Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/07/2018, n. 34960

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/07/2018, n. 34960
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 34960
Data del deposito : 23 luglio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LEZZA NICOLA nato a CARIFE il 09/01/1968 parte offesa nel procedimento CASTELLUCCI CLAUDIA nato a URBINO il 08/07/1960 avverso l'ordinanza del 20/03/2016 del GIP TRIBUNALE di URBINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere M S V;
letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale P F che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto impugnato, emesso de plano in esito alla richiesta in tal senso formulata dalla Procura competente, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Urbino ha disposto l'archiviazione del procedimento instaurato a carico di C C in relazione ai reati di cui agli artt. 368 e 595 cod. pen.. 2. Avverso tale decreto ha presentato ricorso la persona offesa, L N C, per il tramite del suo difensore lamentando la violazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., per non aver mai ricevuto essa persona offesa l'avviso di cui all'art. 408 cod. proc. pen., pur avendo fattone apposita richiesta in seno alla querela presentata il 1/12/2015. 3. Con requisitoria scritta depositata il 16 marzo 2018 il Sostituto Procuratore generale P F, ritenuta la intempestività del ricorso, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dello stesso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché risulta proposto tardivamente.

2. Così come costantemente ritenuto dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 6, n. 25019 del 23/05/2013, Rv. 255475;
Sez. 6, n. 47982 del 27/11/2012, Rv. 254103, Sez. 2, n. 1929 del 22/12/2009, Rv. 246040), la disposizione contenuta nell'art. 409, comma 6, cod. proc. pen., che riconosce espressamente alla persona offesa la legittimazione a ricorrere per cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione pronunciata all'esito della Camera di consiglio, senza che di tale udienza le sia stato dato avviso, non può ragionevolmente essere interpretata nel senso di non riconoscere tale rimedio allorché, quantunque essa abbia ritualmente richiesto di essere preavvertita dell'eventuale richiesta di archiviazione da parte del Pubblico ministero, non le sia stato notificato il relativo avviso, previsto dall'art. 408, comma 2, cod. proc. pen.. 3. La mancata esplicitazione normativa del rimedio, se, dunque, non preclude al soggetto pretermesso dal contraddittorio in siffatti termini di ovviare al vizio proponendo comunque ricorso in cassazione avvalendosi al fine della previsione generale di cui all'art. 127, comma 5, cod, proc. pen., per altro verso non legittima in alcun modo una lettura interpretativa volta a sganciare la possibile proposizione del ricorso da qualsivoglia argine temporale (ipotesi, quest'ultima, che ha trovato riscontro in alcuni arresti di questa Corte, per il vero in espressione di un orientamento non maggioritario: cfr, da ultimo Sez. 5, n. 1508/2010 Rv. 249085). Piuttosto, ritiene il Collegio - in adesione all'orientamento da tempo espresso anche da questa stessa sezione della Corte - che il diritto della persona offesa a ricorrere avverso il decreto di archiviazione emesso de plano, senza che gli sia stata data la possibilità di proporre opposizione, in mancanza di avviso, alla richiesta di archiviazione, non può essere esercitato senza limiti di tempo, essendo principio generale quello per cui, a parte i rimedi straordinari previsti dal nostro ordinamento, le decisioni giurisdizionali, pur se emesse nell'ambito di procedure in cui si siano verificate nullità assolute, divengono irrevocabili ove non sia stata presentata dall'interessato tempestiva impugnazione. Nella presente fattispecie, ai fini della individuazione del dies a quo per proporre ricorso, non valgono certamente le previsioni di cui all'art. 585, comma 2, cod. proc. pen., che implicano formalità idonee a produrre la conoscenza legale dei provvedimenti non applicabili al caso del decreto di archiviazione, che è invece un provvedimento che non va comunicato ne' all'indagato nè ad altri soggetti. In mancanza di previsioni di conoscenza legale, ai fini della decorrenza del termine per impugnare vale tuttavia il momento in cui il soggetto cui spetta il diritto di impugnare acquisisce la conoscenza effettiva del provvedimento, come del resto indicato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 353 del 1991 che attribuisce a tale regola una portata generale (in questi termini Sez. 6, n. 1572 del 29/03/2000, Rv. 220536;
ed ancora, Sez. 4, n. 13708/2003, Rv. 224388;
Sez. 6, n. 37905/2004, Rv. 230309;
Sez. 2, n. 28613/2007, Rv. 237761;
Sez. 2, n. 44931/2010, Rv. 248897;
Sez. 5, n. 5139/2010, Rv. 249694).
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