Cass. civ., sez. I, sentenza 25/01/2017, n. 1936

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L’art. 80 della l. n. 633 del 1941, nel testo originario applicabile “ratione temporis”, riconosce agli artisti esecutori di opere o composizioni musicali il mero diritto ad un equo compenso nei confronti di chiunque abbia diffuso, trasmesso o inciso le loro rappresentazioni o esecuzioni. Solo in esito alle modifiche attuate, in sequenza, con gli artt. 13 del d.lgs. n. 685 del 1994, 6 del d.lgs. n. 581 del 1996, 10 e 11 del d.lgs. n. 154 del 1997 e, da ultimo, 20 del d.lgs. n. 68 del 2003, l'art. 80 è giunto all'attuale configurazione, riconoscendo all’interprete ed esecutore un diritto esclusivo d’autore avente ad oggetto l’autorizzazione alla riproduzione ed alla diffusione delle sue prestazioni artistiche. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnato, non riconoscendo ad Adriano Celentano il diritto ad inibire la diffusione senza autorizzazione di CD e musicassette contenenti canzoni da lui incise prima degli anni sessanta, ma unicamente il diritto ad un equo compenso).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 25/01/2017, n. 1936
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1936
Data del deposito : 25 gennaio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

· 19 36.17 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Diritti d'autore. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Opere fonografiche. PRIMA SEZIONE CIVILE Prova del contratto. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Diritti dell'artista Presidente Dott. ANIELLO NAPPI interprete esecutore. - Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI Art. 80 1. aut. - Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO Contenuto. Consigliere Dott. MAGDA CRISTIANO R.G. N. 140/2013 Cron. 1936 Rel. Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI Rep. C. I ha pronunciato la seguente Ud. 06/12/2016 SENTENZA sul ricorso 140-2013 proposto da: PU S.A.A.R. S.R.L. (p.i. 00795540152), già S.A.A.R. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE QUATTRO FONTANE 161, presso l'avvocato LORENZO ATTOLICO, rappresentata e difesa dall'avvocato GIANPIETRO QUIRICONI, giusta procura а margine del 2016 ricorso;
1958 - ricorrente

contro

NT AD, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAN SEBASTIANELLO ༠) ་ presso l'avvocato ARTURO e difende unitamente LEONE, che lo rappresenta MELLUCCI, giusta procura all'avvocato FULVIO VINCENZO in calce al controricorso;
controricorrente avversO la sentenza n. 2987/2012 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 11/09/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/12/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI;
uditi, per la ricorrente, gli Avvocati G. QUIRICONI e L. ATTOLICO che si riportano;
udito, per il controricorrente, l'Avvocato F.V. MELLUCCI che si riporta;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. 2 140-13 Svolgimento del processo Il tribunale di Milano, accogliendo le pretese di DR EL nei confronti della SA s.r.l. (già SA s.p.a.), inibiva alla convenuta l'uso delle immagini e di alcuni brani musicali dell'artista e ordinava il ritiro di esse e dei relativi supporti fonografici (CD e musicassette), nonché delle immagini impiegate in materiale pubblicitario. Condannava altresì la convenuta da responsabilitàal risarcimento dei danni extracontrattuale, quantificandoli in base a c.t.u. I gravami, principale della SA e incidentale di EL, venivano rigettati dalla sezione specializzata per la proprietà industriale della corte d'appello di Milano. Il giudice d'appello, per quanto ancora unicamente rileva а proposito del gravame principale, osservava che la società, violando l'art. 110 della legge aut., non aveva dato prova scritta dell'esistenza di un contratto discografico inter partes, né di essere titolare di quei diritti che, in difetto di prova, dovevano presumersi sempre in capo all'artista;
che il contratto registrato nel 1964 aveva riguardato la cessione a SA dei diritti derivati dalle prestazioni artistiche di EL а partire dal 1960, senza nulla evidenziare con riferimento lache ai diritti spettanti per i brani antecedenti;
1 misura inibitoria doveva trovare conferma, non potendo considerarsi impeditiva la prospettata difficoltà di estrapolare i brani contenuti in raccolte, giacché, dal punto di vista materiale, 1'inibitoria, pur potendo coinvolgere anche brani diversi, era strettamente necessaria а garantire la non continuazione della condotta illecita. Avverso la sentenza, depositata 1'11-9-2012 e notificata il 19-10-2012, la SA ha proposto ricorso per cassazione in sei motivi. L'intimato ha replicato con controricorso. Le parti hanno depositato memorie. Motivi della decisione I. Col primo mezzo, denunziando violazione О falsa applicazione degli artt. 1, 2, 13, 61, 72 e 110 legge aut. e vizio di motivazione, la ricorrente ascrive alla confuso i concetti giuridici corte d'appello di aver rilevanti in causa, non avendo colto la differenza di disciplina esistente per la tutela dei diritti rivendicati da EL, in qualità di artista interprete esecutore, rispetto a quella invece riservata agli autori e ai produttori di fonogrammi. Sempre col primo mezzo la ricorrente, deducendo violazione dell'art. 110 legge aut., censura inoltre la la detta sentenza per aver omesso di considerare che 2 norma non era applicabile ai fatti di causa, ove le registrazioni fonografiche erano relative agli anni dal 1958 al 1960, sì da essere soggette alla disciplina della legge n. 633 del 1941 anteriore alla riforma dettata dal d.lgs. n. 685 del 1994;
e, in ogni caso, per non aver considerato che la forma scritta richiesta ad probationem non poteva costituire requisito di validità dell'acquisito e della cessione dei diritti. Donde, se la corte d'appello avesse correttamente applicato l'art. 110 cit., mai avrebbe potuto negare la prova dell'esistenza SA quanto alladell'accordo tra EL

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