Cass. civ., sez. I, sentenza 19/02/2014, n. 3885
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Sussiste l'interesse ad agire con un'azione di mero accertamento negativo della propria condotta di contraffazione di un brevetto altrui, posto che tale azione mira a conseguire, mediante la rimozione di uno stato di incertezza oggettiva, un risultato utile giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice. (Nella specie, l'imprenditore chiedeva di accertare che il proprio prodotto - un rubinetto valvolato - non costituiva la contraffazione di un altro, in tal modo chiarendo una situazione di incertezza relativamente alla possibilità di produrlo e distribuirlo lecitamente).
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. R R - Presidente -
Dott. C A - Consigliere -
Dott. R V - rel. Consigliere -
Dott. D V R M - Consigliere -
Dott. S A - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 16375-2007 proposto da:
LA MICROMECCANICA DEL COMM. LIBERO BALESTRA &C. S.P.A. (C.F./P.I. 00620890400), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso l'avvocato B L, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato A N, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
COPRECI S. COOP. LTDA 03027150378, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI GRACCHI 130, presso l'avvocato Z G, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato D G, giusta procura speciale per Notaio ANTONIO ROMAN DE LA CUESTA GALDIZ di PAMPLONA (SPAGNA) del 15.6.2007;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 103/2007 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 24/01/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/2013 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;
uditi, per la ricorrente, gli Avvocati LUIGI BIAMONTI e NICOLA ALESSANDRI che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito, per la controricorrente, l'Avvocato GUALTIERO DRAGOTTI che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELENTANO Carmelo che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 12 aprile 2000, la C S. Coop. Ltda conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Forlì La Micromeccanica del cav. Libero Balestra &C. S.p.A., esponendo che:
A) nell'ambito di un precedente giudizio instaurato sempre davanti al Tribunale di Forlì La Micromeccanica aveva dedotto in particolare:
a) di essere titolare del brevetto n. 1200081, concesso il 5 gennaio 1989 a seguito di domanda depositata il 13 giugno 1985, riguardante un "rubinetto per gas, valvolato, con ridotto ingombro in altezza, per fornelli e cucine a gas, in particolare per piani di cottura";b) di essere venuta a conoscenza, a seguito di una segnalazione, del fatto che una concorrente spagnola, C S. Coop. Ltda, aveva prodotto e presentato in Italia ad alcune aziende operanti nel settore e clienti di Micromeccanica un rubinetto con caratteristiche riproducenti i principali elementi innovativi del rubinetto brevettato e di cui alle rivendicazioni contenute nel brevetto stesso;B) essa attrice, costituitasi nel suddetto giudizio, aveva contestato gli assunti della controparte e aveva chiesto in via riconvenzionale la declaratoria di nullità del brevetto;C) esaurita l'istruttoria anche tramite l'espletamento di due consulenze tecniche d'ufficio, con sentenza n. 192/2000, il Tribunale aveva, tra l'altro, cosi disposto: "1) in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da C s. Coop LTDA nei confronti dell'attrice la Micromeccanica del Cav. Libero Balestra e C, dichiara la nullità ai sensi del R.D. n. 1127 del 1939, art. 59, comma 2 del brevetto per invenzione industriale n. 1.200.081 concesso alla Micromeccanica in data 5 gennaio 1989, limitatamente alla parte attinente la disposizione trasversale dell'elettrovalvola, restando confermata, nel resto, la validità del brevetto in questione;2) in accoglimento della domanda attorea, dichiara che la C ha violato i diritti dell'attrice, relativamente al predetto brevetto, nei limiti dell'ambito protettivo del brevetto stesso, di cui alle rivendicazioni da 1 a 8 rielaborate dal CTU alle pagg. 21-25 della sua relazione, da far parte integrante della presente decisione";D) dopo il deposito della suddetta sentenza, contro cui aveva proposto impugnazione davanti alla Corte d'Appello di Bologna, essa aveva prodotto e posto in commercio altro rubinetto dal ridotto ingombro in senso verticale, caratterizzato da un diverso meccanismo di comando dell'apertura della valvola attraverso cui il gas defluiva;E) poiché Micromeccanica aveva insinuato che detto rubinetto rientrava fra quelli "condannati" dal Tribunale di Forlì, era suo interesse farne accertare la legittimità.
C chiedeva pertanto al Tribunale di accertare e dichiarare che il rubinetto valvolato per gas di ridotta dimensione in altezza, come risultante dai disegni tecnici e dal campione che produceva, non interferiva con quanto rivendicato dal brevetto per invenzione industriale 1.200.081, di cui la convenuta era titolare. Questa si costituiva e, negando gli assunti della controparte, deduceva di non essere stata neppure a conoscenza dell'esistenza di un modello di rubinetto prodotto da C diverso da quello per il quale, a suo tempo, era stata promossa azione di contraffazione;lamentava che dalla citazione e dai documenti allegati emergeva che il nome commerciale del secondo rubinetto era il medesimo di quello originario, ossia CAL 22100, e che anche il secondo tipo di rubinetto violava il suo brevetto.
La Micromeccanica S.p.A. chiedeva pertanto al Tribunale, tra l'altro, di inibire l'uso del nome e/o marchio, commerciale CAL 22100, previo accertamento della illegittimità della condotta sotto il profilo della concorrenza sleale nonché accertare e dichiarare che il rubinetto valvolato per gas descritto nei disegni e campioni prodotti da C interferiva con il brevetto di cui essa era titolare, inibendone la commercializzazione.
