidonei a determinare il valore di mercato, che costituisce l’indefettibile criterio da utilizzare ai fini della divisione. Le considerazioni, proposte dai periti (la difficoltà di avere il supporto di informatori che avessero memoria delle valutazioni di beni simili, riferite all’anno di proposizione della domanda giudiziale (1990), con la correlativa difficoltà di reperire atti di compravendita a cui riferirsi per la comparazione), non giustificavano l’utilizzo di valutazioni astratte, quali le indicazioni dettate, per l’anno 1990, dall’Ufficio Tecnico Erariale e dalla Commissione Provinciale Espropri. Tali indicazioni, usate dai consulenti tecnici, non possono mai essere considerate espressione dei valori di mercato.
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