Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/09/2021, n. 33784
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Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AG RK, nato in [...]-Erzegovina il 21/09/1984 avverso la ordinanza del 29/04/2021 emessa dalla Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di appello di Milano, nell'ambito del procedimento per l'esecuzione del MAE a fini processuali del ricorrente su domanda della Autorità Giudiziaria della Slovacchia, ha disposto l'applicazione della custodia cautelare in carcere per consentire la consegna del AG allo Stato membro di emissione La Corte di appello, sul rilievo che la misura cautelare è necessaria per dare esecuzione alla consegna, dopo la intervenuta irrevocabilità della sentenza favorevole all'esecuzione del MAE, ha richiamato l'orientamento di legittimità (Sez. 6, n.32 del 14/11/2007, Marchesi, Rv. 238093) secondo cui in questa fase l'applicazione della custodia cautelare può essere ripristinata anche dopo la scadenza del termine di cui all'art. 23, comma 5, legge 22 aprile 2005, n. 69. 2. Nell'interesse di AG RK, il