Cass. civ., sez. I, sentenza 22/05/2020, n. 09461

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 22/05/2020, n. 09461
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 09461
Data del deposito : 22 maggio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

e;
violazione degli artt.111 Cost. e 132 cod.proc.civ.;
nullità della sentenza. In ordine al denunciato conflitto di interessi, determinato dal fatto che Veneto Banca, in funzione di precisi accordi con la società di gestione del risparmio (SGR) emittente, aveva intrapreso una campagna promozionale di collocazione dei fondi, per cui aveva interesse economico, oggetto di motivo di appello, la Corte territoriale aveva eluso l'obbligo motivazionale che le incombeva, richiamando la sentenza di primo grado con mere affermazioni di stile, prive di concreta capacità esplicativa. In ogni caso era evidente l'interesse della Banca poiché essa agiva in funzione di precisi accordi commerciali e con interesse al positivo andamento delle vendite.

3.4. Con il quarto motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3, 4 e 5, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia violazione in ordine all'interpretazione e applicazione dell'art.23, comma 6 TUF, dell'art.2697 cod.civ., degli artt.115 e 116 cod.proc.civ. dell'art.21 TUF, degli artt.26,28 e 36 del Reg.Consob.11522/1998, in tema di informazione attiva e passiva;
inadempimento degli obblighi di diligenza, contraddittorietà, errore e falsa applicazione di legge, assenza o apparente motivazione;
violazione degli artt.111 Cost e 132 cod.proc.civ.;
nullità della sentenza. La ricorrente ricorda di aver addebitato alla Banca la violazione dei suoi obblighi informativi circa la componente di rischio dell'operazione, a prescindere dalla diversa censura relativa all'adeguatezza e aveva proposto appello sul punto. La Corte di appello, nell'escludere la violazione, non si era pronunciata sulla contestata inesistenza della prova della consegna del documento generale sui rischi dei prodotti finanziari, attestata da una clausola di mero stile esistente su tutti i modelli;
era inoltre del tutto apparente la motivazione circa l'adeguatezza informativa dei prospetti relativi ai prodotti collocati. Era la Banca ad essere tenuta a dimostrare di aver adempiuto in modo diligente ed adeguato ai doveri informativi a suo carico in modo tale da mettere il consumatore in grado di effettuare un investimento consapevole.

3.5. Con atto notificato il 5/10/2016 ha proposto controricorso e ricorso incidentale Veneto Banca, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell'avversaria impugnazione e instando, a sua volta, con il supporto di un motivo, per la cassazione della sentenza di secondo grado.

3.6. Con il motivo di ricorso incidentale, la Banca ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in tema di contratto in relazione agli artt.1321,1337 cod.civ. e in tema di prescrizione, con violazione altresì dell'art.111 Cost e 132 cod.proc.civ., omessa motivazione con nullità della sentenza e omesso esame di fatto decisivo. Secondo la ricorrente incidentale, il superamento del limite del 30% non poteva costituire causa di nullità del negozio di collocamento e nemmeno poteva giustificare una responsabilità contrattuale, ma, semmai solo una responsabilità precontrattuale;
non era dato capire su quali basi la Corte veneta avesse accertato l'esistenza di un accordo per cui l'investimento avrebbe avuto un limite rigido all'acquisto di azioni;
il limite del 30% infatti era contenuto nella scheda finanziaria della sig.ra Modesto che lo aveva indicato negli obiettivi dì investimento.

3.7. Con controricorso notificato il 4/11/2016 la ricorrente ha resistito al ricorso incidentale avversario.

3.8. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art.378 cod.proc.civ. In particolare, la controricorrente Veneto Banca ha dato atto con la memoria di essere stata ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa con d.m. Ministero dell'Economia e delle Finanze n.186 del 25/6/2017, evocando «tutte le conseguenze che ne derivano anche ai sensi dell'art.83 TUB». RAGIONI DELLA DECISIONE1. La controricorrente Veneto Banca ha dato atto con la memoria illustrativa ex art.378 cod.proc.civ. di essere stata ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa con d.m. Ministero dell'Economia n.186 del 25/6/2017 (e quindi nel corso del giudizio di legittimità), senza produrre materialmente il predetto decreto, comunque puntualmente indicato negli estremi identificativi, senza subire alcuna contestazione da controparte, né in memoria, né alla pubblica udienza del 7/1/2020, ove la circostanza è stata segnalata anche nella relazione ex art.379, comma 1, cod.proc.civ.
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