Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/10/2024, n. 40722
Sentenza
17 ottobre 2024
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17 ottobre 2024
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Massime • 1
In caso di tempestivo deposito di un provvedimento giudiziario, l'eventuale avviso di deposito, erroneamente spedito dalla cancelleria, non può valere a modificare, di fatto, il termine per l'impugnazione, la cui decorrenza è fissata per legge.
Sul provvedimento
Testo completo
40722-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: - Presidente - Sent. n. sez. 1062/2024 FRANCESCO MARIA CIAMPI CC 17/10/2024 EUGENIA SERRAO R.G.N. 25903/2024 VINCENZO PEZZELLA - Relatore - DANIELE CENCI DAVIDE LAURO ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: LA LO nato a [...] il [...] RA NT nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 25/06/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
lette le conclusioni ex art. 611 c.p.p. del PG in persona del Sostituto Proc. gen. Roberto Aniello, che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi. s 1 RITENUTO IN FATTO 1. LO TE e AN UC, a mezzo del comune difensore di fiducia, con unico atto, ricorrono avverso l'ordinanza con cui la Corte d'Appello di Reggio Calabria in data 25.6.2024 ha dichiarato inammissibile perché tardivo l'appello proposto contro la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria del 2/3/2020 con la quale gli stessi erano stati condannati in relazione al reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 624 e 625 nn. 2 e 7 cod. pen. commesso in Melito Porto Salvo in epoca anteriore e prossima al 17/7/2014. 1.1. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano inosservanza. ed erronea ap- plicazione degli artt. 585 comma 2 lettera c, 544 e 548 comma 2 cod. proc. pen. nonché mancanza ed illogicità della motivazione. Si sostiene che l'ordinanza emessa dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria sarebbe illegittima perché si porrebbe in contrasto con le norme processuali in tema di impugnazioni. Infatti, all'esito del giudizio di primo grado, il giudice, all'u- dienza del 2 marzo 2020, procedeva alla lettura del dispositivo di sentenza pro- nunciando la condanna degli imputati rimasti assenti nel corso del giudizio. La sentenza veniva depositata in data 13 luglio 2020, oltre il termine di 90 giorni fissato dal giudice e successivamente veniva emesso in data 16 luglio 2020, in favore degli imputati avviso di deposito della sentenza presso il difensore in data 11 settembre 2020. La difesa lamenta che, avendo ricevuto la comunicazione di deposito, ai fini del termine per impugnare la sentenza, fissava il dies a quo dalla data di notifica dell'avviso di deposito stesso. Tuttavia, la Corte territoriale, esaminato l'atto di appello, pronunciava ordi- nanza di inammissibilità per presunto mancato rispetto dei termini per l'impugna- zione previsti dall'art. 585 cod. proc. pen. sulla base della seguente motivazione: ...la sentenza è stata emessa il 2 marzo 2020 e depositata il 13 luglio 2020, entro. il termine, riservato di 90 giorni, tenuto conto della sospensione dal 9 marzo all'11 maggio 2020 ex art. 83 comma 2 D.L. 18/20». Da tale premessa, a giudizio della Corte di merito, deriverebbe quanto segue: Il termine di 45 giorni per la proposizione dell'appello, con decorrenza dalla sca- denza del termine per il deposito della sentenza come sopra calcolato (3 agosto 2020) e tenuto conto della sospensione feriale, scadeva il 15 ottobre 2020, a nulla rilevando perché non dovuto, l'eventuale avviso di deposito notificato agli impu- tati»" Per il ricorrente tale motivazione sarebbe avulsa dai principi di diritto e con- traria al disposto di cui all'art. 585 comma. 2 lettera c, cod. proc. pen., secondo il quale: "I termini previsti dal comma 1 decorrono: c) dalla scadenza del termine 2 stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il deposito della sentenza ovvero, nel caso previsto dall'articolo 548 comma 2, dal giorno in cui è stata eseguita la notificazione o la comunicazione dell'avviso di deposito". La sanzione di inammissibilità dell'atto di appello sostengono i ricorrenti sarebbe conseguente ad errore della cancelleria, che, a parere della Corte territo- riale, avrebbe proceduto a notificare un avviso di deposito "non dovuto". Da ciò è derivato che gli imputati, in seguito alla ricezione del suddetto avviso, avrebbero agito ai fini dell'impugnazione secondo il disposto dell'art. 548 comma 2 cod. proc. pen. secondo il quale: "quando la sentenza non è depositata entro il trentesimo giorno o entro 11 diverso termine indicato dal giudice a norma dell'ar- ticolo 544 comma 3, l'avviso di deposito è comunicato al pubblico ministero e notificato alle parti private cui spetta il diritto di