Cass. civ., sez. II, sentenza 12/02/2020, n. 3455
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Nei contratti con prestazioni corrispettive non è consentito al giudice del merito, in caso di inadempienze reciproche, di pronunciare la risoluzione, ai sensi dell'art. 1453 c.c., o di ritenere la legittimità del rifiuto di adempiere, a norma dell'art. 1460 c.c., in favore di entrambe le parti, in quanto la valutazione della colpa dell'inadempimento ha carattere unitario, dovendo lo stesso addebitarsi esclusivamente a quel contraente che, con il proprio comportamento prevalente, abbia alterato il nesso di interdipendenza che lega le obbligazioni assunte mediante il contratto e perciò dato causa al giustificato inadempimento dell'altra parte.
Sul provvedimento
Testo completo
03455-20 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO VENDITA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 7993/2015 Cron.on. 3455 SECONDA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Presidente Ud. 13/02/2019 PASQUALE D'ASCOLA - Consigliere PU LUIGI ABETE Rel. Consigliere RAFFAELE SABATO - Consigliere ANNAMARIA CASADONTE Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 7993-2015 proposto da: DI IM DI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A FRANCESCO GRAMSCI 54, presso lo studio dell'avvocato TROTTA, che lo rappresenta e difende;
- ricorrente
contro
RI NO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA 2019 GAVORRANO 12, presso lo studio dell'avvocato MARIO 358 rappresentato e difeso dall'avvocato SILVANAGIANNARINI, RICCA;
controricorrente avversO la sentenza n. 193/2014 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 07/02/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/02/2019 dal Consigliere RAFFAELE SABATO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale CORRADO MISTRI che ha concluso per l'inammissibilità, in subordine rigetto del gravame;
udito l'Avvocato TROTTA Francesco, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. -201513.2.2019 n. § RG 7908-2
FATTI DI CAUSA
1. Con scrittura privata in data 25/11/1999 IN PU ed DI Di RI, transigendo la controversia insorta a seguito di ottenimento di decreto ingiuntivo da parte di IN PU basato tra l'altro su effetti cambiari rilasciati in base a una - - precedente transazione del 18/03/1996, hanno convenuto un pagamento rateale da parte del signor Di RI, la cessione di credito vantato verso il quasi omonimo EL PU e la cessione da parte del signor Di RI a IN PU di un lotto da frazionare da una maggiore consistenza giusta separato contratto preliminare in pari data, con impegno da parte del signor Di RI a richiedere al comune di Linguaglossa variante del piano di lottizzazione approvato.
2. Con citazione innanzi al tribunale di Catania IN PU ha chiesto pronunciarsi sentenza ex art. 2932 cod. civ. nei confronti di DI Di RI, previo accertamento dell'inadempimento agli obblighi tendenti all'approvazione di variante e autorizzazione all'attore a provvedersi in via sostitutiva, con imputazione del corrispettivo a deconto del credito derivante dalla transazione precedente oltre danni da ritardo, e con riserva di agire per la risoluzione.
3. DI Di RI ha resistito deducendo il mancato adempimento da parte di IN PU all'obbligo di salvaguardare le ragioni di credito nei confronti di EL PU, verso il quale invece per inerzia si era perenta la possibilità di agire in impugnazione di convenzione matrimoniale;
ha chiesto in via riconvenzionale la condanna della controparte al risarcimento.
4. Con sentenza depositata il 5/11/2007 il tribunale di Catania ha rigettato la domanda principale (con inammissibilità di ulteriore domanda attrice di accertamento del credito portato dal decreto ingiuntivo, stante la mancata risoluzione della transazione non novativa) e quella riconvenzionale risarcitoria, dichiarando tardiva l'ulteriore domanda riconvenzionale di risoluzione del preliminare proposta all'udienza di conclusioni.
5. Con sentenza depositata il 7/2/2014 la corte d'appello di Catania ha rigettato l'appello principale proposto da DI Di RI e, in parziale accoglimento dell'appello incidentale di IN PU, ha dichiarato risolto per inadempimento del signor Di RI il preliminare del 25/11/1999, dichiarando questi tenuto a pagare a IN PU la somma di euro 103.291,37 già portata da decreto ingiuntivo e condannandolo a pagarla oltre interessi legali.
6. A sostegno delle proprie decisioni, la corte d'appello ha considerato: che fosse ammissibile in base all'art. 1453 cod. civ. la domanda, proposta in appello da IN PU, di risoluzione in luogo di quella di adempimento del preliminare proposta in primo grado;
- che essa e quindi l'appello incidentale - fossero fondati, in quanto, addebitandosi le parti reciproci inadempimenti, il giudice deve procedere a una valutazione unitaria e comparativa che, al di là del profilo cronologico, ne esamini dipendenza causale e proporzionalità;
che, in tale ottica, l'inadempimento dovesse addossarsi al signor Di RI, essendo l'obbligo dello stesso di adoperarsi per ottenere variante immediatamente operativo nel 1999 in vista della stipula del definitivo entro la fine del 2002, non altrettanto potendo dirsi dell'obbligo di proporre azione revocatoria del signor PU in ordine alla costituzione di fondo patrimoniale posta in essere dal di lui quasi omonimo nel maggio 1997, con prescrizione cinque anni dopo;
- 2 - oltre frontespizio ad analoga conclusione si perviene valutando l'importanza economica delle prestazioni;
- che, determinandosi così la risoluzione, restassero assorbiti gli altri profili di impugnazione incidentale e dovesse essere rigettato