Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/05/2023, n. 18522
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Testo completo
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: CIAMBERLANO MARIA nato a MARINO il 10/08/1971 DE S IVANO nato a ROCCA DI PAPA il 15/04/1965 avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere E S;
letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria del difensore, che ha concluso per l'accoglimento
RITENUTO IN FATTO
1. C M e D S I hanno proposto ricorso straordinario per errore di fatto avverso la sentenza n. 46399 del 28/10/2022 con cui la settima Sezione della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili, perché sottoscritti personalmente, i ricorsi proposti avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice dell'esecuzione, aveva dichiarato inammissibile in data 18/11/2021 l'istanza di revoca dell'ordine di demolizione di manufatto abusivo.
2. I ricorrenti sostengono invece che i ricorsi fossero stati regolarmente sottoscritti anche dal difensore, la cui sottoscrizione seguiva quelle dei ricorrenti ma era leggibile nella pagina successiva, dato che nella pagina ove avevano apposto la firma i ricorrenti non vi era più spazio.
3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
4. La difesa ha depositato memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato quanto alla erroneità della declaratoria di inammissibilità pronunciata dalla Settima Sezione della Corte di Cassazione con riferimento alla presentazione del ricorso da parte di soggetti non legittimati. Dalla documentazione e dagli atti allegati al ricorso si ha conferma della ricostruzione fattuale indicata dai ricorrenti. Si tratta di un errore percettivo decisivo che inficia la sentenza impugnata, essendo il ricorso regolarmente sottoscritto dall'Avv. 'Cesare Galloni, regolarmente iscritto all'Albo Speciale della Corte di Cassazione.
2. Ne consegue che la sentenza n. 46399 del 28/10/2022 della Settima sezione deve essere revocata.
3. Si deve, quindi, procedere all'esame del merito dei ricorsi proposti avverso l'ordinanza del 18/11/2021, con la quale è stata dichiarata inammissibile l'istanza di sospensione o revoca dell'ordine di demolizione contenuto nella sentenza n.241/2007 emessa in data 19/09/2007 dal Tribunale di Velletri - Sezione distaccata di Frascati, divenuta irrevocabile il 23/01/2008.I ricorrenti hanno dedotto, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione della legge 24 novembre 2003, n.326 in quanto per le opere di cui all'ingiunzione a demolire emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri in data 27/09/2018 è pendente la domanda per la definizione degli illeciti edilizi dinanzi al Comune di Rocca di Papa, cosicchè in presenza di istanza di condono il giudice penale non ne possa valutare aprioristicamente la fondatezza. L'autorità amministrativa, omettendo di esaminare l'istanza di condono in tempi ragionevoli, ha emanato un ordine di demolizione analogo a quello emesso dal giudice penale;
nel provvedimento impugnato si è affermata l'esistenza di un vincolo paesaggistico, a sostegno dell'infondatezza della domanda di condono, che non interessa l'area di proprietà dei ricorrenti.
3.1. Con il secondo motivo hanno dedotto inosservanza o erronea applicazione dell'art.4 Prot. 7 CEDU in quanto l'applicazione della sanzione amministrativa della demolizione da parte dell'amministrazione comunale è preclusiva della possibilità di disporre la demolizione all'esito del procedimento penale, atteso il divieto imposto dal principio cardine sovranazionale del ne bis in idem, con la
letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria del difensore, che ha concluso per l'accoglimento
RITENUTO IN FATTO
1. C M e D S I hanno proposto ricorso straordinario per errore di fatto avverso la sentenza n. 46399 del 28/10/2022 con cui la settima Sezione della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili, perché sottoscritti personalmente, i ricorsi proposti avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice dell'esecuzione, aveva dichiarato inammissibile in data 18/11/2021 l'istanza di revoca dell'ordine di demolizione di manufatto abusivo.
2. I ricorrenti sostengono invece che i ricorsi fossero stati regolarmente sottoscritti anche dal difensore, la cui sottoscrizione seguiva quelle dei ricorrenti ma era leggibile nella pagina successiva, dato che nella pagina ove avevano apposto la firma i ricorrenti non vi era più spazio.
3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
4. La difesa ha depositato memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato quanto alla erroneità della declaratoria di inammissibilità pronunciata dalla Settima Sezione della Corte di Cassazione con riferimento alla presentazione del ricorso da parte di soggetti non legittimati. Dalla documentazione e dagli atti allegati al ricorso si ha conferma della ricostruzione fattuale indicata dai ricorrenti. Si tratta di un errore percettivo decisivo che inficia la sentenza impugnata, essendo il ricorso regolarmente sottoscritto dall'Avv. 'Cesare Galloni, regolarmente iscritto all'Albo Speciale della Corte di Cassazione.
2. Ne consegue che la sentenza n. 46399 del 28/10/2022 della Settima sezione deve essere revocata.
3. Si deve, quindi, procedere all'esame del merito dei ricorsi proposti avverso l'ordinanza del 18/11/2021, con la quale è stata dichiarata inammissibile l'istanza di sospensione o revoca dell'ordine di demolizione contenuto nella sentenza n.241/2007 emessa in data 19/09/2007 dal Tribunale di Velletri - Sezione distaccata di Frascati, divenuta irrevocabile il 23/01/2008.I ricorrenti hanno dedotto, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione della legge 24 novembre 2003, n.326 in quanto per le opere di cui all'ingiunzione a demolire emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri in data 27/09/2018 è pendente la domanda per la definizione degli illeciti edilizi dinanzi al Comune di Rocca di Papa, cosicchè in presenza di istanza di condono il giudice penale non ne possa valutare aprioristicamente la fondatezza. L'autorità amministrativa, omettendo di esaminare l'istanza di condono in tempi ragionevoli, ha emanato un ordine di demolizione analogo a quello emesso dal giudice penale;
nel provvedimento impugnato si è affermata l'esistenza di un vincolo paesaggistico, a sostegno dell'infondatezza della domanda di condono, che non interessa l'area di proprietà dei ricorrenti.
3.1. Con il secondo motivo hanno dedotto inosservanza o erronea applicazione dell'art.4 Prot. 7 CEDU in quanto l'applicazione della sanzione amministrativa della demolizione da parte dell'amministrazione comunale è preclusiva della possibilità di disporre la demolizione all'esito del procedimento penale, atteso il divieto imposto dal principio cardine sovranazionale del ne bis in idem, con la
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