Cass. civ., sez. III, sentenza 13/02/2023, n. 04300

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 13/02/2023, n. 04300
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 04300
Data del deposito : 13 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

a cessione di ramo d'azienda invocata tardivamente, la stessa società poteva sempre intervenire assumendo in prima persona, come fatto in appello, la difesa dei propri interessi;. -in questo quadro, le pretese irregolarità nell'intestazione della sentenza di prime cure, neppure riscontrabili, avrebbero potuto costituire mere irregolarità, ma mai vizi di nullità incidenti sull'effettivo contraddittorio;
- l'eccezione d'incompetenza in favore della Sezione Specializzata Agraria era inammissibile, perché non sollevabile dalla stessa parte opponente che aveva adito il diverso giudice;
-il contratto di affitto, non essendo trascritto, non era opponibile per il tempo eccedente i nove anni, a mente degli artt. 1350, n. 8, e 2643, n. 8, 2923, cod. civ., 560, cod. proc. civ.;
- la proroga del contrato stesso, inoltre, non era stata autorizzata dal giudice della procedura esecutiva, sicché anche sotto tale profilo non era opponibile;
-non residuava dunque spazio utile per le prospettate questioni di costituzionalità e comunitarie, tenuto al contempo conto del fatto che gli aiuti unionali non erano qualificabili frutti civili del fondo agricolo cui estendere, in tesi, gli effetti del pignoramento;
-le spese processuali, così come la debenza a titolo di responsabilità processuale aggravata, quest'ultima fondata sulla constatata colpa grave nell'azione, erano state imputate correttamente in solido stante la comunanza d'interessi e questioni dedotte in capo agli opponenti;
resistono con controricorso AMCO, F A, MBCredit Solution s.p.a.;
il Pubblico Ministero ha formulato conclusioni scritte;
Rilevato che: con il primo motivo si deduce in particolare ;
la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 156, secondo comma, cod. proc. civ., poiché la Corte territoriale avrebbe errato;da una parteiriconoscendo il vizio della sentenza di primo grado per mancanza dell'indicazione della parte processuale della Nettuno Gestione Crediti s.p.a., e rigettando poi "in toto" nel dispositivo l'appello, incorrendo al contempo nella stessa insanabile contraddittorietà sull'ammessa legittimazione dell'affittuario deducente all'opposizione esecutiva di terzo,- esclusa dal Tribunale, e sulla regolamentazione delle spese in uno alla condanna ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., essendo stato accertato che si trattava di distinti contratti di affitto;
con il secondo motivo si prospetta ,in particolare, la violazione e falsa applicazione dell'art. 38, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che la questione verteva sull'opponibilità del contratto di affitto di fondi rustici alla procedura esecutiva immobiliare, essendo di competenza della Sezione Specializzata Agraria;
con il terzo motivo si deduce, in particolare ;
la violazione e falsa applicazione della legge n. 203 del 1982 e della normativa europea in materia di diritti all'aiuto PAC, nonché della normativa in materia di esecuzione forzata, poiché la Corte territoriale avrebbe errato nell'affermare la necessità di autorizzazione giudiziale della proroga legale del contratto di affitto del 1991, di durata quindicennale, mentre si trattava di un effetto automatico scaturente dalla legge, laddove l'altro contratto del 2005 era stato registrato il 21 novembre, quale rinnovo, a proroga tacita già legalmente generata, solo per la ragione formale di poter effettuare le domande di pagamento relative ai diritti all'aiuto unionale, mentre la legislazione agraria era speciale rispetto alla disciplina codicistica ed escludeva la necessità di trascrizione ai fini dell'opponibilità del negozio bastando la data certa, e, al contempo, la normativa comunitaria si saldava alla ricostruita opponibilità impedendo che potesse elidersi il diritto all'aiuto;
con il quarto motivo si prospetta , in particolare ;
la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., e degli artt. 83, 101, 125, 165, 166, cod. proc. civ., nonché dell'art. 72, disp. att. cod. proc. civ., poiché la Corte territoriale non avrebbe rilevato il difetto di procura di Allianz s.p.a., S.G.A. s.p.a., Intesa San Paolo s.p.a., e MBCredit Solutions s.p.a., violando le norme relative all'attribuzione dell'onere probatorio in ordine al potere rappresentativo, obliterando altresì: il mutamento della compagine sociale avvenuto ex decreto-legge n. 59 del 2016, quale convertito, quanto a S.G.A., costituita in appello nel 2018, con incisione dei poteri di rappresentanza conferiti con la procura sostanziale • del 2015;
il fatto che Intesa San Paolo Group Services s.c.p.a. nel 2012 era subentrata a Intesa San paolo s.p.a. intervenuta nel processo esecutivo nel 2009;
il fatto che la società MBCredit Solutions, che al pari di Allianz s.p.a. non aveva partecipato alla fase sommaria e di pieno merito di prime cure dell'opposizione, non era neppure intervenuta nella procedura esecutiva, aveva ricevuto un mandato difensivo nullo, aveva dichiarato ma non provato di aver acquistato i crediti di cui alla
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