Cass. civ., sez. II, sentenza 05/03/2020, n. 06315

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 05/03/2020, n. 06315
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 06315
Data del deposito : 5 marzo 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso 12850-2016 proposto da: FONDACCI FBRIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA G MAZZINI

8, presso lo studio dell'avvocato S B, rappresentato e difeso dall'avvocato C C giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

8018440587, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente incidentale - avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 17/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/12/2019 dal Consigliere Dott. M C;
udito il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. C M, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale ed il rigetto del ricorso incidentale;
udito l'Avvocato C C per il ricorrente;

MOTIVI IN FTTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. F F, con ricorso depositato presso la Corte d'appello di Firenze in data 28.4.2015, chiese la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento dell'indennizzo per la irragionevole durata di un precedente giudizio penale svoltosi innanzi al Tribunale di Perugia. La Corte d'appello, con decreto depositato il 17.3.2016, accolse la domanda, condannando il Ministero al pagamento, in favore del ricorrente, dell'importo di Euro 1.000,00,oltre interessi e spese di lite.

2. Per la cassazione di quest'ultimo decreto F F ha proposto ricorso, sulla base di un solo motivo, illustrato da successiva memoria ex art. 380-bis c.p.c., comma 1. Il Ministero della Giustizia si è costituito, svolgendo difese e proponendo, a propria volta, ricorso incidentale, anch'esso affidato ad un solo motivo. In prossimità dell'udienza il ricorrente ha depositato memorie ex art. 378 c.p.c.

3. Con l'unico motivo, il ricorrente principale denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 c.p.c., e del D.M. n. 55 del 2014 (in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3), sostenendo che la Corte di appello di Firenze, nel determinare Ric. 2016 n. 12850 sez. 52 - ud. 05-12-2019 -2- le spese della fase di merito, avrebbe violato le suddette prescrizioni, pervenendo ad una liquidazione ben al di sotto dei minimi tariffari, nonchè omettendo di liquidare il rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A.;

3.1 Con l'unico motivo, il ricorrente incidentale denunzia la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art.

2- quinquies, lett. e) come introdotto dal D.L. n. 83 del 2012, art. 55 conv. con mod. dalla L. n. 134 del 2012, vigente ratione temporis (in relazione al'art. 360 c.p.c., n. 3, ma da correttamente riqualificare in termini di denunziato error in procedendo, ex art. 360 c.p.c., n. 4: cfr. Cass., Sez. 1, 3.1.2003, n. 3, Rv. 559418-01), per avere la Corte territoriale toscana riconosciuto al Fondacci l'indennizzo per l'irragionevole durata del processo presupposto, nonostante l'improponibilità della domanda, dovuta al mancato deposito, in esso, dell'istanza di accelerazione contemplata dalla richiamata norma.

4. Va disattesa l'eccezione - sollevata in via preliminare dalla difesa del Fondacci nelle memorie ex art. 380-bis c.p.c., comma 1 - di inammissibilità del ricorso incidentale per tardività, considerata la tempestività della consegna all'Ufficio N.E.P. (avvenuta il 27.6.2016, data così individuata ex art. 155 c.p.c., comma 5,) del controricorso contenente il gravame incidentale, rispetto al momento di perfezionamento della notifica del ricorso principale nei confronti MINISTERO presso l'Avvocatura Generale dello Stato (16.5.2015) e tenuto altresì conto della nullità della precedente notifica dell'atto introduttivo dell'odierno giudizio eseguita (in data 13.5.2016) presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con conseguente sua irrilevanza ai fini del rispetto del termine ex art. 370 c.p.c. (Cass. 4979/2015). Ric. 2016 n. 12850 sez. 52 - ud. 05-12-2019 -3- 5. Questa Corte con ordinanza interlocutoria n. 6568 del 16 marzo 2018, riteneva l'esame del ricorso incidentale, per pregiudizialità logica, preliminare a quello del ricorso principale. A tal fine osservava che il 21.9.2009 (e, cioè, il giorno in cui il Fondacci, ricevendo la notifica dell'avviso ex art. 415-bis c.p.c., ha avuto conoscenza diretta dell'esistenza del procedimento a proprio carico: cfr., in termini, Cass., Sez. 6-2, 20.7.2015, n. 15179, Rv. 636085-01) fosse il dies a quo ai fini del calcolo di durata del processo penale presupposto, sicchè, secondo quanto dedotto dalla difesa erariale, il termine triennale di "ragionevolezza" fissato dalla L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-bis, non era ancora decorso alla data dell'11.9.2012 (di entrata in vigore del cit. art. 2, comma 2-quinquies, lett. e), con conseguente necessità, ai fini della proponibilità della domanda di equa riparazione, di deposito dell'istanza di accelerazione (Cass., Sez. 6-2, 21.12.2016, n. 26627, Rv. 641921-01;
Cass., Sez. 6-2, 17.11.2016, n. 23448, Rv. 641869-01). Poiché, ove si fosse ritenuta applicabile la norma de qua, in accoglimento del motivo in esame, si sarebbe dovuti pervenire alla declaratoria di improponibilità della domanda proposta dal ricorrente principale, per non avere questi depositato nel giudizio presupposto (la circostanza è incontestata) l'istanza di accelerazione contemplata dal cit. art. 2, comma 2-quinquies, lett. E), questa Corte, visti l'art. 134 Cost. e L. n. 87 del 1953, art. 23, ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 117 Cost., comma 1, e ai parametri interposti dell'art. 6, par. 1, art. 13 e art. 46, par. 1 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma Ric. 2016 n. 12850 sez. 52 - ud. 05-12-2019 -4- il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la L. 4 agosto 1955, n. 848, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 co. 2 quinquies lett. e) della legge n. 89/2001, come introdotto dall'art. 55 co. 1 lett. a) n. 2 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito modificazioni dalla L. 7 agosto 2012 n. 134. 5.1 Nel caso di specie - quanto alla rilevanza della questione di legittimità costituzionale - essendo stata proposta la domanda di equa riparazione nell'aprile del 2015, relativamente ad un processo penale che aveva già superato il termine di durata ragionevole in epoca anteriore all'entrata in vigore della norma in esame, ma richiedendosi anche il ristoro del pregiudizio conseguente alla protrazione della durata del processo per il periodo successivo, risultando quindi evidente che la domanda proposta è soggetta all'applicazione della norma in questione, della cui legittimità costituzionale, nei termini innanzi prospettati, si doveva dubitare alla stregua dei più recenti approdi della giurisprudenza della Corte EDU.
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