Cass. civ., sez. I, sentenza 30/08/2004, n. 17411

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In base alla legge della Regione Sicilia 3 dicembre 1991, n. 44, relativa, fra l'altro, ai controlli sugli atti delle province e dei comuni, l'autorizzazione da parte della giunta comunale al sindaco ad agire o resistere in giudizio per conto del comune non costituisce - analogamente a quanto previsto dalla legge statale 8 giugno 1990, n. 142 - atto soggetto a controllo preventivo di legittimità ma solo a controllo successivo, non rientrando tra le deliberazioni per le quali gli artt. 15 e 16 della citata legge regionale prevedono il controllo preventivo, e, ai sensi del precedente art. 12, diventa esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, salvo che, in caso di urgenza, sia dichiarata immediatamente esecutiva. Ne consegue che, in quest'ultimo caso, l'omessa trasmissione della delibera all'organo regionale di controllo entro cinque giorni dalla sua adozione non determina alcuna decadenza della delibera medesima, essendo detto adempimento previsto - dall'art. 18 della suddetta legge regionale - per i soli provvedimenti immediatamente esecutivi soggetti a controllo preventivo.

In tema di appalto di opere pubbliche stipulato da un'associazione temporanea di imprese, l'art. 23, comma 9, del D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406, stabilisce, in applicazione delle direttive comunitarie in materia, che l'impresa capogruppo, in qualità di mandataria delle altre imprese riunite ai sensi del precedente comma 8, ha "la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti del soggetto appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto", anche se il soggetto appaltante "può far valere direttamente le responsabilità facenti capo alle imprese mandanti" nei confronti di queste. Pertanto, il solo soggetto legittimato a stare in giudizio dal lato attivo pure per le associate, per i giudizi derivanti dagli appalti conclusi dalle associazioni temporanee di imprese, è la società capogruppo, in qualità anche di rappresentante delle imprese associate, che non sono, quindi, terze nel rapporto processuale - nel quale le loro posizioni sostanziali devono essere gestite, per legge, esclusivamente dalla loro gruppo mandataria -, con conseguente carenza, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, della legittimazione delle imprese stesse ad intervenire nel giudizio promosso dalla capogruppo.

In tema di giudizio di cassazione, non si verifica consumazione del diritto di impugnazione, ai sensi dell'art. 387 cod. proc. civ., qualora, dopo un primo ricorso non depositato nel termine di cui all'art. 369 del codice medesimo, venga proposto un secondo ricorso prima che sia stata pronunciata l'improcedibilità del precedente e detta riproposizione avvenga, ex art. 325, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione del primo ricorso - equivalendo questa alla conoscenza legale della sentenza da parte dell'impugnante - e, ex art. 327, nel termine annuale dalla pubblicazione della sentenza impugnata. Nel caso di tempestiva riproposizione, poi, il termine di venti giorni prescritto dagli artt. 370 e 371 per la notificazione del controricorso e del ricorso incidentale deve ritenersi decorrente dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del primo ricorso e non del secondo, atteso il suddetto rilievo da attribuire alla data di notificazione di tale primo ricorso - non depositato - ai fini del computo del termine breve per la sua valida riproposizione.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 30/08/2004, n. 17411
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17411
Data del deposito : 30 agosto 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOSAVIO Giovanni - Presidente -
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Consigliere -
Dott. CELENTANO Walter - Consigliere -
Dott. MARZIALE Giuseppe - Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sui ricorsi riuniti iscritti ai n.ri 11062 e 15727 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 2002, proposti da:
LA SA RN, quale titolare dell'omonima impresa e capogruppo dell'Associazione Temporanea di Imprese assuntrice dei lavori di completamento del campo sportivo di Brolo (ME), elettivamente domiciliato in Roma, V. Medaglie d'oro n. 232, presso l'avv. Olga Geraci, rappresentato e difeso dall'avv. Basilio Librizzi per le procure a margine dei due ricorsi, notificati il 16 marzo 2002 e il 17 aprile 2002.

