Cass. civ., SS.UU., sentenza 04/11/2009, n. 23318
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Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C V - Primo Presidente -
Dott. P E - Presidente di sezione -
Dott. M A - Consigliere -
Dott. S A - Consigliere -
Dott. S S - Consigliere -
Dott. F F - Consigliere -
Dott. B E - Consigliere -
Dott. L T M - Consigliere -
Dott. S A - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IMPRESS S.P.A. (01780770358), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE 11 173, presso lo studio dell'avvocato L M, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato P S A, per procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope Legis;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
e contro
EQUITALIA REGGIO S.P.A.;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1541/2008 del TRIBUNALE di REGGIO EMILIA, depositata il 11/09/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/10/2009 dal Consigliere Doti. ANGELO SPIRITO;
udito l'Avvocato Alessandro BOSO, per delega dell'avvocato Mario Libertini;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico che ha concluso per l'accoglimento del ricorso incidentale (AGA), assorbito il ricorso principale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La S.P.A. Impress impugnò davanti al giudice amministrativo i provvedimenti irrogativi di sanzioni pecuniarie emesse dall'A.G.C.M. ed ottenne una riduzione della complessiva quantificazione delle stesse. Adito il Consiglio di Stato, la determinazione del quantum venne ulteriormente ridotta. La S.P.A. Impresa pagò la somma indicata nella definitiva decisione del giudice amministrativo e l'A.G.C.M., per il tramite della propria concessionaria S.P.A. Equitalia Reggio, notificò alla società una cartella esattoriale riguardante esclusivamente le maggiorazioni per ritardo nel pagamento degli importi, cosi come stabiliti all'esito del giudizio amministrativo.
Proposta opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso tale cartella, per mancanza del titolo fondante il diritto a procedere ad esecuzione forzata, venne accolta l'istanza di sospensione dell'esecutività del titolo da parte del giudice del reclamo ed in infine venne respinta l'opposizione da parte del giudice monocratico. In particolare, il giudice ha rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario sollevata dall'A.G.C.M., osservando che oggetto dell'opposizione all'esecuzione doveva ritenersi esclusivamente la carenza di un titolo esecutivo a richiedere le maggiorazioni applicate, senza investire l'esistenza o l'esercizio della potestà sanzionatoria in capo all'A.G.C.M.. Al riguardo veniva rilevato che, nonostante il diverso avviso espresso da alcune sentenze del T.A.R. e del giudice ordinario relative agli incidenti di cognizione nei processi esecutivi relativi all'applicazione della L. n. 287 del 1990, l'orientamento della S.C. era invece fermo nel ritenere che le
questioni relative all'esistenza o alla legittimità dei titoli esecutivi o riguardanti la liquidità o l'esigibilità di un credito dovevano rientrare nella giurisdizione del giudice ordinario avendo ad oggetto la cognizione su diritti. Nel merito, l'opposizione venne respinta ritenendosi che la sanzione originariamente inflitta dall'A.G.C.M. non fosse stata caducata con effetto ex tunc dall'annullamento parziale del T.A.R. e dalla successiva ridefinizione del quantum operata dal Consiglio di Stato, in quanto il sindacato del