Cass. civ., sez. VI, ordinanza 15/03/2023, n. 07444
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Testo completo
A - ERROREDIFATTO REVOCATORIO- SUSSISTENZA PAOLO DI MARZIO - Consigliere - ROBERTO SUCCIO - Consigliere - Ud.– 15/12/2022 CC MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA -Consigliere - R.G.N.3191-2021 G A C - Rel. Consigliere - Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3191-2021R.G., proposto da: ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (C.F. 13756881002), in persona del Presidente p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.;
-ricorrente -
contro
GIANFRANCO ANCORA (C.F. NCRGFR63H24L049T), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dagli AVV.TI GIOVANNI CASTORO e TIBERIO ANSIDEI DI CATRANO, unitamente ai quali è elett.te dom.to in ROMA, alla VIA DEGLI SCIPIONI, n. 235, presso lo studio dell’AVV. DANIELE CASTORO;
-controricorrente - avverso la sentenza n. 44/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del FRIULI-VENEZIA GIULIA, depositata il 15/06/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2022 dal Consigliere relatore G A C;
Rilevato che l’ EQUITALIA NORD S . P . A .,nella qualità di agente per la riscossione di Udine, notificò a GIANFRANCO ANCORA un’intimazione di pagamento relativa a pregresse cartelle di pagamento;
che il contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Udine che, con sentenza n. 39/2017, accolse
-ricorrente -
contro
GIANFRANCO ANCORA (C.F. NCRGFR63H24L049T), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dagli AVV.TI GIOVANNI CASTORO e TIBERIO ANSIDEI DI CATRANO, unitamente ai quali è elett.te dom.to in ROMA, alla VIA DEGLI SCIPIONI, n. 235, presso lo studio dell’AVV. DANIELE CASTORO;
-controricorrente - avverso la sentenza n. 44/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del FRIULI-VENEZIA GIULIA, depositata il 15/06/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2022 dal Consigliere relatore G A C;
Rilevato che l’ EQUITALIA NORD S . P . A .,nella qualità di agente per la riscossione di Udine, notificò a GIANFRANCO ANCORA un’intimazione di pagamento relativa a pregresse cartelle di pagamento;
che il contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Udine che, con sentenza n. 39/2017, accolse
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