Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/05/2023, n. 13863

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/05/2023, n. 13863
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13863
Data del deposito : 19 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

nunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 16524/2017R.G. proposto da: Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, nel suo domicilio in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
–ricorrente –

contro

C P s.p.a., con le avv. A M e Raffaella D’Anna, nel domicilio digitale eletto presso le caselle di posta elettronica certificata e ;
–controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per l a Lombardia –Sezione staccata di Brescia, n. 1257/ 25 /1 7 , pronunciata il Oggetto: ri mborso per costi deducibili – perdita su crediti di società controllate. 13– 16524 - 201 7 – 11 / 0 5 /20 2 3 MMF 12 gennaio 2017, depositata il 16 marzo 2017 e notificata il 19 aprile 2017. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 11maggio 2023 dal Co: M M F ;
Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GeneraleAlessandro Pepe che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Rilevato che non è stata chiestadiscussione dalle parti.

FATTI DI CAUSA

Nell’anno 2011 la società co ntribuente era sottoposta a verifica fiscale da parte dell'Agenzia delle entrate che si concludeva con processo verbale di constatazione in data 16 dicembre 2011 ove -per quanto qui interessa- veniva rilevato che nel 2007 la società contribuente aveva dedottola somma complessiva di €.2.139.623,00 quali perdite su crediti rinunciati verso due sue controllate: la società statunitense Clay Park America Inc. e la società italiana Q uadri L ighting srl , poi risultate insolventi e quindi poste in liquidazione. L'Ufficio contestava che tali perdite fossero deducibili , poiché le rinunce a crediti verso società partecipate debbono essere qualificate come immobilizzazioni finanziarie che si accrescono al valore della partecipazione ex art. 96 , comma quarto, d.P.R. n. 916/ 1987 e , specularmente, le relative minusvalenze sono indeducibili ai sensi dell'articolo 101, primo comma, stesso testo. Nello specifico quindi a parere dell'Ufficio, la società contribuente avrebbe dovuto portare l'importo dei crediti rinunciati ad aumento del valore delle partecipazioni e quindi, constatata l'insolvenza delle partecipate debitrici, iscrivere una minusvalenza di pari importo. Poiché, infine, tale minusvalenza era indeducibile, la società avrebbe dovuto nella dichiarazione relativa all'anno di imposta 2007 inserire una pari variazioni in aumento dell'imponibile, cosa che non era avvenuta. L'Ufficio invitava la società al contraddittorio preventivo dove già riduceva l'imponibile contestato, tenendo conto che alcuni crediti in 13– 16524 - 201 7 – 11 / 0 5 /20 2 3 MMF questione erano già stati tassati. La società aderiva al contraddittorio che sfociava in accertamento con adesione . N ondimeno , successivamente la società chiedeva il rimborso dell'Ires pagata nel 2010 sui crediti riferibili alle sue partecipatee rinunciat i nel 2007 . In tesi della società, infatti, trattavasi di crediti commerciali la cui perdita sarebbe stata deducibile quando fosse divenuta certa e determinata, cosa che si era verificata nel 2010, perché -secondo lo stesso rilievo dell’ufficio in pvc-la società americana , seppure in forma ridotta, aveva proseguito fino a quella data e avrebbe teoricamente potuto onorare il proprio debito.Sul silenzio rifiuto così formatosi, la società contribuente ricorreva al giudice di prossimità che non ne apprezzava le ragioni. In diverso senso esitava l'appello che , in riforma della sentenza di primo grado,accoglieva integralmente le richieste della società contribuente. Donde ricorre l'Avvocatura generale dello Stato con ot to articolati motivi, cui replica con tempestivo controricorso la società contribuente.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Vengono proposti ottoarticolati motivi.

0. Invia preliminare,occorre esaminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso erariale proposta da parte contribuente, sull’assunto di pacifico orientamento nomofilattico coerente con la sentenza in scrutinio, di mancanza di autosufficienza e di concreta esposizione dei fatti. I motivi assolvono i profili formali richiesti dal codice di rito e si confrontano con la ratio decidendi della sentenza in scrutinio, donde possono tutti essere esaminati.
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