Cass. civ., sez. I, sentenza 02/07/1999, n. 6823
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Ai sensi dell'art. 70 d.P.R. n. 633 del 1972 come sostituito dall'art. 25 d.P.R. n. 897 del 1980, e anche dopo il D.L. n. 746 del 1983, convertito in legge n. 17 del 1984 e modificativo delle norme relative all'importazione senza pagamento, l'iva all'importazione si configura come diritto doganale ed e' pertanto assoggettato al relativo sistema sanzionatorio, con conseguente inapplicabilita' delle attenuanti ed esimenti previste per il minor versamento dell'iva dall'art. 48 del d.P.R. n. 633/72 citato, senza che possa attribuirsi rilevanza in senso contrario ai richiami agli art.46 e 48 d.P.R. n. 633 cit. contenuti rispettivamente nell'art. 70 del medesimo d.P.R. e nell'art. 3 del D.L. n. 746/83 citato, giacche' i suddetti richiami, rappresentando deroghe al principio della soggezione dell'iva all'importazione alla disciplina doganale, valgono nei limiti in cui sono posti e non possono indurre a ritenere che, in tema di importazione, si sia creato un sistema misto tra il regime delle sanzioni doganali e quello delle sanzioni iva. ----- * Massima tratta dal CED della Cassazione.
A norma dell'art. 3 comma terzo D.Lgs. n. 472 del 1997, se la legge in vigore al momento in cui e' stata commessa l'infrazione tributaria e quella successiva prevedono sanzioni di diversa entita', e' applicabile la legge piu' favorevole, con la conseguenza che il nuovo regime sanzionatorio previsto dai D.Lgs. n. 471 e 472 del 1997 trova applicazione, ove piu' favorevole, anche per le infrazioni pregresse, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo. (Nella specie, vertendosi in materia di sanzioni relative al minor pagamento dell'iva all'importazione, la S C. ha ritenuto che il combinato disposto dagli art. 7 comma quarto D.Lgs 471/1997 e 13 lett. C D.Lgs. 472/97 consentisse, in presenza delle circostanze prescritte, l'irrogazione di una sanzione inferiore a quella prevista dalla precedente normativa ed ha pertanto cassato con rinvio la decisione impugnata al fine di accertare la ricorrenza delle condizioni per l'applicazione dello "ius superveniens"). ----- * Massima tratta dal CED della Cassazione.
Testo completo
Svolgimento del processo
Nell'anno 1984 la ===== s.r.l., quale esportatore abituale,
effettuava importazioni senza pagamento dell'I.V.A. Superato, per
errore, il plafond mensile, in data 19.3.85 denunziava spontaneamente
l'esubero, chiedendo di sanare l'infrazione con il versamento del
tributo e della soprattassa del 20%, secondo l'attenuante prevista
dall'art. 48 dpr 633/72 per chi sana l'infrazione entro i trenta
giorni successivi alla scadenza del termine per presentare la
dichiarazione (53.85).
Tuttavia, l'ufficio doganale emetteva invito di pagamento del tributo
di lire 3.186.140 dovuto per l'importazione di cui alla bolletta
doganale n. A/46 700583/D del 10 novembre 1984 (che concorreva con
altre a determinare l'ammontare sopra indicato erroneamente non
assoggettato ad IVA),notificava quindi atto di contestazione di
violazione finanziaria con il quale, a norma dell'art. 39 della legge
n. 689/81, invitava ad estinguere l'infrazione con il pagamento di
lire 3.186.140, pari ad un sesto del massimo della pena pecuniaria
prevista dall'art. 46, comma terzo, d.p.r. n. 6333/72;notificava
infine, non avendo la ===== ottemperato all'invito, ordinanza
ingiunzione, notificata l'11.2.87, per il pagamento della pena
pecuniaria di lire 6375.000 oltre accessori. Il Ministro delle
Finanze, al quale la ===== aveva proposto ricorso, lo respingeva con
decreto notificato il 26.8.92.
La ===== s.r.l. ricorreva, percio', al tribunale di Genova con atto
notificato il 14.10.92 ed il tribunale accoglieva la domanda,
disponendo, con sentenza 31.3/27.4.94 l'annullamento dell'ordinanza
ingiunzione e dichiarando la ===== tenuta al pagamento, al sensi
dell'art. 48.1 dpr 633/72, del solo 20% dell'imposta a titolo di
soprattassa.
