Cass. pen., sez. III, sentenza 11/10/2019, n. 41944
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: M G nato a COLLEPASSO il 18/12/1959 avverso la sentenza del 29/06/2018 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere G A;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO MOLINO, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per il capo b) perchè il fatto non sussiste e l'inammissibilità nel resto;
udito il difensore di PC, Avv. S P, che si è riportato alle conclusioni scritte;
udito il difensore di fiducia, Avv. R P, in sostituzione dell'Avv. F P, che si è riportato ai motivi,
RITENUTO IN FATTO
1. M G ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce del 29/06/2018 che, dichiarando non doversi procedere in ordine al reato di cui all'art. 7 del D.L. n. 144 del 2005 per avere esercitato l'attività di internet point senza la necessaria autorizzazione (capo sub b) per intervenuta prescrizione, ha confermato la sentenza del Tribunale della medesima città emessa in data 17/11/2015, di condanna per i reati di cui agli artt. 88 e 221 T.U.L.P.S. e 4, comma 1, 4 bis e 4 ter della I. n. 401 del 1989 per avere, nella sua qualità di titolare della rivendita di tabacchi sita in Collepasso, abusivamente svolto sul territorio nazionale un'attività organizzata diretta all'accettazione e alla raccolta per via telematica di scommesse su eventi sportivi calcistici accettate dalla società che gestisce il sito www.Betitaly.it, senza la prescritta concessione, autorizzazione e licenza di cui all'art. 88 T.U.L.P.S. e senza essere in possesso della prescritta autorizzazione del C.O.N.I., nonché del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato - all'uso dei mezzi telematici per la predetta raccolta di scommesse e per la trasmissione telematica delle stesse alla suddetta società accettante (capo sub a).
2. Con un primo motivo lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale per avere la Corte territoriale ricostruito una fattispecie difforme da quella contestata al Mangia, sì da legittimare il sospetto che la motivazione si riferisca ad altra vicenda processuale. Nell'atto di appello non sarebbe stata invocata una distinzione tra attività di intermediazione e centro elaborazione dati né si sarebbe fatto riferimento ad autorizzazioni all'uso di mezzi telematici rilasciate dal Ministero delle Comunicazioni;
il riferimento operato dalla Corte di appello, che avrebbe assimilato CED - centro di elaborazione dati - ovvero CTD - centro trasmissione dati - a Centri di Commercializzazione, come quello esercitato dal ricorrente, riguarderebbe ipotesi di esercizi commerciali siti in Italia che commercializzano i servizi di società ubicate in Stati esteri in assenza di concessione AAMS (oggi Agenzia delle Dogane). Né al caso di specie farebbe riferimento la sentenza di legittimità richiamata dalla Corte di appello, posto che la stessa riguarderebbe l'ipotesi di Centri Elaborazione Dati che gestiscono la raccolta di scommesse per società estere non munite di concessione in Italia. Né il Mangia avrebbe svolto alcuna attività finalizzata alla raccolta di scommesse, posto che gli unici elementi "indiziari" posti a carico del ricorrente sarebbero costituiti dalla presenza di cartellonistica pubblicitaria e dalla presenza, sui computer trovati nel suo esercizio commerciale, di giocate da pochi euro sul sito internet betitaly.it. Il ricorrente avrebbe operato sulla base di un accordo contrattuale con la Società Gi.Lu.Pi. S.r.l., proprietaria del marchio Betitaly.it , titolare di regolare
udita la relazione svolta dal Consigliere G A;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO MOLINO, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per il capo b) perchè il fatto non sussiste e l'inammissibilità nel resto;
udito il difensore di PC, Avv. S P, che si è riportato alle conclusioni scritte;
udito il difensore di fiducia, Avv. R P, in sostituzione dell'Avv. F P, che si è riportato ai motivi,
RITENUTO IN FATTO
1. M G ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce del 29/06/2018 che, dichiarando non doversi procedere in ordine al reato di cui all'art. 7 del D.L. n. 144 del 2005 per avere esercitato l'attività di internet point senza la necessaria autorizzazione (capo sub b) per intervenuta prescrizione, ha confermato la sentenza del Tribunale della medesima città emessa in data 17/11/2015, di condanna per i reati di cui agli artt. 88 e 221 T.U.L.P.S. e 4, comma 1, 4 bis e 4 ter della I. n. 401 del 1989 per avere, nella sua qualità di titolare della rivendita di tabacchi sita in Collepasso, abusivamente svolto sul territorio nazionale un'attività organizzata diretta all'accettazione e alla raccolta per via telematica di scommesse su eventi sportivi calcistici accettate dalla società che gestisce il sito www.Betitaly.it, senza la prescritta concessione, autorizzazione e licenza di cui all'art. 88 T.U.L.P.S. e senza essere in possesso della prescritta autorizzazione del C.O.N.I., nonché del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato - all'uso dei mezzi telematici per la predetta raccolta di scommesse e per la trasmissione telematica delle stesse alla suddetta società accettante (capo sub a).
2. Con un primo motivo lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale per avere la Corte territoriale ricostruito una fattispecie difforme da quella contestata al Mangia, sì da legittimare il sospetto che la motivazione si riferisca ad altra vicenda processuale. Nell'atto di appello non sarebbe stata invocata una distinzione tra attività di intermediazione e centro elaborazione dati né si sarebbe fatto riferimento ad autorizzazioni all'uso di mezzi telematici rilasciate dal Ministero delle Comunicazioni;
il riferimento operato dalla Corte di appello, che avrebbe assimilato CED - centro di elaborazione dati - ovvero CTD - centro trasmissione dati - a Centri di Commercializzazione, come quello esercitato dal ricorrente, riguarderebbe ipotesi di esercizi commerciali siti in Italia che commercializzano i servizi di società ubicate in Stati esteri in assenza di concessione AAMS (oggi Agenzia delle Dogane). Né al caso di specie farebbe riferimento la sentenza di legittimità richiamata dalla Corte di appello, posto che la stessa riguarderebbe l'ipotesi di Centri Elaborazione Dati che gestiscono la raccolta di scommesse per società estere non munite di concessione in Italia. Né il Mangia avrebbe svolto alcuna attività finalizzata alla raccolta di scommesse, posto che gli unici elementi "indiziari" posti a carico del ricorrente sarebbero costituiti dalla presenza di cartellonistica pubblicitaria e dalla presenza, sui computer trovati nel suo esercizio commerciale, di giocate da pochi euro sul sito internet betitaly.it. Il ricorrente avrebbe operato sulla base di un accordo contrattuale con la Società Gi.Lu.Pi. S.r.l., proprietaria del marchio Betitaly.it , titolare di regolare
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