Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/08/2022, n. 30793
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Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: B CO nato a MILANO il 22/11/1975 avverso la sentenza del 18/05/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere A E;
udito il P.G. ETTORE PEDICINI che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito l'avv LIBERATORI DOMENICO, sostituto processuale con delega depositata in aula dell'avv. SIMONETTI LORENZO, per il ricorrente, che si riporta ai motivi di ricorso;
Qt
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale di Genova del 13 febbraio 2018, con cui B C era stato condannato alla pena di mesi sei di arresto e di euro duemilacinquecento di ammenda, coi benefici di legge, in relazione al reato di cui all'art. 186, commi 2, lett. c), e 2-bis, C.d.S. (guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico di gVe.1,86 - con l'aggravante di aver provocato un incidente stradale);
con le sanzioni amministrative della confisca del veicolo e della revoca della patente di guida. Il B, alla guida di un'autovettura BMW XS, percorreva la carreggiata ovest dell'autostrada A/10 con direzione Genova-Savona. Giunto all'altezza della progres- siva chilometrica I 0+050 - tratto rettilineo con fondo stradale asciutto e traffico scarso - perdeva il controllo del veicolo di cui era in condotta, andando ad urtare lateralmente l'autovettura Mercedes che lo precedeva. In ordine alle doglianze prospettate con l'atto di appello, la Corte territoriale ha richiamato la giurisprudenza sull'affidabilità del rilievo strumentale dell'etilometro an- che nel caso in cui, a fianco del dato rilevato, compaia la dicitura volume "insuffi- ciente". Ha evidenziato, peraltro, l'omologazione, la revisione e il corretto funziona- mento dell'etilometro utilizzato dalla P.G. operante come dimostrato dalla produzione del duplicato del libretto metrologico di tale apparecchio. Quanto alle censure difensive sull'impossibilità di stabilire l'esatto livello alcole- mico presente nel sangue dell'imputato, che - in tesi difensiva - in base al principio del favor rei avrebbe dovuto indurre il giudicante a considerare l'ipotesi più lieve di quelle contemplate dall'art. 186 C.d.S., si è rilevato che il livello di alcol nel sangue, a seguito di assunzione di sostanze alcoliche, segue un andamento che va progressi- vamente ad accrescersi - rispetto al momento iniziale - (pur con minime variazioni quantitative legate al sesso, all'età, alla massa corporea ed al metabolismo del sog- getto) sino ad un certo lasso di tempo dall'assunzione, per poi gradualmente decre- scere con il trascorrere delle ore (c.d. "curva alcolemica"). Dovendosi necessariamente presumere l'anteriorità dell'assunzione dell'alcol da parte del B rispetto all'incidente (all'incirca un'ora, stando alla ricostruzione offerta dal teste Negro), era evidente che il dato analitico riscontrato (1,90 g/I alla prima prova e 1,87 g/I alla seconda) poteva essere considerato assai favorevole all'imputato - essendo stato effettuato il prelievo nella fase decrescente della c.d. curva alcolemica - posto che verosimilmente, al momento dell'incidente, il tasso in questione doveva essere addirittura più elevato.
2. Il B, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo tre motivi di impugnazione.
2.1. Violazione di legge con riferimento agli artt. 379, comma 8, d.P.R. n. 495 del 1992, 192 cod. proc. pen. e all'allegato del Decreto Ministero del Lavoro del 30 luglio 2008. 2.1.1. Si censura l'affermazione della ritenuta attendibilità dei risultati dell'etilo- metro, stante l'inidoneità dell'ente che aveva proceduto alla revisione periodica dello strumento di rilevazione. Le revisioni periodiche (c.d. tarature) erano state effettuate da un non meglio identificato Centro Prove Autoveicoli, con sede in Milano, e non da un laboratorio accreditato da Accredia, Ente Unico nazionale di accreditamento designato dal go- verno italiano, in applicazione del Regolamento europeo n. 765 del 2008, ad attestare la competenza, l'indipendenza e l'imparzialità degli organismi di certificazione, ispe- zione e verifica, e dei laboratori di prova e taratura'. Il Centro Prove Autoveicoli non è ente autorizzato a svolgere le verifiche ai sensi degli artt. 379, commi 7 e 8, d.P.R. n. 495 del 1992, secondo il quale l'unico ente a ciò autorizzato è il "Centro Superiore Ricerche e Prove Autoveicoli e Dispositivi (CSR- PAD)". Gli etilometri in uso devono essere sottoposti a verifiche di prova dal CSRPAD secondo i tempi e le modalità stabiliti dal Ministero dei trasporti e della navigazione, di concerto col Ministero della sanità. In caso di esito negativo delle verifiche e prove, l'etilonnetro è ritirato dall'uso. Peraltro, l'art. 9, comma 4, Decreto del Ministero dei Trasporti n. 346 del 4 agosto 2014, nel disciplinare la distribuzione delle funzioni e competenze in favore delle Di- rezioni generali territoriali, ha chiaramente riconosciuto ig.(= solamentecil Centro Superiore Ricerche e prove Autoveicoli e Dispositivi con sede a Roma(non anche gli uffici Centri Prova Autoveicoli) tizonoss33 competenza esclusiva tanto in ordine all'o- mologazione quanto per la «verifica e prova primitiva e accertamento periodico delle apparecchiature utilizzate per l'accertamento del tasso alcolemico».
2.1.2 Si deduce l'insussistenza di altri elementi di prova tali da dimostrare la soglia più grave dello stato di ebbrezza. In occasione del loro intervento, gli organi di RG. rilevavano l'alitosi etilica, ele- mento insufficiente a far inquadrare la condotta di guida nell'ambito applicativo del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), C.d.S. oggetto di addebito. Occorreva prendere in considerazione la Tabella descrittiva dei principali sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica (D.L. n. 117 del 2007) prodotta in allegato alla relazione medico legale della difesa (doc. 1). In caso di affidabilità del rilievo strumentale dell'etilometro, il ricorrente avrebbe dovuto presentare uno dei seguenti correlati sintomi tipici di un manifesto e grave stato di ebbrezza alcolica: riduzione delle inibizioni e del controllo, stordimento, ag- gressività, stato depressivo, apatia e letargia, difficoltà marcata a stare in piedi o camminare, ipotermia, vomito.Detta condizione di ebbrezza e l'inidoneità della revisione periodica dell'etilome- tro non consentivano di ritenere integrata la più grave delle ipotesi criminose previste dalla legge. I restanti elementi (alitosi alcolica, stato di sopore, equilibrio precario ecc.) erano di per sé insufficienti per affermare con ragionevole certezza il supera- mento della soglia di 1,5 g/t(Sez. 4, 11.12.2020, dep. 2021, n. 4069).
2.2. Vizio di motivazione nella parte in cui si è ritenuto "plausibile" che l'imputato avesse provocato l'incidente stradale. Si osserva che la sentenza impugnata ha correlato il sinistro alle condizioni di alterata capacità psicofisica dell'imputato (di per sé inidonee sintomatologicamente a fondare un giudizio di colpevolezza) nonostante la conclamata incertezza in ordine alla dinamica dell'incidente, desumibile
udita la relazione svolta dal Consigliere A E;
udito il P.G. ETTORE PEDICINI che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito l'avv LIBERATORI DOMENICO, sostituto processuale con delega depositata in aula dell'avv. SIMONETTI LORENZO, per il ricorrente, che si riporta ai motivi di ricorso;
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RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale di Genova del 13 febbraio 2018, con cui B C era stato condannato alla pena di mesi sei di arresto e di euro duemilacinquecento di ammenda, coi benefici di legge, in relazione al reato di cui all'art. 186, commi 2, lett. c), e 2-bis, C.d.S. (guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico di gVe.1,86 - con l'aggravante di aver provocato un incidente stradale);
con le sanzioni amministrative della confisca del veicolo e della revoca della patente di guida. Il B, alla guida di un'autovettura BMW XS, percorreva la carreggiata ovest dell'autostrada A/10 con direzione Genova-Savona. Giunto all'altezza della progres- siva chilometrica I 0+050 - tratto rettilineo con fondo stradale asciutto e traffico scarso - perdeva il controllo del veicolo di cui era in condotta, andando ad urtare lateralmente l'autovettura Mercedes che lo precedeva. In ordine alle doglianze prospettate con l'atto di appello, la Corte territoriale ha richiamato la giurisprudenza sull'affidabilità del rilievo strumentale dell'etilometro an- che nel caso in cui, a fianco del dato rilevato, compaia la dicitura volume "insuffi- ciente". Ha evidenziato, peraltro, l'omologazione, la revisione e il corretto funziona- mento dell'etilometro utilizzato dalla P.G. operante come dimostrato dalla produzione del duplicato del libretto metrologico di tale apparecchio. Quanto alle censure difensive sull'impossibilità di stabilire l'esatto livello alcole- mico presente nel sangue dell'imputato, che - in tesi difensiva - in base al principio del favor rei avrebbe dovuto indurre il giudicante a considerare l'ipotesi più lieve di quelle contemplate dall'art. 186 C.d.S., si è rilevato che il livello di alcol nel sangue, a seguito di assunzione di sostanze alcoliche, segue un andamento che va progressi- vamente ad accrescersi - rispetto al momento iniziale - (pur con minime variazioni quantitative legate al sesso, all'età, alla massa corporea ed al metabolismo del sog- getto) sino ad un certo lasso di tempo dall'assunzione, per poi gradualmente decre- scere con il trascorrere delle ore (c.d. "curva alcolemica"). Dovendosi necessariamente presumere l'anteriorità dell'assunzione dell'alcol da parte del B rispetto all'incidente (all'incirca un'ora, stando alla ricostruzione offerta dal teste Negro), era evidente che il dato analitico riscontrato (1,90 g/I alla prima prova e 1,87 g/I alla seconda) poteva essere considerato assai favorevole all'imputato - essendo stato effettuato il prelievo nella fase decrescente della c.d. curva alcolemica - posto che verosimilmente, al momento dell'incidente, il tasso in questione doveva essere addirittura più elevato.
2. Il B, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo tre motivi di impugnazione.
2.1. Violazione di legge con riferimento agli artt. 379, comma 8, d.P.R. n. 495 del 1992, 192 cod. proc. pen. e all'allegato del Decreto Ministero del Lavoro del 30 luglio 2008. 2.1.1. Si censura l'affermazione della ritenuta attendibilità dei risultati dell'etilo- metro, stante l'inidoneità dell'ente che aveva proceduto alla revisione periodica dello strumento di rilevazione. Le revisioni periodiche (c.d. tarature) erano state effettuate da un non meglio identificato Centro Prove Autoveicoli, con sede in Milano, e non da un laboratorio accreditato da Accredia, Ente Unico nazionale di accreditamento designato dal go- verno italiano, in applicazione del Regolamento europeo n. 765 del 2008, ad attestare la competenza, l'indipendenza e l'imparzialità degli organismi di certificazione, ispe- zione e verifica, e dei laboratori di prova e taratura'. Il Centro Prove Autoveicoli non è ente autorizzato a svolgere le verifiche ai sensi degli artt. 379, commi 7 e 8, d.P.R. n. 495 del 1992, secondo il quale l'unico ente a ciò autorizzato è il "Centro Superiore Ricerche e Prove Autoveicoli e Dispositivi (CSR- PAD)". Gli etilometri in uso devono essere sottoposti a verifiche di prova dal CSRPAD secondo i tempi e le modalità stabiliti dal Ministero dei trasporti e della navigazione, di concerto col Ministero della sanità. In caso di esito negativo delle verifiche e prove, l'etilonnetro è ritirato dall'uso. Peraltro, l'art. 9, comma 4, Decreto del Ministero dei Trasporti n. 346 del 4 agosto 2014, nel disciplinare la distribuzione delle funzioni e competenze in favore delle Di- rezioni generali territoriali, ha chiaramente riconosciuto ig.(= solamentecil Centro Superiore Ricerche e prove Autoveicoli e Dispositivi con sede a Roma(non anche gli uffici Centri Prova Autoveicoli) tizonoss33 competenza esclusiva tanto in ordine all'o- mologazione quanto per la «verifica e prova primitiva e accertamento periodico delle apparecchiature utilizzate per l'accertamento del tasso alcolemico».
2.1.2 Si deduce l'insussistenza di altri elementi di prova tali da dimostrare la soglia più grave dello stato di ebbrezza. In occasione del loro intervento, gli organi di RG. rilevavano l'alitosi etilica, ele- mento insufficiente a far inquadrare la condotta di guida nell'ambito applicativo del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), C.d.S. oggetto di addebito. Occorreva prendere in considerazione la Tabella descrittiva dei principali sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica (D.L. n. 117 del 2007) prodotta in allegato alla relazione medico legale della difesa (doc. 1). In caso di affidabilità del rilievo strumentale dell'etilometro, il ricorrente avrebbe dovuto presentare uno dei seguenti correlati sintomi tipici di un manifesto e grave stato di ebbrezza alcolica: riduzione delle inibizioni e del controllo, stordimento, ag- gressività, stato depressivo, apatia e letargia, difficoltà marcata a stare in piedi o camminare, ipotermia, vomito.Detta condizione di ebbrezza e l'inidoneità della revisione periodica dell'etilome- tro non consentivano di ritenere integrata la più grave delle ipotesi criminose previste dalla legge. I restanti elementi (alitosi alcolica, stato di sopore, equilibrio precario ecc.) erano di per sé insufficienti per affermare con ragionevole certezza il supera- mento della soglia di 1,5 g/t(Sez. 4, 11.12.2020, dep. 2021, n. 4069).
2.2. Vizio di motivazione nella parte in cui si è ritenuto "plausibile" che l'imputato avesse provocato l'incidente stradale. Si osserva che la sentenza impugnata ha correlato il sinistro alle condizioni di alterata capacità psicofisica dell'imputato (di per sé inidonee sintomatologicamente a fondare un giudizio di colpevolezza) nonostante la conclamata incertezza in ordine alla dinamica dell'incidente, desumibile
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