Cass. pen., sez. V, sentenza 27/03/2023, n. 12786
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da F G, nato a Isola Vicentina, il 21 giugno 1962;
avverso l'ordinanza del 29 giugno 2022, della Corte d'appello cli Venezia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere M C;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, G P, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Oggetto dell'impugnazione è l'ordinanza con la quale la Corte d'Appello di Venezia ha dichiarato inammissibile l'istanza volta ad ottenere l'unificazione delle pene concorrenti alle quali il ricorrente è stato condannato con cinque sentenze, indicate nell'istanza medesima. Il Fontana deduce, con due separati motivi di censura, l'illegittimità dell'or- dinanza impugnata ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett c) cod proc. pen. (per la mancata partecipazione all'udienza in camera di consiglio di uno dei consiglieri che ha concorso all'emanazione dell'ordinanza), nonché, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen. (in relazione alla affermata inammissibilità dell'istanza in quanto relativa a questioni già decise in preceden- za).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo è infondato Effettivamente, il verbale dell'udienza del 29 giugno 2022 riporta,
avverso l'ordinanza del 29 giugno 2022, della Corte d'appello cli Venezia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere M C;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, G P, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Oggetto dell'impugnazione è l'ordinanza con la quale la Corte d'Appello di Venezia ha dichiarato inammissibile l'istanza volta ad ottenere l'unificazione delle pene concorrenti alle quali il ricorrente è stato condannato con cinque sentenze, indicate nell'istanza medesima. Il Fontana deduce, con due separati motivi di censura, l'illegittimità dell'or- dinanza impugnata ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett c) cod proc. pen. (per la mancata partecipazione all'udienza in camera di consiglio di uno dei consiglieri che ha concorso all'emanazione dell'ordinanza), nonché, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen. (in relazione alla affermata inammissibilità dell'istanza in quanto relativa a questioni già decise in preceden- za).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo è infondato Effettivamente, il verbale dell'udienza del 29 giugno 2022 riporta,
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