Cass. civ., SS.UU., sentenza 22/09/2017, n. 22082
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In tema di sanzioni amministrative, la solidarietà prevista dall’art. 6 della l. n. 689 del 1981 non si limita ad assolvere una funzione di garanzia, ma persegue anche uno scopo pubblicistico di deterrenza generale nei confronti di quanti, persone fisiche o enti, abbiano interagito con il trasgressore rendendo possibile la violazione, sicché l’obbligazione del corresponsabile solidale è autonoma rispetto a quella dell’obbligato in via principale e, pertanto, non viene meno nell’ipotesi in cui quest'ultima, ai sensi dell’art. 14, ultimo comma, della detta l. n. 689 del 1981, si estingua per mancata tempestiva notificazione, con l’ulteriore conseguenza che l’obbligato solidale che abbia pagato la sanzione conserva l’azione di regresso per l’intero verso l’autore della violazione, il quale non può eccepire, all’interno di tale ultimo rapporto, che è invece di sola rilevanza privatistica, l’estinzione del suo obbligo verso l'Amministrazione.
Sul provvedimento
Testo completo
E 22082\ 17 T REPUBBLICA ITALIANA N E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SANZIONI AMMINISTRATIVE RENATO RORDORF - Primo Pres.te f.f. - GIOVANNI AMOROSO - Presidente Sezione - Ud. 18/07/2017 - Presidente Sezione - PU AURELIO CAPPABIANCA R.G.N. 17294/2014 PIETRO CAMPANILE - Consigliere - hon22082 Rep. ROSA AR DI IL - Consigliere - C.U BIAGIO IL - Consigliere - FELICE MANNA Rel. Consigliere - ETTORE CIRILLO - Consigliere - CARLO DE CHIARA - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 17294-2014 proposto da: MINICHIELLO DE FURIA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTON GIULIO BARRILI 49, presso il dott. DANIEL DE VITO, rappresentata e difesa dall'avvocato VALERIO FREDA;
- ricorrente -
- 518 1
contro
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del · Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
- controricorrente avverso la sentenza n. 4475/2013 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 20/12/2013. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/07/2017 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale Dott. RICCARDO FUZIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
あ uditi gli avvocati Valerio Freda per la società ricorrente e Fabio Tortora per l'Avvocatura Generale dello Stato. FATTI RILEVANTI La società Minichiello De Furia s.r.l. ricorre per cassazione avverso la sentenza n. 4475/13, con cui la Corte d'appello di Napoli, riformando la pronuncia del Tribunale di Ariano Irpino, ha rigettato l'opposizione proposta contro un'ordinanza d'ingiunzione emessa dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, avente ad oggetto la sanzione, irrogata a detta società quale obbligata in solido ex art. 6 legge n. 689/81, dl € 5.605,00 per la violazione dell'art. 1 del D.L. n. 143/91, convertito in legge n. 197/91. Ciò in quanto la legale rappresentate della società opponente, RI De Furia, aveva effettuato transazioni finanziarie in contanti presso la Cassa Arianese di Mutualità (di seguito indicata anche con l'acronimo CAM), soggetto intermediario non munito della abilitazione di cui all'art. 4, secondo comma, D.L. cit. 2 La Corte d'appello disattendeva, tra l'altro, la tesi della società opponente, la quale aveva eccepito che l'estinzione dell'illecito nei confronti della propria legale rappresentante, cui non era stata effettuata la contestazione nel termine previsto dall'art. 14, secondo comma, legge n. 689/81, comportava l'estinzione anche della sua obbligazione quale soggetto tenuto in solido. Motivava, al riguardo, la Corte territoriale che l'ultimo comma di detto articolo prevede espressamente la non estensione all'obbligato solidale della causa estintiva dell'obbligazione valevole nei confronti dell'autore dell'infrazione;
e che tale norma non si pone in contrasto con il principio di personalità della sanzione per l'illecito amministrativo, ricavabile dall'art. 7 stessa legge, diverso essendo il caso della morte dell'autore del fatto da quello della decadenza del potere sanzionatorio nei suoi confronti per mancata notificazione. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze resiste con controricorso. Con ordinanza interlocutoria n. 25354/16 la seconda sezione, rilevato un contrasto nella giurisprudenza di questa Corte in ordine all'interpretazione degli artt. 6 e 14, ultimo comma, della legge n. 689/81, che investe i principi generali dell'illecito amministrativo, ha rimesso la relativa questione al Primo Presidente, che ha assegnato la causa a queste S.U. Il Ministero ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è articolato in sei motivi. - Il primo denuncia la violazione degli artt. 6, 7 e 14 della legge n. 689 del 1981 per avere la Corte d'appello escluso che la società odierna ricorrente, coobbligata in via solidale, 3 potesse beneficiare dell'estinzione per l'intervenuta decadenza ex art. 14, ultimo comma, legge cit., riconosciuta, in favore dell'autrice materiale dell'illecito amministrativo, nel medesimo provvedimento ingiuntivo opposto. Richiama a sostegno Cass. nn. 23871/11 e 3879/12, in base alle quali la responsabilità solidale della società per gli illeciti amministrativi posti in essere dai suoi legali rappresentanti o dipendenti è prevista esclusivamente in funzione di garanzia del pagamento della somma dovuta dall'autore dell'infrazione. -2. Tale motivo solleva la questione rimessa a queste S.U., che sono chiamate a dirimere il contrasto di giurisprudenza formatosi sull'interpretazione dell'art. 14, ultimo comma, legge 抄 n. 689/81. L'ordinanza interlocutoria n. 25354/16, premesso lo stato della questione in rapporto ai diversi contesti decisionali in cui questa è emersa (su cui v. meglio infra), prospetta la necessità d'un chiarimento sulla natura della responsabilità dell'obbligato solidale ai sensi dell'art. 6 della legge n. 689/81. Natura che nella giurisprudenza di questa S.C. è stata ora definita in termini di sussidiarietà di accessorietà- dipendenza;
