Cass. civ., sez. III, sentenza 08/04/2020, n. 7751
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In tema di giudizio di cassazione, la revoca della "procura ad litem", quale espressione dell'autonomia negoziale della parte, attuata mediante l'esercizio del diritto potestativo di recesso dal rapporto professionale con il difensore, non integra una causa interruttiva del processo, che prosegue senza la necessità di alcun particolare adempimento, mentre, in caso di morte dell'unico difensore dopo il deposito del ricorso e prima dell'udienza di discussione, sebbene non operi l'interruzione del processo, tuttavia, trattandosi di evento sottratto alla disponibilità della parte, la Corte ha il potere di differire l'udienza, disponendo la comunicazione del provvedimento alla parte personalmente, per consentire la nomina di un nuovo difensore, salvo il caso in cui la stessa parte risulti essere stata già informata del detto evento e, nonostante il congruo tempo a sua disposizione, non abbia provveduto ad effettuare tale nomina.
Sul provvedimento
Testo completo
O I N Í C O R T A P IN CALCE O T ANNOTAZIONE I 1 7 75 1/2 0 U T A R G AULA 'A' l ORIGINALE a o s s e m Oggetto REPUBBLICA ITALIANA m A Cpc 391 bis IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE revocazione sentenza TERZA SEZIONE CIVILE Corte cassazione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: depositata in data Dott. ANGELO SPIRITO Presidente - 20.4.2015, non Rel. Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI notificata Consigliere Dott. MARIO CIGNA R. G. N. 9760/2016 Consigliere Cron. Dott. FRANCESCA FIECCONI Consigliere Rep. Dott. EMILIO IANNELLO Ud. 03/12/2019 ha pronunciato la seguente PIJ SENTENZA sul ricorso 9760-2016 proposto da: LO NO, LO AR SA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 114, presso lo studio dell'avvocato LUIGI PARENTI, che li rappresenta e difende;
- ricorrenti contro 2019 EL BE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA 2503 LAZIC, 14, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE LAGOTETA, che lo rappresenta e difende;
OL OR, elettivamente domiciliato in ROMA, * 1 VIA QUINTO AURELIO SIMMACO 7-OSTIA, presso lo studio dell'avvocato NICOLA NERI, che 10 rappresenta e difende;
controricorrenti avversO la sentenza n. 8000/2015 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 20/04/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/12/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il rigetto;
udito l'Avvocato POMPONI GRAZIA TIBERIA per delega;
udito l'Avvocato BACCARI CATERINA per delega;
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Fatti di causa
Con ricorso notificato in data 19.4.2016, AN e AR RI AC hanno impugnato per revocazione, ai sensi dell'art. 391 bis c.p.c., la sentenza emessa da questa Corte cass. Sezione terza, depositata in data 20.4.2015 n. 8000, con la quale veniva rigettato il ricorso straordinario dagli stessi proposto avverso la sentenza, emessa ai sensi degli art. 617 e 618 u.c. c.p.c. dal Tribunale di Vibo Valentia, in data 3.10.2012 n. 628, che dichiarava inammissibile la opposizione agli atti esecutivi proposta da AR RI AC -debitrice esecutata- avverso la ordinanza del Giudice della esecuzione di aggiudicazione dell'immobile di sua proprietà, giudizio nel quale aveva spiegato intervento volontario AN AC aderendo alla opposizione e formulando autonoma domanda risarcitoria nei confronti dell'aggiudicatario avv. RO Aiello e del creditore procedente avv. SA LL, per i danni allo stesso derivati dalla vendita dell'immobile della zia. Il ricorso per revocazione è affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c.. Resistono con distinti controricorsi l'avv. RO Aiello, che eccepisce la inammissibilità del ricorso per decadenza dal termine prescritto per la impugnazione, e l'avv. SA LL. Ragioni della decisione 1. La eccezione pregiudiziale di inammissibilità del ricorso per revocazione, per decorso del termine di decadenza prescritto per la impugnazione, infondata. Il termine di impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione per il motivo di cui all'art. 395 col n. 4 c.p.c., è infatti regolato non dalla disciplina comune dei termini di impugnazione rinvenibile negli artt. 325, Cons est. RG N. 9760/2016 Stefane Olivieri Ric. AC AN +1 c/ LL SA +1 326 e 327 c.p.c. sibbene nella norma speciale di cui all'art. 391 bis comma 1 c.p.c. La norma, nel testo applicabile "ratione temporis", come modificato dal decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 prevedeva, infatti, al comma 1, che "Se la sentenza o l'ordinanza pronunciata ai sensi dell'articolo 375, primo comma, numeri 4) e 5), pronunciata dalla Corte di Cassazione e' affetta..........da errore di fatto ai sensi dell'articolo 395, numero 4), la parte interessata puo' chiederne...... la revocazione con ricorso ai sensi degli articoli 365 e seguenti da notificare entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza, ovvero di un anno dalla pubblicazione della sentenza stessa.". Non può, infatti, trovare applicazione la riforma introdotta dal decreto legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197 (in G.U. 29/10/2016, n. 254), con l'art.
1-bis, commi 1, lettera l) e 2), che ha ridotto il termine lungo di impugnazione in sei mesi ("La revocazione puo' essere chiesta entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione ovvero di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento”), atteso che l'art.
1-bis, comma 2) del decreto legge ha previsto che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto [ndr 30.10.2016], nonche' a quelli gia' depositati alla medesima data per i quali non e' stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio" e nel caso di specie il ricorso per revocazione ex art. 391 bis c.p.c. risulta notificato a mezzo posta ex lege n. 53/1994, in data 19.4.2016. 2. Occorre dare conto che in seguito al deposito in Cancelleria, in data 28.11.2019, della memoria ex art. 378 c.p.c. sottoscritta dall'avv. Luigi Parenti, difensore dei ricorrenti, AN AC "in proprio ed in quanto erede unico della defunta AC AR RI", ribadendo quanto già comunicato con fax pervenuto in Cancelleria in data 28.11.2019 - in ordine - alla revoca del mandato professionale conferito al procuratore "ad litem" avv. Cons est. RG N. 9760/2016 Ric. AC AN +1 c/ LL SA +1 Stefano Olivieri Luigi Parenti, ha depositato in Cancelleria la nota in data 3.12.2019, intitolata "querela di falso con denuncia allegata per infedele patrocinio", cui era unito anche un fax trasmesso il 27.11.2019 all'avv. Parenti nel quale si evidenziavano inesattezze nei fatti riferiti nella memoria illustrativa e si formulavano obiezioni alle eccezione di inammissibilità del ricorso proposta da uno dei resistenti, richiamando al proposito la denuncia di "falso in atto pubblico" contro ignoti presentata dallo stesso AC, in data 17.3.2017, per essere stata -a suo dire- alterata la annotazione della data di notifica del ricorso per revocazione apposta