- ricorrente -

contro
COMUNE DI BROLO (ME), in persona del sindaco p.t., autorizzato a resistere e a ricorrere con delibere della G.M. n. 62 del 21 marzo 2002 e 96 del 23 aprile 2002, elettivamente domiciliato in Messina, Piazza Duomo n. 10, presso l'avv. Arturo Merlo, che lo rappresenta e difende, per procure a margine del controricorso notificato il 26 aprile 2002 e del controricorso, con ricorso incidentale, notificato il 27 maggio 2002.
- controricorrente e ricorrente incidentale -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina, n. 137, del 1 febbraio - 20 aprile 2001. Udita, all'udienza del 31 marzo 2004, la relazione del Cons. Dr. Fabrizio Forte.
Uditi l'avv. Merlo, per il Comune di Brolo, e il P.M. Dr. RUSSO OSrio che ha concluso perché, previa riunione dei ricorsi, venga accolto il quarto motivo del ricorso principale, con assorbimento degli altri motivi della stessa impugnazione e di quella incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 19 gennaio 1995, l'RE La OS Fernando, in proprio e quale capogruppo dell'Associazione Temporanea di Imprese assuntrice dell'appalto per la costruzione del 1^ lotto del campo sportivo del Comune di Brolo (ME), conveniva questo in giudizio davanti al Tribunale di Patti perché fosse condannato a pagare L. 15.400.000 come da certificato di pagamento n. 7 bis, quale svincolo delle ritenute di garanzia del corrispondente S.A.L., con gli interessi ex artt. 33 e 35 del D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063. Nella contumacia del Comune e con l'intervento adesivo dell'impresa associata R.B. MAKER s.r.l., l'adito Tribunale con sentenza 2 febbraio 1998 accoglieva la domanda e condannava il Comune di Brolo a pagare all'RE La OS la somma richiesta con interessi legali e moratori e le spese di causa.
Contro detta sentenza era proposto appello, notificato alla sola RE La OS e non all'interventrice, dal Comune di Brolo, per non aver mai contestato il credito (1 motivo), per averlo adempiuto prima della sentenza di primo grado (2 motivo) ed era richiesta la condanna di controparte ai danni da azione temeraria ex art. 96 c.p.c., l'RE La OS si costituiva e domandava il rigetto del gravame, deducendo nullità e inefficacia della delibera di G.M. che l'autorizzava. Con sentenza del 20 aprile 2001, la Corte d'appello di Messina, dichiarata fondata la censura proposta con i motivi 1 e 2 del gravame dal Comune di Brolo, dichiarava la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di pagamento e compensava le spese del primo grado di causa, condannando l'appellata a pagare quelle del secondo grado.
La Corte riteneva fondata la censura del Comune,perché il credito oggetto di causa, di cui al certificato di pagamento n. 7 bis era stato espropriato da un creditore dell'RE La OS, AR DE, che lo aveva pignorato con altri crediti, ricevendo assegnata la somma dal giudice dell'esecuzione in un procedimento nel quale l'appellato non aveva sollevato eccezioni. Secondo la Corte territoriale, doveva quindi ritenersi cessata la materia del contendere, dalla data del pagamento del dovuto al DE (11 settembre 1995) e di conseguenza nulla era più dovuto all'RE La OS, che non poteva condannarsi ex art. 96 c.p.c. perché, al momento della citazione (gennaio 1995), non si era ancora avuto il pagamento indicato.
Detta situazione comportava l'esistenza di giusti motivi per compensare le spese del primo grado di causa, mentre invece quelle dell'appello dovevano porsi a carico del La OS soccombente sulla domanda del Comune. Per la cassazione di detta sentenza ha proposto ricorso notificato una prima volta il 16 marzo 2002 il La OS, titolare dell'omonima RE e nella qualità di capogruppo dell'A.T.I. assuntrice dell'appalto, con otto motivi e il comune di Brolo si è difeso anzitutto con controricorso notificato il 26 aprile successivo, nel quale ha eccepito l'improcedibilità dell'avversa impugnazione, non depositata nei venti giorni dalla sua notifica a controparte ex art. 369 c.p.c. Con altro ricorso identico al precedente notificato il 17 aprile 2002, l'impresa La OS, in proprio e nella qualità, reiterava l'impugnazione con otto motivi, alla quale replicava il Comune di Brolo con controricorso e ricorso incidentale di un motivo, notificati alla controparte il 27 maggio 2002.
All'udienza del 31 marzo 2004, il Presidente ha ordinato la riunione dei ricorsi proposti avverso la medesima sentenza, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Deve in primo luogo rigettarsi l'eccezione d'improcedibilita del ricorso principale, sollevata dal Comune di Brolo, per non essere stato, quello notificato per primo in data 16 marzo 2002, depositato nella Cancelleria della Corte di Cassazione nei venti giorni da detta notifica, ai sensi dell'art. 369 c.p.c. Detto ricorso è stato riproposto prima che vi fosse, ai sensi dell'art. 387 c.p.c, pronuncia d'improcedibilità o inammissibilità;
la riproposizione è
avvenuta entro sessanta giorni dalla notifica del primo ricorso ex art. 325 c.p.c. (Cass. 27 settembre 2000 n. 12803), e il ricorso è stato rinotificato, come previsto dall'art. 327 c.p.c,entro un anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata e risulta depositato nella Cancelleria di questa Corte nei venti giorni dalla seconda notificazione, ai sensi dell'art. 369 c.p.c. Non v'è stata consumazione del diritto di ricorrere per cassazione dell'RE La OS (così, tra molte, Cass. 9 aprile 2002 n. 5045, 11 maggio 2001 n. 6560, 20 novembre 2000 n. 14978, 24 agosto 2000 n. 1077, 8 marzo 2000 n. 2607 e 29 ottobre 1999 n. 12149) . Quanto affermato sulla prima notificazione del ricorso non depositato, rilevante come dies a quo per computare il termine breve di sessanta giorni per notificare una tempestiva impugnazione principale, comporta che "il termine stabilito per il deposito" del primo ricorso di cui all'art. 369 c.p.c, è quello di decorrenza dei venti giorni per notificare il
controricorso e il ricorso incidentale, ex artt. 370 e 371 c.p.c. Pertanto, mentre il ricorso principale è ammissibile e procedibile, quello incidentale del Comune di Brolo, proposto non con il primo contoricorso ma col secondo, oltre i venti giorni da quello in cui il primo ricorso notificato si sarebbe dovuto depositare nella Cancelleria di questa Corte ex art. 369 c.p.c., va dichiarato inammissibile ai sensi degli artt. 370 e 371 c.p. e, per essere tardivo.

2.1. Il primo motivo di ricorso deduce extrapetizione della Corte d'appello, pure per omessa e insufficiente motivazione, perché, pur non avendo il Comune domandato con le conclusioni l'accoglimento dell'appello, essendosi riportato "a quanto dedotto e eccepito in atti e verbali di causa", i giudici hanno deciso il gravame mentre dovevano dichiarare estinto il giudizio, così come chiesto dalla conclusionale dell'impresa La OS.

2.2. Il primo motivo di ricorso è infondato, risultando ex actis la partecipazione all'intero secondo grado del Comune di Brolo che, chiedendo di accogliere quanto dedotto con gli atti di causa, non poteva che comprendere in questi il gravame che chiedeva di accertare

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