ora ricondotta alla figura dell'obbligazione solidale nell'interesse esclusivo di uno solo degli obbligati (art. 1298 c.c.), cioè dell'autore della violazione;
ora considerata funzionale alla garanzia del pagamento della somma dovuta;
ora connessa all'esigenza di evitare che l'illecito resti impunito quando sia impossibile identificarne l'autore. Altro chiarimento ё chiesto sulla differenziazione degli effetti estintivi dell'obbligazione di pagamento, secondo che questa venga meno per la morte dell'obbligato principale o per difetto di tempestiva notificazione nei confronti di lui;
e sulla permanenza, in caso di pagamento della sanzione da parte 4 dell'obbligato solidale, dell'azione di regresso nei confronti del trasgressore, che nel termine di legge non abbia ricevuto notificazione dell'illecito, o degli eredi di lui. Ed osservato che taluni orientamenti di questa Corte appaiono fondati più su ciò che non è scritto che su ciò che è testuale negli artt. 6 e 14 della legge n. 689/81, detta ordinanza interlocutoria auspica, infine, un supplemento di riflessione «che rivaluti, per un verso, se il mancato riferimento agli eredi, nell'ultimo comma dell'articolo 6, sia ostativo ad una interpretazione secondo cui costoro succedano (non nella sanzione ma) nella obbligazione di regresso verso l'obbligato solidale che abbia pagato;
per altro verso, se, alla luce del principio della personalità della sanzione, la formulazione letterale dell'ultimo comma dell'articolo 14 non possa intendersi nel senso che l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingua tanto per la persona nei cui confronti sia stata omessa la notificazione nel termine prescritto quanto per l'obbligato in solido con tale persona ex art. 6 L. 689/81, mentre non si estingua per i coautori della violazione». -2.1. L'interpretazione dell'art. 14, ultimo comma, della legge n. 689/81, il quale dispone che l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto, ha dato luogo alla formazione di due distinti indirizzi sulla sorte dell'obbligazione gravante sull'obbligato solidale, allorché si sia estinta quella a carico del trasgressore (è pacifico, invece, che l'estinzione dell'obbligazione di un responsabile in solido non produca pari effetti estintivi dell'obbligazione gravante sugli altri responsabili solidali: cfr. sentenze nn. 9830/00 e 9557/92). 5 Secondo un primo orientamento, espresso dalle sentenze nn. 23871/11 e 26387/08, dall'estinzione dell'obbligazione di colui che ha, in concreto, commesso la violazione amministrativa, deriva anche l'estinzione dell'obbligazione a carico del condebitore solidale, dovendosi riconoscere carattere principale all'obbligo incombente sul primo dei due soggetti. Ciò in virtù del rapporto di accessorietà e dipendenza della posizione dell'obbligato solidale rispetto a quella dell'autore materiale e principale della violazione, nei cui confronti il primo non avrebbe potuto esercitare il diritto di regresso previsto dallo stesso art. 6, al comma 4, una volta estintasi nei confronti di lui l'obbligazione sanzionatoria per mancata notificazione. Ad esito opposto è pervenuta, invece, la sentenza n. 4342/13 (non massimata), secondo cui l'effetto estintivo della pretesa sanzionatoria è limitato, ai sensi dell'art. 14, ultimo comma, della legge n. 689/81, al soggetto nei cui confronti non sia stata eseguita la notifica. «In altre parole», soggiunge tale pronuncia, «l'obbligato solidale per la sanzione amministrativa non equivale a un obbligato solidale nell'ipotesi d'insolvibilità del condannato. Deve dunque riconoscersi l'autonomia della posizione dei due obbligati, in relazione alla quale non esiste un legame necessario tra le due obbligazioni per cui l'una può sussistere anche se l'altra fosse estinta (Cass. S.U. 29.1.1994 n. 890)». A sua volta, la questione in esame incrocia il costante orientamento di questa Corte in base al quale il disposto dell'art. 7 della legge n. 689/81 (“l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi") e quello dell'ultimo comma dell'art. 6 (per cui l'obbligato solidale che ha pagato "ha diritto di regresso per l'intero nei confronti 6 dell'autore della violazione") sono espressione del principio di personalità che governa la responsabilità nell'illecito amministrativo, per cui la morte dell'autore della violazione determina non solo l'intrasmissibilità agli eredi di lui dell'obbligo di pagare la somma dovuta per la sanzione, ma anche l'estinzione dell'obbligazione a carico dell'obbligato solidale. A tale ultimo riguardo, infatti, si afferma che ai sensi dell'art. 6 cit. questi non è un obbligato sussidiario per le ipotesi di insolvibilità del