Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/10/2007, n. 20664
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In caso di fallimento del datore di lavoro, in base all'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e al d.lgs. n. 80 del 1992 (attuativi della direttiva CEE n. 80/897 del 20 ottobre 1980), si verifica un accollo cumulativo "ex lege" per effetto del quale il Fondo di garanzia istituito presso l'Inps assume in via solidale e, ad un tempo, sussidiaria la medesima obbligazione retributiva che risulti definitivamente accertata, così come ammessa allo stato passivo esecutivo nella procedura concorsuale, a nulla rilevando che il trattamento di fine rapporto sia parzialmente commisurato ad un'anzianità maturata, in precedenza, alle dipendenze di altro datore di lavoro. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva ritenuto che il fondo di garanzia era tenuto al pagamento del trattamento di fine rapporto, sebbene lo stesso trattamento fosse parzialmente relativo ad un'anzianità maturata alle dipendenze di altro datore di lavoro, in quanto il lavoratore, anche in tal caso, aveva il diritto di richiedere all'imprenditore fallito il pagamento del credito anche per tale periodo).
Sul provvedimento
Testo completo
I T T I IR 20664 .07 D E Aula 'B' T N E S E - SI MAS L L O B E T N REPUBBLICA ITALIANA E S E - - 2 OTT. 2007 E N IN NOME DEL POPOLO ITALIANO O I Z A R T S I LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE G E Oggetto R E T N SEZIONE LAVORO E LAVORO S E Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Michele DE LUCA Presidente R.G.N. 13181/05 Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI- Rel.Cons.ere Cron. 20664 Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere Rep. Dott. Federico ROSELLI Consigliere Ud.06/07/07 Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, TRIOLOrappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO, FABIANI GIUSEPPE, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
D'ESTE GIANNI, FERROLEGHE SPA in liq. concordato preventivo;
2007 - intimati 2304 avverso la sentenza n. 36/04 del Tribunale di MASSA, -1- depositata il 03/08/04 R.G.N. 1041/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/07/07 dal Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI;
udito l'Avvocato TRIOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. CANCELLIERE C1 Giovanni Cantelmo 4 -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con la sentenza ora denunciata, il Tribunale di Massa Carrara confermava la sentenza del Pretore di Massa sezione distaccata di Carrara, che aveva rigettato l'opposizione dell'INPS, quale gestore del Fondo di garanzia (di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297), al decreto ingiuntivo dello stesso Pretore per il pagamento, in favore di NI D'ST del trattamento di fine rapporto dovutogli dal datore di lavoro fallito (SAIA S.r.l.), ancorché parzialmente commisurato ad anzianità maturata, in precedenza, alle dipendenze di altro datore di lavoro (Ferroleghe S.p.a.) essenzialmente in base al rilievo che il - lavoratore "avrebbe avuto, in ogni caso, il diritto di richiedere alla SAIA S.r.l. (e, quindi, al Fondo di garanzia, stante l'intervenuto fallimento di tale società) il pagamento della voce in questione". Avverso la sentenza d'appello, l'INPS propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. Le parti intimate non si sono costituite. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.Con l'unico motivo di ricorso - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297), nonché vizio di motivazione (art. 360, n, 3 e 5, c.p.c.) l'INPS censura, sotto profili diversi, la sentenza - impugnata per avere ritenuto che il Fondo di garanzia (di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, cit.), gestito dall'Istituto, fosse tenuto, in sostituzione del datore di lavoro fallito (SAIA S.r.l.), al pagamento del trattamento di fine rapporto 3 dovuto al lavoratore (ora) intimato sebbene lo stesso - trattamento fosse parzialmente commisurato ad anzianità maturata, in precedenza, alle dipendenze di altro datore di lavoro (Ferroleghe S.p.a.). Il ricorso non è fondato.
2. Invero al dichiarato scopo (ratio) di "incoraggiare il - ravvicinamento nel progresso" (ai sensi dell'articolo 117 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea) delle legislazioni degli stati membri, "relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro" w la w w direttiva comunitaria in materia (direttiva Cee del Consiglio