Cass. pen., sez. V, sentenza 02/12/2021, n. 44681

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 02/12/2021, n. 44681
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 44681
Data del deposito : 2 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RE NI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 18/02/2021 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO;
14aktai~e le conclusioni del PG

GIOVANNI DI LEO

Ii--Pree-Eren. conclude per il rigetto udito il difensore L'AVV.TO DI VECE CHIEDE L'ACCOGLIMENTO DEL RICORSO L'AVV.TO POLIMENI CHIEDE L'

ACCOGLIMENTO DEL RICORSO RITENUTO IN FATTO

1.11 Tribunale del riesame di Catanzaro, con ordinanza del 18 febbraio 2021, ha annullato l'ordinanza del 13 gennaio 2021 del G.i.p. del Tribunale di Catanzaro, applicativa nei confronti di RE AN della misura della custodia cautelare in carcere, non ritenendo superata la soglia della gravità indiziaria limitatamente al reato di cui all'art. 416 c.p. aggravato ex art. 416 bis.

1.c.p. c.p. (capo 2), mentre, riqualificata la condotta di cui al capo 5) nella fattispecie di "corruzione elettorale", ai sensi dell'art. 96, comma 2, D.P.R. n. 361 del 1957, sostituiva nei confronti del predetto RE la misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari.

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro,RE AN con atto a firma degli Avv. Biagio di Vece e TA Polimeni, ha proposto ricorso per cassazione, esponendo due motivi di ricorso, con i quali lamenta:

2.1. con il primo motivo, la violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.) in relazione agli artt. 273 c.p.p. e 96 D.P.R. n. 361/57;
invero, il Tribunale del riesame ha ritenuto erroneamente che la promessa di voto del RE in favore di TA CO, fosse da intendersi "frutto di negoziazione", in quanto elargita dietro l'impegno da parte del politico di assicurare ai propri interlocutori favoritismi, nella specie ritenendo che la richiesta di aiuto avanzata dal RE per il recupero dei propri crediti nei confronti della società pubblica Manital dovesse essere inquadrata nella nozione di "utilità" di cui all'art. 96 DPR 361/1957;
tuttavia, la situazione che egli sottopose all'attenzione del candidato alla Camera dei deputati non si è tradotta in una illecita contrattazione finalizzata al mercanteggiamento del voto, riguardando, invece, una situazione generalizzata di difficoltà per mancato pagamento dei lavori effettuati per conto del Gruppo Manital in vari appalti per la Pubblica Amministrazione dalla LI s.r.l. - società a lui riferibile- situazione questa in cui si trovavano diverse imprese consorziate, non soltanto quella del ricorrente;
ciò, secondo la giurisprudenza di legittimità non integrerebbe la fattispecie di cui trattasi, in quanto appaiono lecite le promesse effettuate dai candidati a generalità di elettori, assumendo rilevanza penale solo le promesse di utilità rivolte ad uno o più soggetti determinati;

2.2. con il secondo motivo, la violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.) in relazione agli artt. 274 e 275 c.p., nonché il vizio di motivazione in punto di esigenze cautelari;
invero, il Tribunale del riesame ha ritenuto sussistente il periculum relativo alla reiterazione del reato in virtù della congetturale affermazione della disinvoltura e scaltrezza dimostrate nei modi dal RE, dimenticando di valutare alcuni elementi concreti evidenziati dalla difesa;
tra questi, ruolo preminente assume l'iscrizione dell'azienda riferibile allo stesso nella c.d. white list della Prefettura relativa a soggetti economici non oggetto di infiltrazione mafiosa, avvenuta in data 12.12.2020;
inoltre, non è stata valutata positivamente la correttezza da sempre dimostrata dal ricorrente nei rapporti con le Forze dell'ordine, alle quali ha sempre denunciato episodi illeciti di tentata estorsione ai suoi danni, come avvenuto nel 2017, collaborando fedelmente;
l'ordinanza impugnata, poi, cade in contraddizione laddove per annullare l'ordinanza primigenia relativamente al capo 2) dell'imputazione smentisce che il RE potesse avere contezza attuale e precisa dei rapporti del coimputato LL con l'ambiente di ‘ndrangheta, ma motiva successivamente la sussistenza delle esigenze cautelari con la sua vicinanza al LL, soggetto stabilmente inserito negli ambienti della criminalità organizzata;
per di più il Tribunale del riesame non rende motivazione sulla attualità e perduranza delle esigenze cautelari in capo al ricorrente, specie alla luce della considerazione che la condotta per cui è indagato emerge da sole due conversazioni risalenti alla fine del 2017- inizio del 2018;
del tutto erronea è l'affermazione che il pericolo di reiterazione possa derivare anche attraverso la società riferibile al RE, atteso che non si tiene conto dell'interdittiva antimafia, che ha attinto la LI dopo l'ordinanza del G.i.p. e che la stessa società, onde fugare ogni dubbio, ha svolto un'operazione di selfcleaning, con le dimissioni da ruoli di gestione non solo del ricorrente, ma anche della moglie;
infine, la misura cautelare in concreto comminata risulta sproporzionata alla luce della riqualificazione dell'unico fatto addebitatogli, risalente a tre anni fa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso

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