Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/01/2022, n. 01595
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Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Comune di Ariano Irpino, costituito parte civile, avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli il 14/02/2020 nel procedimento nei riguardi di 1) D V E, nato a Montefusco il 14/06/1971;2) P A, nato a L'Aquila il 06/12/1941;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere, P S;sentito il Sostituto Procuratore generale, dott. L O, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;sentito l'avv. D C, difensore della costituita parte civile, il Comune di Ariano Irpino, che ha concluso riportandosi ala conclusioni depositate;sentito l'avv.ti G F, in difesa di P A e, in sostituzione dell'avv. A F, anche nell'interesse di D V E, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza con cui D V E e P A erano stati condannati per il reato di omissione di atti d'ufficio, pur I rilevando l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione, ha assolto gli imputati perché il fatto non sussiste. Gli imputati, nella qualità di legali rappresentanti e gestori della Asi Dev Ecologia s.r.l. e pertanto quali incaricati di un pubblico servizio, avrebbero indebitamente non ottemperato all'ordinanza commissariale n. 96 del 17.10.2013 con cui era stata disposta la messa in sicurezza e la realizzazione della fase di gestione "post mortem" della discarica "Difesa Grande", "atto del proprio ufficio che avrebbe dovuto essere compiuto per ragioni di igiene di sicurezza senza ritardo" (così l'imputazione). Secondo la Corte di appello, sulla base dei provvedimenti susseguitisi nel corso del tempo, gli imputati non avrebbero mai avuto in concreto la possibilità di mettere in sicurezza il sito e quindi di dare esecuzione all'ordinanza commissariale, attesi l'autorizzazione - da parte dello stesso Commissario straordinario- al conferimento di ulteriori rifiuti e il sequestro e requisizione del stesso sito, intervenuti nel tempo. Dunque, non sarebbe configurabile un atto di rifiuto, atteso che ciò presupporrebbe la cessazione e la chiusura della discarica 2. Ha proposto ricorso per cassazione il comune di Ariano Irpino, costituita parte civile, articolando due motivi. 2.1. Con il primo si deduce vizio di motivazione;la Corte non avrebbe considerato che l'ordinanza disponeva che la società - di cui gli imputati erano legali rappresentanti- desse avvio immediato alla attività di messa in sicurezza, chiusura e sistemazione finale della discarica sulla base del progetto autorizzato, precisando che la durata massima dell'attività di smaltimento avrebbe dovuto essere completata entro 120 giorni, decorrenti dalla data di emissione del provvedimento, e dunque entro il 16 febbraio 2014. Nell'ambito di un'articolata ricostruzione fattuale, sostiene il Comune ricorrente, che, a seguito della successiva ordinanza n. 361 del 28.9.2006, gli imputati fossero in grado di procedere;la Corte ha ritenuto diversamente sul presupposto che il successivo 7.10.2006 sarebbe stato disposto il sequestro penale della discarica, il 16.6.2007 la requisizione del sito per venti giorni ed il 21 gennaio 2008 nuovamente la requisizione, autorizzando tuttavia il conferimento di ulteriori rifiuti sino al 30 aprile 2008. Secondo il ricorrente, invece, la Corte non avrebbe tenuto conto che: a) l'ordinanza di cui alla imputazione prevedeva la realizzazione del progetto secondo le indicazioni di un progetto approvato con altra Ordinanza commissariale (la n. 153 del 2003);b) l'ordinanza n. 361 del 28.9.2006, di cui si è detto, era stata emessa proprio per consentire l'adempimento della ordinanza indicata nel capo di imputazione;c) il 23 aprile 2008 il Tribunale aveva disposto il dissequestro del sito;d) i provvedimenti di requisizione avevano consentito solo il riempimento delle volumetrie residuali. Si assume che il delitto contestato si sarebbe consumato dopo il 30.4.2008, non essendo stata l'ordinanza mai revocata.
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