Cass. pen., sez. I, sentenza 15/06/2023, n. 25965
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: M ERIK nato a SPILIMBERGO il 18/10/1982 avverso la sentenza del 28/03/2022 del TRIBUNALE di PORDENONEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere M S C;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore M F L che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento di correzione di errore materiale con trasmissione degli atti al Tribunale di Pordenone per le statuizioni in ordine alla confisca;
dichiararsi inammissibili gli ulteriori motivi di ricorso. I
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Pordenone ha ritenuto E M responsabile della contravvenzione di cui all'art. 20 L. 110/1975, condannandolo alla pena di euro 500,00 di ammenda.
2. E M, a mezzo del difensore avv. P V, ha presentato ricorso per cassazione, articolando n. cinque motivi di ricorso.
2.1 Con il primo motivo il difensore deduce violazione di legge in relazione agli artt. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.;
il Tribunale di Pordenone, con dispositivo letto in udienza, aveva disposto la confisca di tutto il materiale in sequestro;
in seno alla motivazione della sentenza, e quindi de plano, omettendo di fissare udienza ex art. 127 cod. proc. pen. e senza instaurazione del contraddittorio, ha provveduto a correggere il dispositivo limitando la confisca ai soli fucile semiautomatico Benelli cal. 12 e carabina Winchester cal. 243, provvedendo a disporre il dissequestro e restituzione a E M delle munizioni indicate nel capo di imputazione;
detto provvedimento è affetto da nullità, imponendo l'art. 127 cod. proc. pen. l'instaurazione del contraddittorio.
2.2. Con il secondo ed il terzo motivo, viene dedotta la violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. per inosservanza o erronea applicazione della legge penale e per travisamento della prova non essendosi il Tribunale confrontato con le emergenze probatorie da cui era emerso che il M era presente alle operazioni di perquisizione e successivo sequestro, e non aveva mai omesso il controllo diretto dell'abitazione ove si trovavano le armi oggetto di imputazione;
neppure il Tribunale ha preso in considerazione le emergenze processuali attestanti la diligenza operata dal M nella custodia delle armi, scariche e non di pronto utilizzo, avendo egli dotato la casa ove le stesse si trovavano di porta con serrature ed inferriate alle finestre.
2.3. Con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. avendo il Tribunale disposto la confisca anche dell'ottica inserita sulla carabina Winchester, pur trattandosi di accessorio asportabile, non costituente parte di arma.
2.4. Con il quinto motivo la difesa del M lamenta l'erroneità della sentenza assunta in violazione dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen. per avere il Tribunale denegato le circostanze attenuanti generiche ed il beneficio della
udita la relazione svolta dal Consigliere M S C;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore M F L che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento di correzione di errore materiale con trasmissione degli atti al Tribunale di Pordenone per le statuizioni in ordine alla confisca;
dichiararsi inammissibili gli ulteriori motivi di ricorso. I
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Pordenone ha ritenuto E M responsabile della contravvenzione di cui all'art. 20 L. 110/1975, condannandolo alla pena di euro 500,00 di ammenda.
2. E M, a mezzo del difensore avv. P V, ha presentato ricorso per cassazione, articolando n. cinque motivi di ricorso.
2.1 Con il primo motivo il difensore deduce violazione di legge in relazione agli artt. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.;
il Tribunale di Pordenone, con dispositivo letto in udienza, aveva disposto la confisca di tutto il materiale in sequestro;
in seno alla motivazione della sentenza, e quindi de plano, omettendo di fissare udienza ex art. 127 cod. proc. pen. e senza instaurazione del contraddittorio, ha provveduto a correggere il dispositivo limitando la confisca ai soli fucile semiautomatico Benelli cal. 12 e carabina Winchester cal. 243, provvedendo a disporre il dissequestro e restituzione a E M delle munizioni indicate nel capo di imputazione;
detto provvedimento è affetto da nullità, imponendo l'art. 127 cod. proc. pen. l'instaurazione del contraddittorio.
2.2. Con il secondo ed il terzo motivo, viene dedotta la violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. per inosservanza o erronea applicazione della legge penale e per travisamento della prova non essendosi il Tribunale confrontato con le emergenze probatorie da cui era emerso che il M era presente alle operazioni di perquisizione e successivo sequestro, e non aveva mai omesso il controllo diretto dell'abitazione ove si trovavano le armi oggetto di imputazione;
neppure il Tribunale ha preso in considerazione le emergenze processuali attestanti la diligenza operata dal M nella custodia delle armi, scariche e non di pronto utilizzo, avendo egli dotato la casa ove le stesse si trovavano di porta con serrature ed inferriate alle finestre.
2.3. Con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. avendo il Tribunale disposto la confisca anche dell'ottica inserita sulla carabina Winchester, pur trattandosi di accessorio asportabile, non costituente parte di arma.
2.4. Con il quinto motivo la difesa del M lamenta l'erroneità della sentenza assunta in violazione dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen. per avere il Tribunale denegato le circostanze attenuanti generiche ed il beneficio della
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