Cass. civ., SS.UU., sentenza 03/11/2023, n. 30650
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Segnala un errore nella sintesiLa Corte ha rigettato il ricorso, affermando che il CNF aveva correttamente applicato le norme disciplinari, evidenziando l'autonomia tra procedimenti penali e disciplinari. Ha sottolineato che la condotta illecita del ricorrente era di natura permanente, giustificando così la sanzione della radiazione. Inoltre, ha confermato la competenza del CDD di Ancona, poiché i fatti contestati erano avvenuti nel suo distretto, e ha ritenuto infondate le doglianze relative alla sospensione del procedimento disciplinare. La Corte ha ribadito che la restituzione delle somme non era stata dimostrata, mantenendo la gravità delle violazioni deontologiche e la necessità di proteggere l'integrità della professione forense.
Massime • 3
In tema di procedimento disciplinare nei confronti degli avvocati, l'art. 51 della l. n.247 del 2012 stabilisce la competenza disciplinare territoriale alternativa del consiglio distrettuale di disciplina del distretto in cui è iscritto l'avvocato (o il praticante) oppure di quello nel cui territorio è stato compiuto il fatto oggetto di indagine o di giudizio disciplinare, assumendo rilievo, ai fini del radicamento di tale competenza, la preventiva iscrizione della notizia di illecito nel registro riservato ex art. 58 della citata legge. (Nella specie, la S.C., in considerazione dell'avvenuta iscrizione da parte del Consiglio distrettuale di disciplina del luogo in cui erano avvenuti i fatti oggetto di incolpazione e di quello in cui risultava iscritto l'avvocato, ha individuato la competenza in capo a quello che per primo aveva provveduto all'iscrizione).
In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati per fatti oggetto di procedimento penale, l'azione disciplinare può essere esercitata dal Consiglio distrettuale di disciplina anche qualora tali fatti siano risalenti ad epoca anteriore all'iscrizione dell'avvocato al relativo albo professionale, allorché il loro disvalore ricada anche nel periodo successivo all'iscrizione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sanzione disciplinare irrogata al professionista che aveva omesso di restituire la somma di denaro di cui si era illegittimamente appropriato, oggetto di sentenza penale di condanna emessa prima dell'iscrizione all'albo, assumendo rilievo la natura permanente di tale omissione e il fatto che essa si era perpetrata anche successivamente alla suindicata iscrizione).
L'art. 54 l. n. 247 del 2012 (applicabile dal 1° gennaio 2015) disciplina in termini di reciproca autonomia i rapporti tra il procedimento disciplinare nei confronti di avvocati e quello penale avente ad oggetto gli stessi fatti e, per l'effetto, subordina l'operatività della sospensione facoltativa del procedimento disciplinare ai casi in cui risulti indispensabile - secondo una valutazione spettante al giudice del merito disciplinare ed insindacabile in sede di legittimità - acquisire elementi di prova del processo penale.
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 7098/2023 Numero sezionale 407/2023 Numero di raccolta generale 30650/2023 Data pubblicazione 03/11/2023 R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: DISCIPLINARE PASQUALE D'ASCOLA - Primo Presidente f.f. - AVVOCATI ORONZO D M - Rel. Consigliere - Ud. 26/09/2023 - ALBERTO GIUSTI - Consigliere - PU CHIARA GRAZIOSI - Consigliere - R.G.N. 7098/2023 A C - Consigliere - Rep. G I - Consigliere - G MINO - Consigliere - R M - Consigliere - A S - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 7098-2023 proposto da: M C, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FERDINANDO MARTINI 9, presso lo studio dell'avvocato A E F, che lo rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
Numero registro generale 7098/2023 Numero sezionale 407/2023 Numero di raccolta generale 30650/2023 Data pubblicazione 03/11/2023 CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 2/2023 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 09/02/2023. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/09/2023 dal Consigliere ORONZO D M;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale FRANCESCO SALZANO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato Andrea Emilio Falcetta.
FATTI DI CAUSA
1. Con la sentenza impugnata il Consiglio Nazionale Forense (di seguito anche CNF) rigettava il ricorso dell'avvocato Carlo M avverso la decisione pronunciata dal Consiglio distrettuale di disciplina (di seguito anche CDD) di Ancona, in data 30 maggio e depositata in data 21 giugno 2022, che, accertata la sussistenza degli addebiti ascritti all'incolpato, riprendenti i capi d'imputazione del procedimento penale a carico del medesimo, ai sensi dell'art. 22, comma 2, CDF, aveva irrogato la sanzione disciplinare della radiazione.
