Cass. civ., sez. III, sentenza 22/04/2021, n. 10692

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 22/04/2021, n. 10692
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10692
Data del deposito : 22 aprile 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

nciato la seguente SENTENZA sul ricorso 13424-2018 proposto da: MARCHETTI HELMUT, rappresentato e difeso 2020 dagli AVVOCATI HANS-MAGNUS EGGER e

CLENENTI

2299 HELMUT ed e]ettivamente domiciliato in ROMA, VIA

SARDEGNA

29, int. 16/a presso lo studio dell'avvocato C PFICI, pec:

- ricorrente -

contro

HOLZNER INGRID, rappresentata e difesa dall'AVVOCATO GEORG WIELANDER ed elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima in Merano, via Cassa di Risparmio 6, pec: gearj lian ;

- controricorrente -

non chè

contro

LANBACHER STEP-IAN, MUNDOLENGUA IN LIQUIDAZIONE SOC COOP ;

- intimati -

avverso la sentenza n. 233/2018 del TRIBUNALE di BOLZANO, depositata il 21/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/2020 dal Consigliere Dott. A M;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A P DI

CAUSA

1. I H e S L convennero, davanti al Giudice di Pace di Merano, la società cooperativa Mundolengua ed H M per sentir accertare la responsabilità dei medesimi per il parziale inadempimento ad un contratto di viaggio, studio e soggiorno in Australia, che gli attori avevano stipulato per il figlio L L e per la compagna M R, inadempimento consistente nell'impossibilità, per i due beneficiari del contratto, di usufruire di un servizio cd. "Working Holiday", cioè di visto di ingresso in Australia per motivi di lavoro temporaneo, servizio per il quale gli stipulanti avevano versato la somma di C 850,00 a persona. Gli attori esposero che H M, per la cooperativa Mundolengua, aveva effettuato un ordine di bonifico a favore di un conto corrente errato, sì da rendere impossibile, per i beneficiari del contratto, la fruizione del servizio.

2. Nel contraddittorio con il solo H M, che aveva agito per la Cooperativa, il Giudice di Pace di Merano condannò in solido i convenuti a rimborsare agli attori la somma di C 850,00, per il solo fiolio L, e alle spese.

3. Il Tribunale di Bolzano, adito da Helmut Mi3rchetti, con sentenza n. 233 del 21/02/2018, in parziale accoglimento dell'appello, accertato il difetto di legittimazione attiva de l'appellato Stephan La nbacher (padre), ha riconosciuto provata la sola legittima zione ad agire della madre I H la quale, parte del contratto intercorso con la cooperativa, aveva stipula:o il contratto in favore del terzo (figlio), ai sensi dell'art. 1411 c.c., potendo conseguentemente agire per il risarcimento del Jarmo da inadempimento contrattuale. Il Tribunale ha altresì confermato la legittimazione passiva di H M, statuendo che, pur non essendo il medesimo parte del contratto, era passibile di responsabilità extracontrattuale per avere causato l'inadempimento del contratto con il proprio comportamento illecito, essendo incontestato che egli fosse stata l'unica persona di riferimento per i coniugi Lanbacher e che fosse responsabile dell'erronea disposizione di bonifico. Il Giudice ha infine rigettato l'ultimo motivo di appello, con il quale si censurava la sentenza di primo grado in ordine alla quantific2zione del rimborso, confermando che la somma dovuta dalla cooperativa e dal M in solido era di C 85000, oltre interessi legali dalla scadenza al saldo, e di C 351,23 per le s Dese stragiudiziali sostenute per la fase monitoria del giudizio.

4. Avverso la sentenza, che ha disposto sulle spese, compensandole per un quarto e ponendo il residuo a carico dei convenuti soccombenti, H M ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Ha resistito con controricorso I H.

5. La trattazione è stata fissata in adunanza camerale a: sensi dell'art. 380-bis co. 1 c.p.c., in vista del a quale il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

7. All'esito dell'adunanza camerale del giorno 30 gennaio 2020, la Corte, con ordinanza interlocutoria n. 12910/2020, ritenuta la panicolare rilevanza della questione di diritto sulla quale è stata chiamata a pronunciare, ha rimesso gli atti alla pubblica udienz 3 del 4 dicembre 2020.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 1411 e 81 c.p.c., in relazione all'ari:. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., per avere il Tribunale di Bolzano accertato la legittimazione attiva in capo alla resistente H I, stipulante del contratto a favore di terzi, a far valere il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale in luogo del figlio L L, beneficiario del contratto. In particolare, il ricorrente assume che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente riconosciuto la legittimazione attiva in capo alla stipulante H, mentre sarebbe stato il figlio L, beneficiario del contratto, peraltro maggiorenne, il solo soggetto legittimato ad agire per l'adempimento della prestazione oggetto del diritto prima attribuitogli per effetto del consenso intercors D tra la H e Mundolengua e successivamente consolidatosi per effetto di adesione alla stipulazione per facta concludentia. Peraltro, la statuizion e del Tribunale si porrebbe in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte la quale, al di fuori del :e ipotesi nelle quali il contratto preveda un i iteresse residuo dello stipulante a far valere i diritti nascenti dal contratto o un'obbligazione di facere tra stipulante e promittente al fine di assicurare il diritto in favore del terzo, statuisce la sola legittimazione del terzo a far valere i diritt nascenti dal contratto.
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