Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 17/12/2019, n. 33511

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 17/12/2019, n. 33511
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33511
Data del deposito : 17 dicembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9217-2014 proposto da: A NA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIOSUE'

BORSI

4, presso lo studio dell'avvocato F S, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato G DURANTE;

- ricorrente -

contro

CONSORZIO BONIFICA STORNARA E TARA, elettivamente 2019 domiciliato in

ROMA VIALE BRUNO BUOZZI

32, presso lo 3429 studio dell'avvocato A M, rappresentato e difeso dall'avvocato F B;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 18/2013 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di TARANTO, depositata il 15/02/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/06/2019 dal Consigliere Dott. PAOLA D'OVIDIO. n. R.G. 9217/2014 A.C. 20/6/2019 Pres. D. Chindemi Rel. P. D'O

FTTI DI CAUSA

1. Con ricorso proposto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Taranto N A impugnava una cartella esattoriale emessa da Soget s.p.a., su ruoli del Consorzio di Bonifica di Stornara e Tara, limitatamente all'applicazione del contributo consortile irriguo, relativo all'annualità 2002, sui terreni di proprietà del ricorrente, siti in agro di Ginosa e rientranti nel comprensorio di competenza del medesimo Consorzio. In particolare, il ricorrente assumeva di non essere tenuta a corrispondere i contributi richiesti per difetto del presupposto impositivo, stante l'assenza di utili ed efficienti opere consortili e la carenza di interventi manutentivi dell'Ente, in relazione all'annualità 2002, sui terreni suindicati.

2. La Commissione tributaria provinciale di Taranto, con sentenza n. 57/3/10, accoglieva il ricorso.

3. Avverso tale sentenza proponeva appello il Consorzio di bonifica di Stornara e Tara, il quale insisteva per la riforma della sentenza impugnata ribadendo che tutti i proprietari degli immobili situati nel comprensorio consortile che abbiano beneficio dall'attività del Consorzio sono obbligati a contribuire alla spesa necessaria per la manutenzione e l'esercizio delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione, nonché producendo documentazione volta a dimostrare che i terreni del ricorrente erano interessati da impianti di irrigazione. Ribadiva altresì di aver imposto al contribuente solo il cd. contributo fisso, caratterizzato dal contributo irriguo per la manutenzione e gestione degli impianti di irrigazione, il quale deve essere sempre corrisposto, indipendentemente dall'utilizzazione dell'acqua.

4. La Commissione tributaria regionale di Bari — Sezione distaccata di Taranto, con sentenza n. 18/28/13, depositata il 15/2/2013, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva l'appello del Consorzio di bonifica, ritenendo dovuto il contributo cd. irriguo fisso richiesto dal Consorzio (identificato con il cod. 750).n. R.G. 9217/2014 A.C. 20/6/2019 Pres. D. Chindemi Rei. P. D'Ovidio 5. Avverso tale sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Resiste con controricorso il Consorzio di bonifica Stornara e Tara. Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380bi5 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente va dichiarata l'inammissibilità del controricorso - notificato a mezzo posta con spedizione effettuata dall'Ufficiale giudiziario 1'11/8/2015 - per tardività della sua notificazione, atteso che quest'ultima, ai sensi dell'art. 370 c.p.c., doveva essere effettuata entro venti giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 369 c.p.c., e quindi entro il 3/10/2014 (tenuto conto della sospensione feriale), essendo stato notificato il ricorso principale in data 9/7/2014. 2. Ancora in via preliminare, e nonostante l'inammissibilità del controricorso, deve comunque essere esaminata, in quanto rilevabile d'ufficio, la questione dell'inammissibilità del ricorso, sollevata dal controricorrente per asserita violazione dei termini per proporre impugnazione vigenti ratione temporis, sul rilievo che il presente ricorso per cassazione sarebbe stato notificato al Consorzio di bonifica solo in data 9/7/2014, e dunque ben oltre l'anno dalla data di pubblicazione della sentenza, avvenuta il 15/2/2013. In proposito, è opportuno premettere che il presente giudizio è stato instaurato nell'anno 2002, sicché nella specie, come del resto è pacifico in causa, non è applicabile l'art. 46, comma 17, della legge n. 69 del 2009, che ha abbreviato da un anno a sei mesi il termine cd. lungo di proposizione delle impugnazioni di cui all'art. 327 c.p.c.., atteso che tale modifica trova applicazione, ai sensi dell'art. 58, comma 1, della stessa legge, ai soli giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009 (per tutte cfr. Cass., sez. 5, 27/07/2018, n. 19979, Rv. 650147 - 01). Deve altresì darsi atto che il presente ricorso risulta notificato a mezzo posta, con spedizione avvenuta in data 2/4/2014, come attestato dal timbro dell'Ufficio postale in calce alla relata di notifica sottoscritta dal difensore della parte ricorrente, il quale si è avvalso della facoltà di eseguire la notificazione ai sensi della 1. n. 53/1994.n. R.G. 9217/2014 A.C. 20/6/2019 Pres. D. Chindemi Rel. P. D'Ovidio La data del 2/4/2014 assume rilevanza ai fini della verifica del termine di decadenza dall'impugnazione, considerato che, in virtù della sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002, a tali fini occorre avere riguardo alla data di spedizione dell'atto e non a quella della ricezione dello stesso da parte del destinatario (nella specie avvenuta solo il 9/7/2014), in virtù del principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il notificato. Ciò posto, il presente ricorso risulta notificato (con spedizione del 2/4/2014)dopo un anno e 46 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza (avvenuta il 15/2/2013 e non seguita da notificazione) e, dunque, tempestivamente, atteso che al termine di un anno all'epoca previsto dall'art. 327 c.p.c. (richiamato, in relazione al processo tributario, dall'art. 38, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546), da calcolarsi prescindendo dal numero dei giorni dai quali è composto ogni singolo mese o anno, devono aggiungersi quarantasei giorni, ai sensi del combinato disposto dell'art. 155, comma 1, c.p.c. e dell'art. 1, comma 1, della legge 7 ottobre 1969 n. 742 (nel testo applicabile ratione tempon's, essendo stata introdotta la riduzione da quarantasei a trentuno giorni solo a decorrere dall'anno 2015, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, conv., con modif. in 1. n. 162 del 2014), non dovendosi tenere conto dei giorni tra il primo agosto ed il quindici settembre di ogni anno, per effetto della sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale (cfr. Cass., sez. 5, 4/03/2015, n- 4310, Rv. 634909 — 01;
Cass., sez. 5, 4/10/2013, n. 22699, Rv. 628576 - 01).
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