Cass. civ., SS.UU., ordinanza 24/06/2022, n. 20464

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 24/06/2022, n. 20464
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20464
Data del deposito : 24 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28386-2021 proposto da: COMUNE DI FORNOVO DI TARO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati G P, E P e M S;
-ricorrente -

contro

PALLADIO TEAM FORNOVO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati E R e P F;
-controricorrente - per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 3138/2021 del TRIBUNALE di PARMA. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/05/2022 dal Consigliere M D M;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale GIUSEPPE LOCATELLI, il quale conclude per il dichiararsi la giurisdizione del giudice amministrativo.

FATTI DI CAUSA

1. ― Il Comune di Fornovo di Taro ricorre per regolamento preventivo di giurisdizione, nei confronti di Palladio Team Fornovo S.r.l., in relazione ad un giudizio di opposizione introdotto dalla società nei suoi confronti dinanzi al Tribunale di Parma avverso il decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, di pagamento della somma di € 510.840,10, quale corrispettivo dovuto dalla medesima società al Comune per il conferimento, nel periodo corrente dall'agosto 2020 al giugno 2021, di rifiuti nella discarica di Monte Ardone, posta nel territorio dello stesso Comune, e gestita dalla società Palladio Team s.r.l., corrispettivo dovuto in forza di una «Convenzione e transazione» stipulata in data 27 maggio 2011 e successivamente integrata con appendice del 27 settembre 2018, in particolare sulla base dell’articolo 3.1 di tale Convenzione, la quale prevede che Palladio Team Fornovo S.r.l. debba versare al Comune un importo complessivo di € 0,0123 oltre IVA, per ogni chilogrammo di rifiuto conferito in discarica, come risultante dalla sommatoria di voci ivi specificamente individuate. 2. ― L’intimata resiste con controricorso. 3. ― Il Procuratore Generale ha concluso perché sia dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo. 4. ― I l ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. ― Va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario. 6. ― Evidenzia il Comune ricorrente che la società opponente a decreto ingiuntivo ha chiesto la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto deducendo, tra l’altro, il difetto di giurisdizione del giudice adito, per essere la controversia devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, e che il Tribunale di Parma ha accolto la predetta istanza di sospensione, «ritenuto che la gravità delle eccezioni sollevate dall’opponente, in particolare di difetto di giurisdizione, costituisca grave motivo per accogliere l'istanza». 6. ― Obietta il Comune ricorrente che l’opposizione a decreto ingiuntivo avrebbe ad oggetto esclusivamente l'accertamento della fondatezza della pretesa creditoria, certa, liquida ed esigibile, del Comune di Fornovo di Taro, in relazione ad un'obbligazione squisitamente pecuniaria gravante sulla controparte privata, nell'ambito della Convenzione e transazione attualmente in essere tra le parti. Aggiunge che il riparto di giurisdizione non riposa più soltanto sulla differente natura delle situazioni soggettive azionate in giudizio (diritti soggettivi ed interessi legittimi), bensì anche (e per taluni versi soprattutto) sull'esistenza o meno del potere autoritativo esercitato dall'amministrazione sicché, in assenza di tale fondamentale condizione, non può sussistere giurisdizione esclusiva. Nel caso in esame ― si sostiene ― si discute esclusivamente di un diritto soggettivo di credito vantato ed azionato in giudizio dal Comune di Fornovo di Taro, e, secondo il ricorrente, non vengano coinvolte, nemmeno indirettamente, posizioni di interesse legittimo. È, altresì, fuor di dubbio che il diritto vantato dal Comune di Fornovo costituisca una situazione giuridica soggettiva di vantaggio a contenuto esclusivamente patrimoniale, speculare all'obbligazione ricadente sulla controparte privata, e da questa platealmente inadempiuta. Non si discute di niente altro, e tantomeno dell'esercizio o mancato esercizio di un potere amministrativo, da parte del Comune intimante, giacché la pretesa a contenuto patrimoniale azionata da quest'ultimo non costituisce, nemmeno in via mediata, esercizio o manifestazione di un potere. Ne deriva che la giurisdizione ricorrente è certamente quella ordinaria e non quella amministrativa. Ragionare diversamente porterebbe a concludere che, a prescindere dalla posizione giuridica vantata (diritto e/o interesse legittimo) e dalla contestazione o meno dell'esercizio di un potere amministrativo, il legislatore abbia inteso riservare al solo Giudice Amministrativo ogni e qualunque controversia, comunque generata, riferibile, anche solo in via mediata, ad un accordo ex articolo 11 della legge n. 241 del 1990, soluzione, questa, a dire del ricorrente insostenibile. 7. ― Il Procuratore Generale ha posto in risalto non essere controverso tra le parti che la «Convenzione e transazione» del 27 maggio 2011, integrata con l’appendice del 27 settembre 2018, costituisca un accordo integrativo o sostitutivo di provvedimenti amministrativi ai sensi dell’articolo 11 della legge numero 241 del 1990, avendo stabilito in forma concordata le modalità di gestione della discarica sita nel comune di Fornovo di Taro. Tale circostanza, secondo il requirente, comporta necessariamente l’attribuzione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in applicazione dell’articolo 11, quinto comma, della legge numero 241 del 1990, trasfuso nell’articolo 133, primo comma, lettera a), numero 2, del codice del processo amministrativo, secondo cui: «1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge: a) le controversie in materia di: … 2) formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni».
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