Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/04/2023, n. 15822
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VALLE GO nato a TORINO il 28/06/1973 avverso la sentenza del 15/06/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere E S;
letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'annullamento della sentenza per mancanza della condizione di procedibilità;
letta la memoria del difensore, che ha concluso associandosi alle conclusioni del Procuratore generale e, in subordine, per l'accoglimento dei motivi di ricorso.,
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Genova, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di La Spezia il 15/12/2021 aveva dichiarato V G responsabile del delitto previsto dagli artt. 624 e 625 n.7 cod. pen./commesso in La Spezia il 12 luglio 2018/con recidiva reiterata, specifica e nel quinquennio.
2. G V propone ricorso censurando la sentenza per i seguenti motivi: - inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità per essere stata esclusa l'assistenza dell'imputato da parte del difensore. Il difensore era comparso all'udienza del 15 giugno 2022 rappresentando alla Corte di avere ricevuto la citazione a comparire personalmente e non già in camera di consiglio ai sensi dell'art. 23 bis d.l.n.137/2020. Tuttavia, la Corte non ha consentito al difensore di discutere oralmente il
udita la relazione svolta dal Consigliere E S;
letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'annullamento della sentenza per mancanza della condizione di procedibilità;
letta la memoria del difensore, che ha concluso associandosi alle conclusioni del Procuratore generale e, in subordine, per l'accoglimento dei motivi di ricorso.,
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Genova, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di La Spezia il 15/12/2021 aveva dichiarato V G responsabile del delitto previsto dagli artt. 624 e 625 n.7 cod. pen./commesso in La Spezia il 12 luglio 2018/con recidiva reiterata, specifica e nel quinquennio.
2. G V propone ricorso censurando la sentenza per i seguenti motivi: - inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità per essere stata esclusa l'assistenza dell'imputato da parte del difensore. Il difensore era comparso all'udienza del 15 giugno 2022 rappresentando alla Corte di avere ricevuto la citazione a comparire personalmente e non già in camera di consiglio ai sensi dell'art. 23 bis d.l.n.137/2020. Tuttavia, la Corte non ha consentito al difensore di discutere oralmente il
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