Cass. civ., sez. III, sentenza 12/12/2022, n. 36182
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igliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorsoiscritto al n. 13844/2020 R.G., proposto da G L , M L e G F ;elettivamente domiciliati in Roma, Piazzale Clodio n. 1 4 , presso lo Studio dell’Avvocato C M, che li rappresenta e difende, in virtù di procurain calce al ricorso;-ricorrenti - nei confronti di R;elettivamente domiciliato in Roma , Piazza Re di Roma n.3, presso lo Studio dell’A vvocato M L R , che lo rappresenta e difende, in virtù di procura in calce al controricorso;-controricorrente- nonché di M D P ;elettivamente domiciliata in Roma , Via Aurelia n.137, presso lo studio dell’A vvocato P R , che la rappresenta e difende,in virtù di procura in calce al controricorso ;P.U. 18.10.2022 N. R.G. 13844/2020 Pres. De S E S -controricorrente- avverso la sentenza n. 7275/2019 della CORTE d’APPELLO di ROMA, depositata il 21 novembre 2019;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18 ottobre 2022 dal Consigliere Relatore, P S. FATTI DI CAUSA Con sentenza del 12 giugno 2017, il Tribunale di Roma rigettò le opposizioni esecutive, proposte da G L, M L e G F nell’ambito delle procedure immobiliari riunite iniziate da Unicredit s.p.a. relativamente alle rispettive quote di proprietà di diverse unità immobiliari;il Tribunale condannò altresì gli opponenti al pagamento delle spese in favore delle parti costituite, tra le quali figurava R C, nominato custode giudiziario dei beni oggetto di esecuzione. La sentenza fu appellata unicamente nei confronti del custode giudiziario e limitatamente al capo di condanna alle spese in favore di quegli. Costituitosi nel giudizio di appello, R C eccepì il propriodifetto di legittimazione passiva, per essere cessato dall’ufficio di custode giudiziario a seguito del provvedimento del giudice dell’esecuzione del 7 giugno 2016, con cui era stata nominata nuova custode M D P. Quest’ultima, costituitasi a sua volta, eccepì la nullità dell’appello, per essere stato notificato l’atto introduttivo al solo R C. Nel merito, sia il precedente che il nuovo custode invocarono il rigetto dell’impugnazione. La Corte di appellodi Roma, con sentenza del 21 novembre 2019, ha dichiaratoil difetto di legittimazione passiva di Roberto C apitanelli , sul rilievo che la custodia giudiziaria, a favore del la quale erano state liquidate le spese, era rappresentata da M D P, che P.U. 18.10.2022 N. R.G. 13844/2020 Pres. De S E S esercitava il relativo ufficio sin dal 7 giugno 2016, data del provvedimentodi nomina emesso dal giudice dell’esecuzione. Nel merito,la Corte territorialeha rigettato l’appello, rilevando che, sebbene nessuna domanda fosse stata proposta contro il custo de da parte degli opponenti, tuttavia la loro condanna alla rifusione delle spese processuali trovava fondamento nel principio di causalità, che impone che la parte comunque evocata in giudizio, anche se non destinataria di alcuna domanda, de ve essere rimb orsata delle spese processuali sostenute in conseguenza dell’ingiustificata o non necessaria evocazione d i chi l’abbia chiamata e sia poi rimasto soccombente. La Corte di merito, infine, ha condannato gli appellanti alle spese del grado, liquidandole in Euro 5.532,00, tenendo conto, in tale complessivo computo, oltre che delle fasi di studio , introduttiva e decisoria, anche della fase di trattazione, in relazione alla quale ha liquidato l’importo di Euro 1.755,00. Avverso la sentenza della Corteromana ha nno proposto ricorso per cassazione G L, M L e G F, sulla base di due motivi. Hanno resistito con distinti controricors i R C e M D P. Fissata la pubblica udienza, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendonessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. Il Procuratore Generalehadepositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del primo motivo di ricorso e l’accoglimento del secondo. I ricorrenti e la contro ricorrente M D P ha nno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE P.U. 18.10.2022 N. R.G. 13844/2020 Pres. De S E S 1. Il primo motivo di ricorso denuncia « violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ. (art. 360, comma 1, n. 3 , cod. proc. civ.) –Violazione dell’art. 560 cod. proc. civ. (art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ. ) ». Iricorrenti criticano la sentenza impugnata per aver confermato la loro condanna nelle spese in favore del custode , già pronunciata da l primogiudice, in applicazione di un principio asseritamente ap plicabile ad una fattispecie diversa da quella verificatasinel caso concreto. Al riguardo premettonoche, in sede di introduzione del giudizio di merito dell’opposizione esecutiva, proposta contro Unicredit s.p.a. nell’ambito delle procedure esecutive immobiliari da questa iniziate contro di loro, l’atto di riassunzione era stato notificato al custode giudiziario dei beni oggetto di espropriazione, al solo fine di renderlo edotto della lite ed evitare possibili eccezioni circa l’integrità del contraddittorio da parte del creditore procedente e dei creditori intervenuti, senza proporre alcuna domanda contro di lui. Soggiungono che il custode, costituitosi in giudizio, no n aveva proposto alcuna domanda contro di loro e si era limitato – pur indebitamente, alla luce del disposto del l ’art. 560 c od. proc. civ. , che circoscrive la legittim azione processuale del custode alle azioni occorrenti per conseguire la disponibilità del bene pignorato – a fare proprie le difese e le eccezionidei creditoriopposti, ai sensi dell’art.560 cod. proc. civ.. Evidenziano che, pertanto, essi non avrebbero potuto essere considerati soccombentinei confronti del custodee che il Tribunale, nel condannarli, in assenza di soccombenza, a rimborsare le spese processualisostenute da una p arte non legittimata , avrebbe violato sia l’art.91 cod. proc. civ. che l’art. 560 cod. proc. civ. . Tutto ciò evidenziato , i ricorrenti sostengono che la Corte territoriale, nel confermare la predetta condanna , avrebbe indebitamente esteso al la fattispecie un principio che , pur trovando P.U. 18.10.2022 N. R.G. 13844/2020 Pres. De S E S fondamento nella giurisprudenza di legittimità (vengono citate le sentenze nn. 14930 del 2000,7674 del 2008, 7431 del 2012, 2492 del 2016 di questa Corte), sarebbe stato enunciato in relazione alladiversa ipotesi in cui il soggetto indebitamente evocato in giudizio (ed avente diritto al rimborso delle spese processuali ) si sia « comunque dovuto difendereda una altrui domanda » (p. 8 del ricorso) , formulata nei suoi confronti dal soccombente o dalla parte originariamente citata da quest’ultimo;ipotesi completamentediversa da quella in esame, nella quale, al contrario , il custode era stato citato ai soli fini della denuntiatio litise non aveva avuto bisogno di espletare alcuna attività difensiva. Anche la Corte territoriale, come il primo giudice, avrebbe quindi violato gli att. 91 e 560 cod. proc. civ., pronunciando una condanna nelle spese della parte non soccombente in favore del soggetto privo della legittimazione a resistere nel giudizio, in cui era stato evocato solo per prevenire eventualieccezioni sull’integrità del contraddittorio ad opera delle parti legittimate.
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