Cass. civ., sez. V trib., sentenza 11/02/2020, n. 3233

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 11/02/2020, n. 3233
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3233
Data del deposito : 11 febbraio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo



1.Con la sentenza n. 706/24/15, depositata in data 30 maggio 2016, non notificata, la Commissione tributaria regionale del Veneto dichiarava il difetto di giurisdizione, in accoglimento dell'appello incidentale proposto dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro tempore, nei confronti di R. G. s.r.l.- già M. Italia s.p.a.- in persona del legale rappresentante pro tempore, e nei confronti della Provincia di Padova, in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Padova n. 571/04/14, che, previa riunione, aveva rigettato i ricorsi proposti separatamente dalla suddetta società avverso il provvedimento di diniego prot. n. 41818 emesso in data 19. 03.2012 dalla Provincia di Padova e avverso il provvedimento di diniego prot. n. A/11959 emesso dall'Ufficio delle dogane di Padova, sull'istanza del D.Lgs. n. 504 del 1995, ex art. 14, comma 2, di rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica corrisposta, per il periodo gennaio 2010-dicembre 2011, per un importo di Euro 1.662,60, sul presupposto della incompatibilità con l'art. 1, par. 2, della Direttiva 2008/118/CE del Consiglio del 16 dicembre 2008.



1.2. In punto di fatto, il giudice di appello ha premesso che: 1) avverso i provvedimenti di diniego prot. n. 41818 e n. A/11959 emessi rispettivamente dalla Provincia di Padova e dall'Ufficio delle dogane di Padova sull'istanza di rimborso presentata ex art. 14 TUA, comma 2, dalla R. G. s.r.l., già M. Italia s.p.a., avente ad oggetto l'importo di Euro 1.662,60 corrisposto alla società Ecoenergia s.p.a., a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, quale parte del prezzo per la fornitura dell'energia elettrica, relativamente al periodo gennaio 2010-dicembre 2011, la società contribuente aveva proposto separati ricorsi alla CTP di Padova deducendo la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto al rimborso, la necessaria disapplicazione dell'addizionale provinciale per contrasto con la normativa Europea, la legittimazione ad agire e la violazione dello Statuto del contribuente, artt. 6 e 10;
2) la CTP di Padova, previa riunione, con sentenza n. 571/4/2014, aveva rigettato i ricorsi, ritenendo legittima l'applicazione dell'addizionale provinciale;
3) avverso la sentenza della CTP, aveva proposto appello principale la contribuente ribadendo l'incompatibilità della addizionale provinciale con la normativa comunitaria, nonchè appello incidentale l'Agenzia, insistendo nelle eccezioni di difetto di giurisdizione del giudice tributario e di carenza di legittimazione attiva della società e passiva dell'Ufficio delle dogane.



1.3. La CTR, in punto di diritto, per quanto di interesse, ha osservato che, come statuito dalla Corte di cassazione, a sezioni unite, nella sentenza n. 11987 del 2009 - sia pure con riguardo all'erogazione del gas metano- "il rapporto tributario inerente al pagamento dell'imposta si svolge solo tra l'Amministrazione finanziaria e i soggetti che forniscono direttamente il gas metano ai consumatori finali e ad esso è del tutto estraneo l'utente consumatore", per cui l'azione di ripetizione della parte di prezzo corrispondente all'accisa indebitamente corrisposto dal consumatore finale - come, nella specie, dalla società contribuente- al fornitore di energia elettrica esula dal rapporto giudico tra l'Amministrazione finanziaria e il fornitore, attenendo al rapporto tra fornitore e consumatore finale, e rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.



1.4. Avverso la suddetta sentenza della CTR, Rivoira Operations s.r.l., conferitaria del ramo di azienda di R. G. s.r.l.- già M.
Italia s.p.a.- propone ricorso per cassazione affidato a un motivo, cui resiste, con controricorso l'Agenzia delle dogane;
rimane intimata la Provincia di Padova.



