Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/09/2013, n. 20360

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Il rigetto della domanda di risarcimento del danno proposta contro la P.A., deciso in base all'interpretazione delle norme invocate dalla parte a sostegno della propria pretesa, non configura un eccesso di potere giurisdizionale da parte del giudice amministrativo, non determinandosi né una sostituzione della volontà dell'organo giudicante a quella della P.A., né un'autonoma produzione normativa e né, comunque, un radicale stravolgimento delle norme di rito, tale da implicare un evidente diniego di giustizia.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/09/2013, n. 20360
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20360
Data del deposito : 5 settembre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. A M - Primo Presidente f.f. -
Dott. R R - Presidente di Sezione -
Dott. M M - Consigliere -
Dott. S A - Consigliere -
Dott. S S - Consigliere -
Dott. A A - Consigliere -
Dott. D P S - Consigliere -
Dott. M L - Consigliere -
Dott. N G - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 25724-2012 proposto da:
C M G, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 48, presso lo studio dell'avvocato F C, rappresentata e difesa dall'avvocato S P, per delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1988/2012 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 04/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/06/2013 dal Consigliere Dott. G N;

udito l'Avvocato F C per delega dell'avvocato P S;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Consiglio di Stato, confermando la sentenza del TAR Lazio, respingeva la domanda di Costanzo Maria Gaetana, proposta nei confronti del Ministero della Giustizia, avente ad oggetto il risarcimento dei danni derivante da illegittima esclusione da concorso e successivamente, a seguito di annullamento giurisdizionale dell'esclusione, immessa in servizio. Il Consiglio di Stato poneva a base del decisum il rilevo fondante che, nella specie, quanto alla responsabilità extracontrattuale, di cui all'art. 2043 c.c., occorreva, ai fini della configurabilità di detta responsabilità, la sussistenza di tutti gli elementi che concorrono a formare l'illecito aquiliano sicché la carenza di un solo elemento, quale la colpa del soggetto agente (rilievo svolto dal TAR e ritenuto assorbente), precludeva l'affermazione della invocata responsabilità. Nè, aggiungeva il Consiglio di Stato, la mera illegittimità dell'atto amministrativo, rappresentava ex sè fonte di responsabilità civile.
Relativamente al risarcimento del danno esistenziale, rilevava il giudice amministrativo, a conferma della propria giurisprudenza, che il pretium doloris, o il danno non patrimoniale poteva trovare spazio solo in presenza di comprovati profondi turbamenti della psiche causati da atti o comportamenti dell'amministrazione. Avverso questa sentenza Costanzo Maria Gaetana ricorre in cassazione sulla base di un'unica censura.
Resiste con controricorso il Ministero intimato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo la ricorrente deduce: a) violazione dei limiti esterni della giurisdizione con riferimento agli artt. 24 e 103 Cost. e art. 11 Cost., commi 1 e 8;
b) eccesso di potere giurisdizionale sotto il profilo dello sconfinamento nella sfera di merito;
c) violazione e falsa applicazione dell'art. 2967 c.c. in relazione

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