Cass. pen., sez. III, sentenza 25/05/2023, n. 22697

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 25/05/2023, n. 22697
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22697
Data del deposito : 25 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

to la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: AM TI, nato in [...] il [...];
avverso la sentenza n. 7732 della Corte di appello di NO del 25 novembre 2021;
letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Manila DI NARDO, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza emessa il 26 aprile 2018, il Tribunale di Alessandria ha condannato TA TI - imputato per la duplice violazione, commessa nell'esecuzione di un medesimo disegno criminoso, dell'art. 2 d. Igs. n. 74 del 2000, consumatasi il 4 ottobre 2010 ed il 30 settembre 2011 - alla pena di anni 1, mesi 6 di reclusione;
ha inoltre ordinato la confisca per equivalente, a carico dell'imputato, di beni e denaro sino alla concorrenza dell'importo di euro 189.559,00, corrispondente al profitto conseguito attraverso la commissione dei predetti reati. Con sentenza del 25 novembre 2021, la Corte d'Appello di NO, in parziale accoglimento del gravame presentato dall'imputato, ha dichiarato non doversi procedere per il reato commesso in data 4 ottobre 2010, estinto per intervenuta prescrizione, ritenendo non sussistenti elementi evidenti per prosciogliere l'imputato nel merito. Nel resto, il giudice di secondo grado ha rigettato l'impugnazione, considerando infondate le censure dell'imputato relative all'affermazione della sua responsabilità penale. Conseguentemente, la pena irrogata è stata rideterminata, all'esito del giudizio di appello, in anni 1 e mesi 4 di reclusione. Avverso la sentenza di secondo grado ha interposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, formulando due motivi di impugnazione. Con il primo, viene dedotta l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 17, comma 1-bis, del dlgs n. 74 del 2000, disposizione che ad avviso della difesa avrebbe dovuto ritenersi non applicabile con riferimento ad entrambi i reati contestati e non con riferimento al solo reato commesso in data 4 ottobre 2010. Il ricorrente individua, infatti, nel 1 ottobre 2011 la data di entrata in vigore della I. n. 148 del 2011 che ha stabilito per i reati tributari l'innalzamento di 1/3 dei termini di prescrizione rispetto a quanto ordinariamente previsto dal codice penale. Da ciò deriverebbe la vigenza dei termini prescrizionali ordinari, più favorevoli all'imputato per entrambi i reati contestati e non solo per quello più risalente.La Corte d'appello subalpina, confermando la responsabilità dell'imputato per il reato commesso il 30 settembre 2011, avrebbe omesso di motivare le negata dichiarazione di non doversi procedere per intervenuta estinzione del reato anche per tale fatto, sebbene questa fosse stata richiesta con motivo aggiunto di gravame. Col secondo motivo di ricorso, viene dedotta l'inosservanza o erronea applicazione dell'ad 12-bis del dlgs n. 74 del 2000, in cui la Corte d'appello di NO sarebbe incorsa non rideterminando l'importo della somma confiscata per equivalente, dalla quale avrebbe dovuto sottrarre quella corrispondente al profitto del reato dichiarato estinto. Secondo il ricorrente, infatti, la confisca per equivalente, a causa della propria natura afflittiva, non può sopravvivere alla sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso, solo parzialmente fondato, è, pertanto, da accogliere per quanto di ragione. Manifestamente infondato è, infatti, il primo motivo di impugnazione. Con esso il ricorrente si è doluto del fatto che la Corte subalpina, nel riformare la sentenza impugnata, abbia dichiarato l'intervenuta estinzione, stante la maturata prescrizione, della sola violazione dell'art. 2 del dlgs n. 74 del 2000 commessa, con riferimento all'anno di imposta 2009, in data 4 ottobre 2010, data di presentazione della dichiarazione dei redditi contenente elementi passivi di reddito fittizi, e non anche di quella avente ad oggetto la medesima disposizione, commessa, con riferimento all'anno di imposta 2010, in data 30 settembre 2011, data di presentazione della dichiarazione dei redditi avente ad oggetto i redditi prodotti nell'anno 2010 contenente anch'essa elementi passivi di reddito esuberanti rispetto a quelli reali. Prima di esaminare lo specifico motivo di doglianza è il caso di rammentare che la contestazione mossa all'imputato

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