Cass. civ., sez. II, sentenza 14/05/2018, n. 11687

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 14/05/2018, n. 11687
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11687
Data del deposito : 14 maggio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

uente G—CuL _ SENTENZA sul ricorso ricorso 25193-2016 proposto da: FAVIERE BIAGIO, FAVIERE MARIA FRANCESCA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

TERENZIO

10, presso lo studio dell'avvocato M G G, che li rappresenta e difende;

- ricorrenti -

nonchè

contro

ITALFONDIARIA SPA, INTESA SANPAOLO SPA, PONZI ELVIRA;

- intimati -

(( avverso la sentenza n. 371/2016 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 12/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/03/2018 dal Consigliere Dott. A S;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. F T, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

M F F e B F hanno proposto ricorso in cassazione articolato in due motivi avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro n. 371/2016, depositata il 12 marzo 2016. Resistono, senza svolgere attività difensive, Italfondiario s.p.a., Intesa Sanpaolo s.p.a. ed E P. Con decreto ingiuntivo del 21 febbraio 1990, il Tribunale di Paola intimò a S F, quale debitore principale, e ad E P, quale fideiussora del primo, il pagamento della somma di lire 30.131.267 in favore della Caricai s.p.a. A fronte del mancato pagamento dei debitori, la società creditrice, a seguito della notifica dell'atto di precetto, sottopose a pignoramento il 10 febbraio 1992 un terreno con entrostante casetta rurale composta da tre vani ed accessori al piano terra, sito in Tortora, località Impresa, ritenendo l'immobile di proprietà P. Quindi la Caricai s.p.a. instaurò procedura esecutiva nei confronti di E P. Parallelamente, il Banco di Napoli, in forza di decreto ingiuntivo dell'Il gennaio 1990, intimò a S F, in qualità di debitore principale, ed a Teresina Lippo ed E P, in qualità di fideiussore, il pagamento della somma di Lire 38.858.655. A seguito del mancato pagamento, il Banco di Napoli sottopose a pignoramento il terreno edificatorio in Tortora, località Impresa, di proprietà P e il diritto di usufrutto di E P su sovrastante casetta rurale, procedendo contro la fideiussora P con esecuzione immobiliare. Con atto di Ric. 2016 n. 25193 sez. 52 - ud. 27-03-2018 -2- opposizione di terzo del 17 marzo 2008 M F F e B F proposero, allora, opposizione di terzo, assumendo che i beni sottoposti alle procedure esecutive fossero di loro proprietà e non già appartenenti ad E P, ponendo a fondamento dell'azione la nota della trascrizione eseguita il 13 giugno 1989, inerente alla donazione del 2 giugno 1989, con la quale la signora P aveva trasferito ai propri figli M F F e B F la nuda proprietà degli immobili, riservandosene l'usufrutto. Dopo che era stata disposta la sospensione dell'esecuzione, il giudizio di merito venne introdotto dalla Italfondiario s.p.a. anche nei confronti di Intesa Sanpaolo s.p.a., società succedute, rispettivamente, alle originarie procedenti Caricai s.p.a. e Banco di Napoli. Il Tribunale di Paola, con sentenza del 18 dicembre 2009, rigettò l'opposizione di terzo. Proposta impugnazione da M F F e B F, la Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza del 12 marzo 2016, confermò la pronuncia di primo grado, affermando che nella nota di trascrizione della donazione del 13 giugno 1989 mancassero gli elementi necessari ad una sufficiente identificazione del bene immobile trasferito da E P ai figli, tale da determinare l'inopponibilità della trascrizione stessa. In particolare, i giudici di appello rilevarono il difetto di indicazione nella nota di trascrizione sia dei dati catastali definitivi (giacché ancora non assegnati), sia dei "dati catastali provvisori precedenti", facendosi in essa rinvio alla sola "denuncia di variazione n. 6243/1985" presentata in data 28 dicembre 1985 all'Ufficio Tecnico Erariale di Cosenza. La Corte di Catanzaro assunse che il riferimento a tale denuncia di variazione non fosse comunque sufficiente ad identificare il bene oggetto di donazione, attenendo essa "unicamente Ric. 2016 n. 25193 sez. 52 - ud. 27-03-2018 -3- all'ampliamento della palazzina, la quale rimaneva assolutamente non identificata nella sua consistenza originaria". In data 4 dicembre 2017 i ricorrenti hanno presentato istanza di urgente fissazione dell'udienza di discussione alla luce della pendenza della procedura esecutiva immobiliare.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.11 primo motivo di ricorso di M F F e B F denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art.2665 c.c., in relazione agli artt. 2659 e 2826 c.c. ed alla Circolare 128/T del Ministero delle Finanze, recante istruzioni per la compilazione dei modelli di nota approvati con D.M. 10 marzo 1995, nonché in relazione all'art. 2839