Cass. civ., sez. I, ordinanza 13/07/2017, n. 17345
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In tema di estensione del fallimento al socio illimitatamente responsabile, l’art. 15 l.fall. è compatibile, quanto alle forme ed ai termini, con il procedimento attivato ex art. 147 l.fall., dovendosi, tuttavia, tenere conto delle peculiarità dell’istruttoria del fallimento in estensione, tanto più se esso sia successivo al già dichiarato fallimento di una società o allorché sia richiesto il fallimento di società di fatto (od occulta), sicché è necessario, al pari di quanto previsto in generale per il procedimento archetipico dal comma 3 dell’art. 147 cit., che il diritto al contraddittorio sia assicurato mediante idonea notificazione dell’iniziativa e del suo svolgimento, nei termini dilatori di cui all’art. 15 cit., ma senza precluderne la possibile riduzione giudiziale ove ragioni di urgenza lo giustifichino. (Nella specie, riguardante l’estensione del fallimento al socio ex art. 147, comma 4, l.fall., la S.C., in applicazione del suesposto principio, rilevando che il debitore aveva avuto conoscenza legale del ricorso e del decreto di convocazione, sia pure pervenutigli il giorno prima dell’udienza, ha cassato la sentenza di merito che aveva revocato il fallimento in estensione per violazione del diritto di difesa solamente per avere il debitore goduto di un termine inferiore a quello previsto dall’art. 15 l.fall.).
Sul provvedimento
Testo completo
- c REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto: fallimento dichiarato ex art.147 Co.4 1.F. convocazione del fallendo termini dell'art.15 1.f. compatibilità notifica anteriore di 1 giorno all'udienza mancata comparizione violazione del diritto di difesa - questione motivazione semplificata Sezione Prima Civile Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati R.G.N. 19838/2011 cron. 17345 Rep. Ud.
6.6.2017 Dott. Antonio Didone Presidente Dott. Giacinto Bisogni consigliere consigliere relatore Dott. Massimo Ferro Dott. Mauro Di Marzio consigliere consigliere Dott. Loredana Nazzicone li ē Ha pronunciato la seguente Аши на al gratunk ORDINANZA jakocims d Sul ricorso proposto da: 7 chel Fell e 8 g da pute all 7 4 G.B. 1 0 2 RG 19838/2011- g.est. m.ferro Pag. 1 di 6 عما ل FALLIMENTO CALZATURIFICIO SAN GERMAN DI US TERESA & C. s.n.c., in persona del curatore fall. p.t., rappr. e dif. dall'avv. SE Ferraro, elett. dom. presso lo studio dell'avv. Michael Louis Stiefel, in Roma, viale del Vignola n.5, come da procura in calce a margine dell'atto -ricorrente-
Contro
US US, rappr. e dif. dall'avv. Vincenzo Rossi, elett. dom. presso lo studio di questi in Roma, Ostia Lido, via Vasco De Gama n.34, come da procura a margine dell'atto -controricorrente- LINEA PRISMA s.r.l. OP RR D'AN CO ENEL SERVIZIO ELETTRICO s.p.a. EQUITALIA POLIS s.p.a. -intimati- per la cassazione della sentenza App. Napoli 30.6.2011, n. 82/2011 nel proc. R.G. 75/2011;
letta la memoria del fallimento;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2017 dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;
il Collegio autorizza la redazione del provvedimento in forma semplificata, giusta decreto 14 settembre 2016, n.136/2016 del Primo Presidente.
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
1. FALLIMENTO CALZATURIFICIO SAN GERMAN DI US TERESA & C. s.n.c. [fallimento], impugna la sentenza App. Napoli 30.6.2011, n. 82/2011, nel proc. R.G. 75/2011, che, su reclamo di RG 19838/2011- g.est. m.ferro Pag. 2 di 6 SE RU, ne ha revocato il fallimento, già dichiarato da Trib. Napoli 22.10.2010 in estensione del fallimento della predetta società, su istanza del curatore;
2. la corte, accogliendo il primo motivo di reclamo, ha ravvisato nel breve termine (ristretto in fatto ad un giorno, dilazione inferiore a quanto prescritto) tra la notifica del ricorso-decreto e l'udienza fissata ex art.15 I.f., la violazione del diritto di difesa, essendo ingiustificata l'abbreviazione disposta ed invero, non comparso il fallendo, avendo errato il tribunale nel non disporre il rinnovo della notifica;
3. il ricorso è affidato a tre motivi, cui resiste con controricorso RU. RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che:
1. con il primo motivo è contestato il rispetto degli artt. 15 e 147 l.f., nonché 24 Cost., oltre che il vizio di motivazione, avendo errato la corte nel ritenere applicabile in toto l'art.15 l.f. anche all'ipotesi del fallimento del socio occulto di società palese, disciplinata non dal co.3 bensì dal co.4 della disposizione cit.;
2. con il secondo motivo si deducono plurime violazioni quanto agli artt. 15, 147 l.f., 113, 114, 115, 116 c.p.c., 2697, 2727, 2729 c.c., oltre che il vizio di motivazione, ove la corte ha erratamente negato la sussistenza dell'urgenza di provvedere, esposta dal curatore nella sua istanza;
3. con il terzo motivo si deducono le violazioni degli artt. 15, 147 l.f., 101, 164, 137-140, 143, 148-149 c.p.c., la legge n. 890 del