Cass. civ., SS.UU., sentenza 03/11/2020, n. 24377

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Massime1

Nel giudizio disciplinare dinanzi al Consiglio Nazionale Forense, l'incolpato ha diritto ad ottenere il rinvio dell'udienza in presenza di una situazione di legittimo impedimento a comparire ai sensi dell'art. 420-ter c.p.p., tale dovendosi, però, considerare solo un impedimento assoluto a comparire e non una qualsiasi situazione di difficoltà. (In applicazione di tale principio, la S.C., respingendo l'impugnazione, ha confermato la decisione del C.N.F. che aveva motivatamente respinto la richiesta di differimento avendo verificato, sulla base di specifici protocolli scientifici, che la certificazione medica era priva dell'attestazione anche solo di uno dei sintomi del carattere acuto della patologia rappresentata dall'incolpato).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 03/11/2020, n. 24377
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24377
Data del deposito : 3 novembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

24377-20 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: DISCIPLINARE PIETRO CURZIO - Primo Presidente - AVOCATI - Presidente di Sezione - C D CRA Presidente di Sezione - Ud. 06/10/2020 - PU LUIGI GIOVANNI LOMBARDO - Presidente di Sezione - R.G.N. 8361/2020 FRANCO DE STEFANO 0424377 Rep. ENRICO SCODITTI - Consigliere - - Rel. Consigliere - F G ALBERTO GIUSTI - Consigliere - G MO - Consigliere - ANTONIETTA SCRIMA - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 8361-2020 proposto da: R A, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PALERMO 13, presso lo studio dell'avvocato G M, rappresentato e difeso dall'avvocato F A;

- ricorrente -

contro 305 2020 ORDINE DEGLI AVOCATI DI PERUGIA, PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

- intimati -

avverso la sentenza n. 194/2019 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 19/12/2019. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/10/2020 dal Consigliere F G;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale C S, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
assorbita l'istanza di sospensione;
udito l'Avvocato F A.

FATTI DI CAUSA

1. A seguito di esposto presentato da C M il 3 dicembre 2014 il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Perugia contestava all'Avvocato Alessio R di aver tenuto comportamenti non confacenti ai doveri di correttezza, probità, dignità, decoro e diligenza, dichiarando di aver svolto attività stragiudiziale e giudiziale nell'interesse del signor Martini senza averla effettivamente mai effettuata nonostante l'espresso mandato conferito dal cliente: comunicando circostanze non vere in merito all'andamento dei procedimenti, sia civile che penale, comunicando l'intervenuto stralcio della posizione nel procedimento penale e consegnando il relativo provvedimento;
proponendo di incardinare un giudizio per "equa riparazione" senza mai provvedervi così incorrendo nella violazione degli artt. 9 e 26 del nuovo Codice deontologico. Di aver omesso di emettere il prescritto documento fiscale per ogni importo percepito ed aver omesso di emettere fattura per la somma di € 3.204,50 in violazione dell'art. 29 comma 3 dello stesso Codice Deontologico. Di essere incorso nella violazione dell'art. 64 del nuovo Codice Deontologico omettendo di restituire al Martini le somme oggetto di ricognizione di debito redatta e sottoscritta in data 28.4.2014. 2. All'esito del procedimento disciplinare, nel corso del quale veniva sentito sia l'esponente che l'incolpato, assunti testi ed acquisita documentazione, Ric. 2020 n. 08361 sez. SU - ud. 06-10-2020 -2- all'avvocato R era irrogata la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per un anno.

3. In esito all'impugnazione proposta dall'avvocato R il Consiglio Nazionale Forense, con sentenza n. 194 del 19 dicembre 2019, ha confermato la sanzione disciplinare.

3.1. Il C.N.F. ha in primo luogo escluso di dover differire l'udienza di discussione del ricorso escludendo che il ricorrente avesse documentato l'esistenza di un legittimo impedimento a comparire. In particolare ha osservato che la certificazione medica allegata all'istanza di differimento, fatta pervenire a mezzo pec in data 15.5.2019, con la quale erano richiesti quattro giorni di riposo assoluto, non indicava quei sintomi specifici che avrebbero consentito di classificarla effettivamente come la sindrome influenzale denunciata. Rilevava inoltre che dalle difese del C.O.A. di Perugia e dalla requisitoria del P.M. non erano emersi elementi di novità rispetto a quanto già dedotto nel corso del procedimento dove l'avv. R si era diffusamente difeso.

3.2. Nel merito poi nella sentenza è stato ritenuto che le circostanze emerse dall'istruttoria svolta aveva confermato la fondatezza degli addebiti contestati. Il C.N.F., condividendo la ricostruzione effettuata già dalla Commissione di Disciplina di Perugia, ha evidenziato che proprio la documentazione prodotta dall'incolpato aveva minato la credibilità delle sue difese ed avvalorato invece la fondatezza delle incolpazioni elevate. In conclusione, quindi, ha ritenuto adeguata la sanzione irrogata della sospensione dall'esercizio della professione per un anno.

4. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l'Avv. Alessio R affidato a due motivi ed ha chiesto anche la sospensione della sentenza del C.N.F.. Gli intimati non hanno opposto difese. RAGIONI DELLA DECISIONE 5. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione dell'art. 420 ter cod. proc. pen. e la conseguente nullità del procedimento davanti al CNF. Ric. 2020 n. 08361 sez. SU - ud. 06-10-2020 -3- 5.1. Sostiene il ricorrente che il CNF, nel motivare l'insussistenza del legittimo impedimento a comparire all'udienza, sarebbe incorso nella denunciata violazione di legge atteso che, a prescindere dalla completezza della difesa articolata dall'avvocato R, questi avrebbe avuto pieno diritto ad illustrare oralmente in sede di discussione i motivi di ricorso replicando alle argomentazioni in quella sede esposte dal Procuratore generale.

5.2. Inoltre evidenzia che l'interpretazione data dal C.N.F. all'art. 420 ter cod. proc. pen. si porrebbe in contrasto con gli orientamenti

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi