Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/05/2010, n. 12744
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Ai fini del diritto dei lavoratori agricoli a tempo determinato all'indennità di malattia, il requisito dell'iscrizione nell'anno solare precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per lo svolgimento di almeno cinquantuno giornate lavorative non è surrogabile dalla prestazione, nel precedente anno, di lavoro nel settore industriale, dovendosi ritenere che l'art. 7, quinto comma, del d.l. n. 7 del 1970 - convertito con modificazioni dalla legge n. 83 del 1970, alla luce del disposto di cui al secondo comma della medesima norma, che concerne la competenza della Commissione locale per la manodopera agricola ad accertare le giornate prestate dai lavoratori agricoli autonomi che siano compartecipanti familiari, piccoli coloni e coltivatori diretti ai fini dell'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, nonché del terzo e del quarto comma, che disciplinano le relative modalità di accertamento - sia finalizzato esclusivamente ad equiparare, nell'ambito del lavoro agricolo prevedendone il cumulo a tutti gli effetti, le giornate effettuate dal lavoratori agricoli autonomi (in possesso di determinate qualifiche soggettive) a quelle prestate, dai medesimi soggetti, quali lavoratori agricoli subordinati, senza che assuma alcun rilievo lo svolgimento di giornate prestate in attività extra agricole.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. S G - Presidente -
Dott. P P - Consigliere -
Dott. D C V - Consigliere -
Dott. N V - Consigliere -
Dott. Z P - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l?Avvocatura Centrale dell?Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati F G, T V, DE R E, giusta mandato in calce al ricorso;
- ricorrente ?
contro
C E, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BALDO DEGLI UBALDI 66, presso lo studio dell?avvocato R G S, rappresentato e difeso dall?avvocato S N, giusta mandato a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 435/2006 della CORTE D?APPELLO di FIRENZE, depositata il 30/03/2006 r.g.n. 821/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/04/2010 dal Consigliere Dott. Z P;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTO
Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Pisa, regolarmente notificato, C E, lavoratore agricolo a tempo determinato, chiedeva all?Inps la corresponsione dell?indennita? di malattia dal 12.3.2000 al 15.9.2000.
Con sentenza in data 7.5.2003 il Tribunale adito accoglieva la domanda. In particolare il giudice di primo grado riteneva la sussistenza del requisito contributivo delle 51 giornate lavorative nell?anno precedente, rilevando che il ricorrente poteva far valere i versamenti nel settore industriale, come consentito dal D.L. 3 febbraio 1970, n. 7, art. 7, comma 5 convertito in L. 11 marzo 1970, n. 83.
Avverso tale sentenza proponeva appello l?Inps contestando la possibilita? di utilizzare la contribuzione non afferente al settore agricolo ed essendo la normativa di riferimento solo quella prevista dal D.L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 5, comma 6 convertito in L.11 novembre 1983, n. 638.
La Corte di Appello di Firenze, con sentenza in data 24.3.2006, rigettava il gravame.
Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione l?Inps con un motivo di impugnazione.
Resiste con controricorso il lavoratore intimato.
Lo stesso ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.. DIRITTO
Col predetto motivo di gravame l?Inps lamenta violazione e falsa applicazione del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 5, comma 5 (convertito con modificazioni nella L. 11 novembre 1983, n. 638) e del D.L. 3 febbraio 1970, n. 7, art. 7, comma 5 (convertito con modificazioni nella L. 11 marzo 1970, n. 83), in relazione all?art.360 c.p.c., n.
3. In particolare l?Istituto ricorrente rileva che l?orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 6701 del 25.7.1996, al quale si erano rifatti i giudici di merito accogliendo la domanda avanzata dal lavoratore, suscitava diverse perplessita?. In particolare osserva l?Istituto predetto che il D.L. n. 7 del 1970, art. 7, comma 2 demanda alla Commissione locale per la manodopera
agricola anche l?accertamento delle giornate prestate dai lavoratori agricoli autonomi (compartecipanti familiari, piccoli coloni e coltivatori diretti) ai fini dell?iscrizione negli elenchi di cui al n. 5 del comma 1: il