Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/04/2023, n. 10583

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/04/2023, n. 10583
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10583
Data del deposito : 19 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

L'Agenzia delle entrate - Direzione Regionale della Campania - Ufficio Antifrode, a conclusione di una verifica fiscale effettuata nei confronti della A.A. Spa notificava alla predetta società, in data 25 luglio 2013, processo verbale di constatazione. Rilevava l'Ufficio che, nell'anno 2008, la società aveva acquistato un titolo denominato promissory note emesso da una società portoghese, con sede in (Omissis) reperendo la liquidità necessaria per effettuare l'operazione da una società slovacca. Al prestito iniziale della somma di denaro impiegata per la sottoscrizione della promissory note si contrapponeva l'obbligo da parte della società emittente il titolo di corrispondere gli interessi (nella misura dell'80% annuo) e di restituire il capitale in funzione dell'andamento del prezzo del petrolio nel periodo prestabilito. Corrispondentemente sussisteva l'obbligo della società A.A. - creditrice della promissory note ma debitrice per il finanziamento ricevuto - di restituire il capitale preso in prestito e di corrispondere gli interessi passivi alla società slovacca. A norma dell'art. 165, comma 1 , T.U.I.R. e in forza della Convenzione sottoscritta dall'Italia e dal Portogallo il 14 maggio 1980, la A.A. Spa , con la sottoscrizione della promissory note, veniva ad usufruire di un credito di imposta figurativo pari al 15% dell'ammontare degli interessi attivi;
ciò in quanto la società emittente il titolo aveva sede a (Omissis) (zona franca) e l'art. 22 della Convenzione prevedeva il riconoscimento di un credito di imposta pur in assenza di tassazione. Con tale operazione la società A.A. era certa di conseguire la corresponsione da parte della società portoghese di interessi attivi esclusi dalla tassazione in (Omissis) con collegati crediti di imposta figurativi, in ogni caso sempre superiori agli eventuali esiti economici negativi che sarebbero potuti derivare dall'alea correlata all'andamento del prezzo del petrolio. Nel contratto atipico formalmente aleatorio sottoscritto dalla società contribuente, pertanto, l'incertezza era solo apparente e fittiziamente prevista;
la causa concreta e cioè il risultato realizzato si sostanziava in un illecito e fraudolento ri Spa rmio di imposta, posto che la società contribuente avrebbe conseguito un risultato sempre positivo qualunque evento si fosse verificato.

Sulla base delle risultanze del processo verbale di constatazione l'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale di Napoli - notificava, in data 6 novembre 2013, alla A.A. Spa avviso di accertamento con il quale recuperava a tassazione IRES ed IRAP per l'anno 2008, irrogando le relative sanzioni.

Contro l'atto impositivo la società contribuente ha proposto ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Napoli che lo respingeva.

La Commissione tributaria regionale della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la decisione di primo grado. Osservava la CTR - per quanto ancora rileva in questa sede - che, per affermazione della stessa società, il contratto in questione doveva essere ricondotto alla categoria dei contratti aleatori, caratterizzati dall'incertezza;
tuttavia, non poteva rinvenirsi alcuna alea nel complesso negoziale posto in essere dalla società contribuente in cui il rischio connesso all'andamento del prezzo del petrolio era nella sostanza insussistente e non avrebbe comunque determinato conseguenze apprezzabili, mentre la A.A. Spa avrebbe in ogni caso conseguito un considerevole vantaggio economico in relazione al credito per le imposte figurative sugli interessi attivi. L'assenza di alea determinava la nullità della complessiva operazione per illiceità della causa posto che la causa concreta si identificava in un illecito e fraudolento ri Spa rmio di imposta. Rilevava che l'avviso di accertamento era stato notificato nel rispetto del termine dilatorio di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7 , posto che la sospensione dei termini nel periodo feriale aveva natura processuale e non si applicava quindi ai termini concernenti il procedimento amministrativo. Riteneva, infine, che l'atto impositivo era stato legittimamente emesso sulla base della verifica operata dalla Direzione Regionale dell'Agenzia delle entrate.

Avverso la sentenza della CTR la società contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a

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