1.5. La società ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione



1.Con l'unico motivo di ricorso, Rivoira Operations s.r.l. denuncia, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, per avere la CTR affermato erroneamente il difetto di giurisdizione del giudice tributario sull'istanza di rimborso presentata, ai sensi dell'art. 14 TUA, comma 2, dalla società utilizzatrice/consumatrice dell'energia elettrica avente ad oggetto l'addizionale provinciale sull'accisa che si assumeva indebitamente assolta per rivalsa non al proprio fornitore ma all'Amministrazione finanziaria;
ciò in quanto, ad avviso della ricorrente, l'art. 14 TUA citato non discrimina, quali legittimati alla proposizione della istanza di rimborso, tra i soggetti passivi in senso proprio e i consumatori, obbligati per rivalsa, con conseguente giurisdizione delle relative controversie in capo al giudice tributario.



2. Il motivo è fondato sebbene per ragioni giuridiche diverse da quelle indicate dalla ricorrente;
ciò in ossequio al principio secondo cui "La Corte può ritenere fondata la questione, sollevata dal ricorso, per una ragione giuridica diversa da quella specificamente indicata dalla parte e individuata d'ufficio, con il solo limite che tale individuazione deve avvenire sulla base dei fatti per come accertati nelle fasi di merito ed esposti nel ricorso per cassazione e nella stessa sentenza impugnata, senza cioè che sia necessario l'esperimento di ulteriori indagini di fatto, e sempre che si mantenga nei limiti delle allegazioni in fatto dedotte e delle domande ed eccezioni proposte dalle parti nel giudizio di merito" (Cass., sez.3, 29.9.2005 n. 19132;
Cass. sez.3 22.3.2007 n. 6935;
Cass. n. 16572 del 2011;
Cass., sez. 3, 28/07/2017 n. 18775;
Cass., sez. 3, 28/06/2018, n. 17015).



2.1. La ricostruzione del dato normativo può essere affidato agli ultimi arresti di questa Corte in materia (Cass. S.U. n. 33687 del 31/12/2018;
Cass. n. 19618 del 01/10/2015;
Cass. n. 9567 del 12/03/2013), ovviamente per quanto rileva ai fini del presente giudizio.



2.1.1. Secondo il Testo unico accise, nella versione applicabile al presente giudizio ratione temporis, per i prodotti sottoposti ad accisa l'obbligazione tributaria sorge al momento della loro fabbricazione ovvero della loro importazione (art. 2, comma 1);
è obbligato al pagamento dell'accisa il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l'immissione in consumo e gli altri soggetti nei cui confronti si verificano i presupposti per l'esigibilità dell'imposta (comma 4).



2.1.2. Gli obbligati al pagamento dell'accisa sull'energia elettrica sono, tra gli altri, "i soggetti che procedono alla fatturazione dell'energia elettrica ai consumatori finali, di seguito indicati come venditori" (art. 53, comma 1, lett. a), mentre "i crediti vantati dai soggetti passivi dell'accisa verso i cessionari dei prodotti per i quali i soggetti stessi hanno assolto tale tributo possono essere addebitati a titolo di rivalsa" (art. 16, comma 3);
all'art. 56 si precisa, altresì, che le società fornitrici "hanno diritto di rivalsa sui consumatori finali" (art. 56).



2.1.3. Ai sensi dell'art. 14 TUA, "l'accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata", ma il rimborso - previsto in via generale dall'art. 9, p. 2, della direttiva n. 2008/118/CE, che fa riferimento alle modalità stabilite dai singoli Stati membri - "deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento" e che "qualora al termine di un procedimento giurisdizionale il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme".



2.1.4. Il diritto al rimborso è, dunque, regolato, in via generale, dall'art. 14 TUA, mentre il D.L. 30 settembre 1982, n. 688, art. 19, comma 1, conv. con modif. nella L. 27 novembre 1982, n. 873, secondo cui "chi ha indebitamente corrisposto diritti doganali all'importazione, imposte di fabbricazione, imposte di consumo o diritti erariali (...) ha diritto al rimborso delle somme pagate quando prova documentalmente che l'onere non è stato in

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