Esaurita l'istruzione mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza del 12 luglio 2003, il Tribunale respingeva la domanda di C e, in accoglimento di quella riconvenzionale di Micromeccanica, dichiarava che il rubinetto nella nuova versione prodotto dalla società attrice interferiva con il brevetto n. 1.200.081 di cui la convenuta era titolare, ne inibiva l'ulteriore commercializzazione in Italia e in Spagna, disponeva che i rubinetti prodotti da C e i mezzi utilizzati per la loro produzione fossero assegnati in proprietà a Micromeccanica ovvero distrutti a spese C;respingeva le altre domande della convenuta e condannava la società attrice al pagamento delle spese di lite. Riteneva, in particolare, il Tribunale che C avesse proposto l'azione al fine di ottenere la verifica che il nuovo rubinetto da essa prodotto non interferiva con il brevetto Micromeccanica nella sua formulazione originaria e non in quella risultante dalla sua sentenza depositata il 18 marzo 2000, sicché rigettava la domanda, benché il consulente tecnico d'ufficio avesse accertato che il nuovo rubinetto non interferiva con la protezione brevettuale nei termini riconosciuti nella predetta sentenza.
Avverso la decisione, con atto notificato il 10 ottobre 2003, C proponeva appello, deducendo che il giudice di primo grado aveva erroneamente interpretato la sua domanda, giacché essa intendeva fare accertare che il nuovo rubinetto non interferiva con il brevetto della controparte nel contenuto ritenuto valido dal Tribunale di Forlì con la sentenza 192/2000, situazione questa che era stata positivamente verificata dal consulente tecnico d' ufficio. L'appellante chiedeva pertanto alla Corte di accogliere le conclusioni indicate in atto di appello.
Micromeccanica S.p.A. si costituiva tardivamente in giudizio per resistere al gravame chiedendone il rigetto. Chiedeva altresì il risarcimento dei danni verificatisi successivamente alla sentenza impugnata.
La Corte d'appello di Bologna, con sentenza n. 103 del 2007, in totale riforma della sentenza di primo grado: 1) dichiarava che il rubinetto valvolato per gas di ridotta dimensione in altezza, come risultante dai disegni tecnici e dal campione in atti, esaminati dal consulente tecnico d'ufficio nell'ambito della relazione depositata in primo grado il 20 marzo 2001, non interferiva con le rivendicazioni del brevetto 1.200.081 come limitate dal Tribunale di Forlì nella sentenza n. 192 del 2000;2) respingeva conseguentemente tutte le domande proposte da Micromeccanica. Avverso la detta decisione ricorre per cassazione la Micromeccanica sulla base di nove motivi cui resiste con controricorso la C. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la società la ricorrente si duole per aver l'impugnata sentenza ritenuto che la declaratoria di nullità parziale della rivendicazione n. 1 del brevetto di Micromeccanica, di cui alla sentenza del Tribunale di Forlì n. 192/00, all'epoca non passata in giudicato, potesse essere considerata come avente efficacia fra le parti, sia pure ai fini limitati
dell'interpretazione della domanda di accertamento negativo formulata da C nel secondo giudizio proposto davanti al Tribunale di Forlì.
Sostiene la ricorrente che, secondo la previsione di cui all'art. 79 l.inv. e degli artt. 2908 e 2909 c.c., la sentenza di nullità parziale con riformulazione di una rivendicazione brevettuale non fa stato fra le parti se non a seguito del suo passaggio in giudicato, con la conseguenza che essa, prima di tale momento, non ha rilevanza neanche a fini interpretativi della domanda di mero accertamento proposta da una parte in un separato giudizio al fine di ottenere una declaratoria di non interferenza di un prodotto con il brevetto oggetto della declaratoria di nullità in questione. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente si duole per aver l'impugnata sentenza ritenuto validamente proposta ex art. 100 c.p.c. la domanda della C pur se riferita ad una situazione giuridica non ancora esistente e meramente ipotetica e futura, quale quella derivante dalla eventuale passaggio in giudicato ed efficacia ex art. 79 l.i. di una nuova formulazione di una rivendicazione del brevetto Micromeccanica de quo.
I detti motivi, tra loro connessi, possono essere esaminati congiuntamente e si rivelano infondati.
Va premesso che inappropriato appare il richiamo all'art. 79 l.inv., che prevede esclusivamente l'efficacia erga omnes delle pronunce di nullità di un brevetto passate in giudicato,ma che non regola il momento a partire dal quale i detti effetti decorrono. Tale aspetto è disciplinato,invece, dall'art. 59 bis l.inv. (applicabile ratione temporis) che prevede che la declaratoria di nullità di brevetto ha effetto retroattivo fatte salve alcune situazioni previste dalla norma stessa che qui non rilevano.
Ciò posto, va preliminarmente rilevata la sussistenza dell'interesse ad agire da parte della ricorrente.
Quest'ultima ha proposto azione di accertamento negativo sul fatto che la nuova versione (rispetto a quella del precedente giudizio) del proprio rubinetto per gas valvolato non costituiva contraffazione di quello prodotto da La Micromeccanica in relazione alle rivendicazioni del brevetto n.