Cass. pen., sez. VII, ordinanza 02/10/2018, n. 43376
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: C M nato a ROMA il 10/04/1972 avverso la sentenza del 12/09/2017 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere E D S;O C M ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, lamentando il mancato riconoscimento dell'ipotesi della lieve entità. La censura è manifestamente infondata. La Corte d'appello ha infatti evidenziato la significatività del dato ponderale, trattandosi di un quantitativo di cocaina da cui erano ricavabili 93 dosi. Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è dato quindi desumere una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata e un corretto inquadramento giuridico degli stessi, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le dedugoni difensive ed , essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso una disamina completa ed approfondita, in fatto e in diritto, delle risultanze processuali, dalle quali hanno tratto conseguenze corrette sul piano giuridico. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
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