Su appello del Ministero delle Finanze, la Corte d'appello di Genova,
con sentenza 9.1/15.2.97 andava in contrario avviso e respingeva
l'impugnazione proposta dalla ===== sia avverso l'ordinanza -
ingiunzione dell'Intendente della Finanza di Genova, sia avverso il
decreto del Ministro, di rigetto del ricorso.
Riteneva la sentenza della Corte territoriale, pur con ogni riserva
circa la applicabilita' della norma, che la regolarizzazione prevista
dall'ari. 48 dpr 633/72 non fosse invocabile, in quanto era da
ritenersi applicabile soltanto alle operazioni imponibili liquidabili
mediante versamenti globali periodici, mentre l'i.v.a.
all'importazione era caratterizzata, ai sensi dell'art. 70.1 dpr
633/72, dall'essere accertata, liquidata e riscossa per ciascuna
singola operazione.
Contro la sentenza d'appello, notificatale il l'A.97, ha proposto
ricorso per cassazione la ===== s.r.l., avanzando quattro motivi di
censura. Si e' costituita la Avvocatura dello Stato, resistendo con
controricorso.
Motivi della decisione
Col primo motivo di censura si deduce la illegittimita' della
sentenza impugnata per aver ritenuto che l'IVA all'importazione non
consenta la liquidazione dell'imposta con versamenti periodici e
quindi esuli dall'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 48.1
dpr 633/72, con conseguente violazione degli artt. 46.3);48.1;25.1;
27;28;70.1. e 70.2 dpr 633/72.
La questione, come esattamente osserva l'Avvocatura, e' irrilevante,
in quanto non si tratta di stabilire se sia possibile,
all'esportatore abituale, operare per masse tra l'iva
all'esportazione e l'iva all'importazione, quanto stabilire l'effetto
del superamento del plafond. E' sotto questo aspetto, infatti, che i
due regimi differiscono, perche' mentre nell'iva interna la periodica
liquidazione, il periodico confronto tra operazioni attive ed
operazioni passive comporta soltanto il versamento dell'iva a debito,
nell'ipotesi prevista dall'art. 70.2 dpr 633/72, l'importazione senza
pagamento oltre l'ammontare di riferimento costituisce infrazione:
disparita' giustificata dal rilievo che, nel primo caso, e' in giuoco
la neutralita' dell'imposta e quindi la rivalsa tra cedente e
cessionario, mentre, nel secondo, sono le Finanze, attraverso il
servizio doganale, a non percepire l'imposta dovuta.
La esattezza -nei limiti precisati- della censura comporta percio'
soltanto la correzione della motivazione della sentenza impugnata nel
senso gia' indicato. Col secondo motivo di censura si sostiene la
legittimita' della regolarizzazione del minor versamento dell'iva (al
sensi dell'art. 48 dpr 633/72) con specifico riferimento all'iva
all'importazione (art. 46.1;48.1;70 dpr. 633/72).
Secondo la ricorrente, il richiamo all'art. 463 contenuto nell'art.
70.2 dpr 633/72 costituisce un sottosistema normativo di cui e' parte
l'art. 48, come dimostra il disposto del quinto comma dello stesso
articolo, e come conferma il costante tenore delle risoluzioni
ministeriali e della giurisprudenza. Sarebbe inoltre contrario al
principio di eguaglianza applicare il medesimo trattamento sia al
contribuente che ha taciuto il superamento del plafond, sia al
contribuente piu' onesto.
La censura va rigettata.
Occorre prendere le mosse dalla considerazione che, ai sensi
dell'art. 70 d.p.r. 633/72, cosi' come sostituito dall'art. 25 del
dpr 897/80: "L'imposta relativa alle importazioni e' accertata,
liquidata e riscossa per ciascuna operazione. Si applicano per quanto
concerne le controversie e le sanzioni, le disposizioni delle leggi
doganali relative ai diritti di confine".
Vi e' quindi, da parte del legislatore, una chiara scelta nel senso
di configurare l'iva all'importazione come un diritto doganale,
nell'ampia accezione prevista dall'art. 34 del dpr n.43 del 1973).
Tale collocazione di principio non e' toccata dal di 746/81,
convertito in legge 17/1984, che pure ha ampiamente modificato le
norme del dpr 633/72 (art.8;art. 46;art.70) che all'importazione
senza pagamento si riferiscono. Viene, anzi, ribadita la collocazione
tra i diritti riscossi dalla dogana dall'art.