Cass. pen., sez. I, sentenza 22/05/2024, n. 29233
CASS
Sentenza
22 maggio 2024
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22 maggio 2024
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Massime • 1
L'esercizio molesto dell'accattonaggio è reato eventualmente abituale, potendo essere integrato tanto da un fatto singolo quanto dalla reiterazione di una pluralità di fatti omogenei, sicché, in tale ultimo caso, i termini di prescrizione decorrono dal compimento dell'ultimo atto antigiuridico, in quanto solo in tale momento cessa il pericolo di lesione dei beni tutelati dalla norma incriminatrice.
Sul provvedimento
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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramento