Cass. civ., sez. III, sentenza 26/06/2015, n. 13224

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Il carattere speciale della normativa sulla navigazione da diporto rispetto al codice della navigazione comporta che le norme generali del secondo trovino applicazione residuale solo per gli aspetti e le materie non disciplinate dalla prima, sicché, ai fini dell'accertamento della responsabilità verso terzi, è ininfluente la regola prevista dall'art. 414 del codice della navigazione, secondo cui è il danneggiato a dover provare il dolo o la colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti nel trasporto amichevole di persone o bagagli, trovando invece applicazione l'art. 47 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 (la cui previsione è stata successivamente ribadita dall'art. 40 del d.lgs. 18 luglio 2005, n. 171 sulla nautica da diporto), secondo cui, per espresso rinvio all'art. 2054 cod. civ., è il conducente di natanti e imbarcazioni da diporto il responsabile dei danni verso terzi, se non prova di avere fatto tutto il possibile per evitarli.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 26/06/2015, n. 13224
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13224
Data del deposito : 26 giugno 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

13224/ 2 015 ORIGINALE OggettoREPUBBLICA ITALIANA Responsabilità IN NOME DEL POPOLO ITALIANO civile LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Navigazione da diporto TERZA SEZIONE CIVILE R.G.N. 8088/2012 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Cron..13224 Dott. ANTONIO SEGRETO - Presidente Rep. e.. Dott. G B PTTI Consigliere Ud. 21/04/2015 Dott. GIACOMO MARIA STALLA Rel. Consigliere - PU Dott. LINA RUBINO Consigliere Dott. R LO - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 8088-2012 proposto da: AMAGLIANI GASPARE MGLGPR50N12F158Q, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FILIPPO CIVININI 2, presso lo studio dell'avvocato L L, rappresentato e difeso dall'avvocato R A giusta procura st speciale a margine del ricorso;
- ricorrente 2015 contro 964 INTEREUROPEA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, in persona dei Commissari Liquidatori e come tali legali 1 rappresentanti pro tempore Avv. E L P e Avv. CARLO M. D'ACUNTI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GAETANO DONIZETTI 7, presso 10 studio 5 edell'avvocato P F, che la rappresenta difende giusta procura speciale in calce al ricorso notificato;

- controricorrente -

nonchè

contro

ASSICURAZIONI SPA FONDIARIA SAI SPA UNI ONE ' PORTELLI01586301002, ALESSANDRO INDRICCHIO PATRIZIA, SERENA;

- intimati -

Nonché da: DOMO UNI ONE ASSICURAZIONI SPA, (nella quale si è fusa per incorporazione la UNI ONE ASSICURAZIONI SPA già UNIASS ASSICURAZIONI SPA), in persona del suo Procuratore Speciale e sostituto sostanziale Dott. ETTORE SAVINO, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA 10/B, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE PRUDENZANO, che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del 7 controricorso e ricorso incidentale;
ricorrente incidentale -

contro

FONDIARIA SAI SPA (già SAI - SOCIETA' ASSICURATRICE INDUSTRIALE SPA), giusta fusione per incorporazione 2 della Compagnia LA FONDIARIA ASSICURAZIONI SPA nella SAI SPA, n.q. di Impresa Designata dal F.G.V.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell'avvocato MARIA ANTONIETTA PERILLI, che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del controricorso;
DI ASSICURAZIONI SPA IN INTEREUROPEA COMPAGNIA I LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, in persona dei Commissari Liquidatori e come tali legali rappresentanti pro tempore Avv. E L P e Avv. CARLO M. D'ACUNTI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GAETANO DONIZETTI 7, presso 10 studio dell'avvocato P F, che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del controricorso;
controricorrenti all'incidentale - nonchè

