Cass. civ., SS.UU., ordinanza 17/12/2018, n. 32620

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 17/12/2018, n. 32620
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32620
Data del deposito : 17 dicembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7136-2017 proposto da: VIS

NOVA

2010 S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA DEL POPOLO

18, presso la REGUS BUSINESS CENTRES ITALIA S.R.L., rappresentata e difesa dall'avvocato G D P;

- ricorrente -

contro

REGIONE MOLISE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL

POZZETTO

117, presso l'Ufficio della Regione RG n 7136/2017 stessa, rappresentata e difesa dagli avvocati A G e C A;
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

- controricorrenti -

nonchè

contro

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO - SEGRETARIATO REGIONALE DEL MOLISE;

- intimato -

avverso la sentenza n. 3920/2016 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 22/09/2016. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/10/2018 dal Consigliere ENRICA D'ANTONIO.

CONSIDERATO IN FATTO

1. Il Consiglio di Stato, in riforma della sentenza del TAR Molise ,ha rigettato la domanda proposta dalla soc Vis Nova 2010 srl volta ad ottenere il risarcimento del danno per il ritardo con cui la Regione Molise le aveva rilasciato l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto fotovoltaico a terra per la produzione di energia elettrica da immettere nelle rete Enel , ritardo che le aveva impedito di beneficiare degli incentivi statali e che era superiore al termine fissato dal comma 4 dell'art 12 del dlgs n 387 del 2003. Secondo il giudice non sussisteva il denunciato ritardo risarcibile. Ha osservato che l'art 2 bis I. n. 241 del 1990 doveva essere interpretato nel senso che il riconoscimento del danno da ritardo - relativo ad un interesse legittimo pretensivo - non poteva restare avulso da una valutazione di merito della spettanza del bene sostanziale della vita e, dunque ,alla dimostrazione che l'aspirazione al provvedimento fosse probabilmente destinata ad un esito favorevole dovendosi sottolineare che l'ingiustizia e la sussistenza del danno non potevano presumersi iuris RG n 7136/2017 tantum in relazione al mero fatto temporale del ritardo o del silenzio nell'adozione del provvedimento . Ha ribadito che la necessaria„e non solo presunta sussistenza deringiustizia del danno, non poteva prescindere dal riferimento alla concreta spettanza del bene sostanziale al cui conseguimento il procedimento era finalizzato;
che nella fattispecie era incontroverso che l'originario progetto presentato il 23/12/2010 non era stato autorizzato e non avrebbe potuto esserlo stante il negativo giudizio su di esso espresso dalla direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Molise con nota del 10/11/2011 e che ,infatti, la stessa Vis Nova aveva presentato un nuovo progetto rimodulato e ridotto nella potenza approvato dalla regione il 22/12/2011 con il rilascio dell'autorizzazione unica di cui alla I. n. 387 del 2003. Secondo il giudice amministrativo con la proposizione di un nuovo progetto la Vis Nova aveva sostanzialmente modificato l'oggetto della precedente richiesta con la conseguenza che i termini per la conclusione del procedimento andavano calcolati a decorrere dalla presentazione del nuovo progetto e cioè dall'11/11/2011. Il Consiglio di Stato ha rilevato, inoltre, che la richiesta risarcitoria non avrebbe potuto trovare fondamento neppure nel ritardo accumulato dalla Regione nell'esame dell'originario progetto , atteso che quest'ultimo non poteva essere approvato per l'opposizione della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Molise. Avverso la sentenza propone ricorso a queste S.U.la soc .Vis Nova 2010 per eccesso di potere giurisdizionale e diniego di giustizia formulando quattro motivi. Resistono la Regione Molise ed il Ministero per i beni e le attività culturali con controricorso.

RITENUTO IN DIRITTO

2.La soc Vis Nova denuncia , con il primo motivo, difetto di giurisdizione per diniego di giurisdizione ed eccesso di potere giurisdizionale invasione nella sfera di attribuzioni riservata al legislatore( art(111 , 24, comma 2, cost;
art 362 , comma 1, cpc;
art110 cpa;
artt 6 e 13 CEDU ;RG n 7136/2017 art 47 Carta di Nizza ;
art 6 e 13 direttiva 2001/77/CE) . Lamenta che il Consiglio di Stato ha invaso la sfera riservata al legislatore applicando non la norma esistente, ma una nuova norma creata ad hoc ritenendo che l'adeguamento del progetto alle prescrizioni imposte dal Ministero dei Beni culturali con l'atto di assenso determinasse l'inizio di un nuovo procedimento amministrativo in contrasto con l'art 14 bis , comma 3, L 241/1990 che, invece, prevedeva la prosecuzione del medesimo procedimento . La sentenza impugnata ha , altresì, violato la giurisdizione negando il risarcimento del danno sul presupposto che il fattore tempo non potesse essere di per sé risarcibile,quale autonomo bene della vita ( in contrasto con l'art 2 bis L 241/1990), scisso dal riferimento alla concreta spettanza del bene sostanziale al cui conseguimento il procedimento era finalizzato, pervenendo alla conclusione che nella fattispecie era incontroverso che il progetto originario non era stato approvato e che, dunque , non vi era il ritardo.
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