contro

AMAGLIANI GASPARE MGLGPR50N12F158Q, ALESSANDRO INDRICCHIO PATRIZIA, PORTELLI SERENA;
intimati - avverso la sentenza n. 68/2011 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 04/02/2011, R.G.N. 277/2004 riunita al n. 466/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/04/2015 dal Consigliere Dott. GIACOMO 3 MARIA STALLA;
udito l'Avvocato R A;
udito l'Avvocato CATERINA MERCURIO per delega;
〃 udito l'Avvocato GIUSEPPE PRUDENZANO;
udito l'Avvocato CARLA SILVESTRI per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e incidentale Duomo Assicurazioni;
点 Ric.n. 8088/12 rg. - Ud. del 21 aprile 2015. Svolgimento del giudizio. Nel luglio 1988 Lorenzo Portelli e Patrizia Alessandro Indricchio (quali genitori esercenti la potestà sulla figlia minore S P nonché, P A I, anche in proprio) convenivano in giudizio Gaspare A, la compagnia di assicurazione Intereuropea spa in persona del commissario della liquidazione coatta amministrativa, nonché l'impresa cessionaria dei rapporti assicurativi di quest'ultima, Uniass spa, chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni da essi subiti in occasione dell'incidente verificatosi in Lipari 1'11 agosto 1985. Allorquando Patrizia Alessandro Indricchio e la figlia di pochi mesi venivano investite in fase dell'imbarcazione da diporto didi accensione di un motore proprietà e condotta dall' A, a bordo della quale si trovavano per una gita in mare da- una violenta esplosione che cagionava loro, in particolare alla prima, gravi lesioni. Nella costituzione in giudizio dell'A (che contestaya la propria responsabilità per l'accaduto, formulando comunque domanda di garanzia o manleva nei confronti della Uniass, nonché domanda riconvenzionale nei confronti degli attori per il rimborso delle spese di elisoccorso da lui anticipate) e della Uniass (che eccepiva la carenza di copertura assicurativa del natante atteso il pagamento del premio il giorno successivo al sinistro), e previa chiamata in causa di SAI spa in qualità di impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, interveniva la sentenza n. 2980/03 con la quale il tribunale di Messina 5 Ric.n. 8088/12 rg. - Ud. del 21 aprile 2015. condannava tutti i convenuti, tra loro in solido, al risarcimento a favore di P A I per euro 373.500,00;
ed a favore di S P per euro 10.746,00;
oltre interessi legali e rivalutazione dalla data del sinistro. Proposti distinti appelli principali da parte di Fondiaria SAI (già SAI spa) e di UNI ONE Assicurazioni spa (già Uniass), nonché appello incidentale dall' A e dalla Intereuropea spa, interveniva sentenza n. 68/11 con la quale la corte di appello di Messina, in parziale riforma della prima decisione: dichiarava il difetto di legittimazione passiva di Fondiaria Sai, risultando nella specie la copertura assicurativa da parte di Intereuropea Uniass;
condannava 1' A, ritenuto responsabile del sinistro, in solido con la Uni One, al risarcimento dei danni а favore di P A I per l'importo di euro 51.645,69, ed a favore di S P per l'importo di euro 5.073,09, oltre interessi e rivalutazione;
condannava il solo A al pagamento a favore di P A I' della maggior somma ultra massimale di euro 293.390,17 oltre rivalutazione ed interessi;
- rigettava ogni altra domanda. Avverso questa sentenza viene dall' A proposto ricorso € per cassazione sulla base di sette motivi, ai quali resistono con Fondiaria Sai, Intereuropea spa in liquidazionecontroricorso coatta amministrativa, e Duomo Uni One Assicurazioni spa (già Uni One) la quale ha anche proposto un motivo di ricorso incidentale. Ric.n. 8088/12 rg. - Ud. del 21 aprile 2015. Gli attori non hanno svolto attività difensiva in questa sede. A, Duomo Uni One Ass.ne ed Intereuropea hanno depositato memoria ex art.378 cpc. Motivi della decisione. § 1.1 Con il primo motivo di ricorso A deduce violazione dell'articolo 112 cod. proc. civ., per avere la corte di appello erroneamente affermato in contrasto con quanto ritenuto pacifico dalle parti, e sulla base di fatti costitutivi diversi da quelli dedotti in giudizio che la fattispecie andasse disciplinata non - già come trasporto di cortesia ex articolo 414 codice della navigazione, bensì come navigazione da diporto comportante (ex art.47 1.50/71, poi sost.dall'art.40 1.171/05) la presunzione di responsabilità del conducente ex articolo 2054 cod.civ. § 1.2 La censura di pura violazione normativa + è infondata. Sul piano sostanziale, la corte di appello ha qui fatto corretta applicazione del principio di specialità intercorrente tra la normativa sulla navigazione da diporto (a fini sportivi ricreativi) da un lato, ed il codice della navigazione dall'altro. già affermato da Cass. n. 1434 del 04/03/1980, eTale principio - poi esplicitamente recepito anche dal legislatore nell'articolo 1, 3 comma, della legge 171/05, 'Codice della nautica da diporto' comporta che le norme generali del codice della navigazione trovino applicazione (residuale) solo per gli aspetti e le materie non disciplinate dalla normativa sulla navigazione da diporto. Corretta deve pertanto ritenersi la ravvisata ininfluenza ai fini di causa della regola di cui all'articolo 414 del codice della I Ric.n. 8088/12 rg. - Ud. del 21 aprile 2015. navigazione, secondo cui "chi assume il trasporto di persone o di bagagli а titolo amichevole è responsabile solo quando il danneggiato provi che il danno dipende da dolo o colpa grave del vettore deiо suoi dipendenti e preposti";
trattandosi di disposizione cedevole rispetto alla previsione speciale di cui all'articolo 47 legge 11 febbraio 1971 n. 50 sulla nautica da 40 legge 171/05 diporto (successivamente ribadito dall'articolo cit.), secondo cui la responsabilità verso terzi derivante dalla circolazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto è invece disciplinata dall'articolo 2054 del cod. civ.;
e, dunque, dalla diversa regola per cui il conducente del veicolo è responsabile se non prova di avere fatto tutto il del danno da circolazione possibile per evitarlo. Sul piano processuale, l'operato della corte di merito è conforme al principio di diritto più volte affermato (tra le tante, Cass. n.12943 del 24/07/2012) secondo cui: "in materia di procedimento civile, l'applicazione del principio "iura novit curia", di cui all'art. 113, comma primo, cod. proc. civ., fa salva la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, e ponendo a fondamento della sua decisione principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti. Tale regola deve essere, peraltro, coordinata con il divieto di ultra o extra-petizione, di cui all'art. 112 cod. proc. civ., che 8 Ric.n. 8088/12 rg. - Ud. del 21 aprile 2015. viene violato quando il giudice pronunzia oltre i limiti della eccezioni proposte dalle parti, ovvero su domanda dellee questioni non formanti oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene non

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