2. L'avvocato M era incolpato della violazione dei seguenti articoli del CDF, art. 4 (volontarietà dell'azione), art. 9 (doveri di dignità, decoro ed indipendenza), art. 10 (dovere di fedeltà), art. 11 (rapporto di fiducia ed accettazione dell'incarico), art. 23 n. 3 (conferimento dell'incarico), art. 24 nn. 1 e 2 (gestione di denaro altrui), art. 32 n. 1 (compensazione), art. 35 (dovere di corretta informazione): Ric. 2023 n. 07098 sez. SU - ud. 26-09-2023 -2- Numero registro generale 7098/2023 Numero sezionale 407/2023 Numero di raccolta generale 30650/2023 Data pubblicazione 03/11/2023 A) Perché, rivestendo la qualità di pubblico ufficiale (siccome tutore della Sig.ra B Arita dal 7/07/2010 fino alla sospensione del provvedimento di tutela del 23/8/2013, revocato in data 14/1/2014), si appropriava della somma complessiva di euro 340.000,00, portata dalle operazioni bancarie, meglio descritte (da pag. 2 a pag. 4) nella sentenza impugnata, effettuate tra novembre 2010 e novembre 2012;
B) Perché redigeva i rendiconti periodici (tra cui quelli datati 29/4/2011, 20/4/20212, 9/4/2013) di gestione del patrimonio della tutelata B Arita, in modo ideologicamente falso, siccome rappresentativi di false circostanze di fatto, di falsi atti di gestione assertivamente compiuti, di false notizie e indicazione di somme gestite, di false rappresentazioni dell'impiego e destinazione di somme di denaro dell'assistita;
C) Perché si appropriava di somme e valori calcolabili nella misura di euro 252.616,42 appartenenti alla massa del Fallimento della Interior s.a.s. di S L & C. e del socio accomandatario S L in proprio (fallimento n. 9/2005, sentenza del 9/5/2005, piano di riparto dichiarato esecutivo in data 23/7/2009) per modo che si vedeva costretto a ripianare in extremis gli ammanchi procurati (per almeno euro 252.616,42), nel momento di dover dare esecuzione al piano di riparto finale dichiarato esecutivo dal G.D. in data 23/7/2009, utilizzando denaro della interdetta B Arita di cui lo stesso M era nominato tutore, fatti commessi successivamente all'apertura della procedura fallimentare e sino al dicembre 2010;
D) Perché in qualità di commercialista, professionista consulente tributario e finanziario in forza anche degli incarichi professionali per la gestione del patrimonio di R G, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, poste in essere anche in tempi diversi, si impossessava della complessiva somma di euro Ric. 2023 n. 07098 sez. SU - ud. 26-09-2023 -3- Numero registro generale 7098/2023 Numero sezionale 407/2023 Numero di raccolta generale 30650/2023 Data pubblicazione 03/11/2023 125.000,00 trasferendo, con più operazioni, le disponibilità esistenti sul conto corrente bancario n. 91514 della Banca dell'Etruria, intestato alla sua cliente R, sui propri conti correnti bancari, mediante ordini di bonifici dallo stesso impartiti utilizzando il servizio di “Home Banking” abbinato al conto corrente della R, facendo di tali somme un utilizzo personale e comunque diverso dagli incarichi professionali ricevuti, mediante le disposizioni di bonifico meglio descritte (pagg. 4 e 5) nella sentenza impugnata, effettuate tra novembre 2013 ed aprile 2014, con la causale “Studio Legale e Commerciale dott. Carlo M con incarico professionale”.
3. Il CNF, nel confermare la decisione del CDD di Ancona, che dichiarava prescritta l'azione disciplinare relativamente agli illeciti di cui ai capi di incolpazione B) e C) e responsabile l'incolpato per i fatti di cui ai capi di incolpazione A) e D), ha affermato l'infondatezza della doglianza concernete la mancata sospensione del procedimento disciplinare da parte del CDD di Ancona, essendo non ancora definitiva la sentenza pronunciata, a carico dell'avvocato M, dalla Corte di Appello di Ancona per fatti di rilievo penale oggetto del capo d'imputazione, del tutto sovrapponibili agli addebiti disciplinari, in forza dell'autonomia fra i diversi procedimenti prevista dall'art. 54, l. n. 247 del 2012, e, altresì, ha evidenziato che <<(l)a disposizione è di natura processuale e si applica ai procedimenti disciplinari iniziati dopo il 1° gennaio 2015>>.
4. Il CFN, inoltre, ha osservato che < sono avvenuti nel distretto di Ancona presso cui l'avv. M è stato iscritto sino all'8/10/2015, prima quale praticante poi come avvocato, allorquando si era trasferito a Roma>>, che l'art. 51 della l. n. 241 del 2012, < disciplinare territoriale alternativa del consiglio distrettuale di disciplina del distretto in cui è iscritto l'avvocato o il praticante, oppure del distretto nel cui territorio è stato compiuto il fatto oggetto Ric. 2023 n. 07098 sez. SU - ud. 26-09-2023 -4- Numero registro generale 7098/2023 Numero sezionale 407/2023 Numero di raccolta generale 30650/2023 Data pubblicazione 03/11/2023 di indagine o di giudizio disciplinare>> per cui, correttamente, < CDD di Ancona, ricevuto in restituzione dal CDD di Roma il fascicolo, ha ravvisato la propria competenza (…) di talché nessun conflitto può essere ravvisato e va affermata la competenza del CDD di Ancona quale distretto del luogo ove il fatto ritenuto illecito è stato commesso (e si tratta peraltro del distretto del foro di iscrizione dell'incolpato al momento della commissione del fatto)>> e ciò per tutti gli episodi oggetto di contestazione disciplinare, esattamente sovrapponibili a < 3273/2014>>.
5. Quanto, poi, al dedotto illegittimo esercizio del potere disciplinare, da parte del CDD, per le operazioni bancarie oggetto del capo A) (B A) dell'incolpazione, ha osservato il CNF che esse furono effettuate quando il M era iscritto al Registro Praticanti, le relative somme di cui l'incolpato si è appropriato non risultano restituite all'ex amministrata, almeno sino alla decisione disciplinare di primo grado per cui, non essendo cessata la permanenza della condotta delittuosa neppure all'epoca della sua successiva iscrizione all'Albo degli Avvocati, la violazione delle regole deontologiche è rimasta integrata ed è proseguita anche dopo l'assunzione dell'incarico di tutore, sino al momento della celebrazione, davanti al CDD di Ancona, del procedimento disciplinare.
6. Il CNF, infine, ha rilevato, con riguardo al capo D) (R G) dell'incolpazione, che contrariamente a quanto sostenuto dall'avvocato M, i fatti al medesimo addebitati sono riferibili tanto all'esecuzione dell'iniziale incarico professionale di commercialista, quanto di quello ricevuto il 5/11/2013, relativamente all'acquisto di B.T.P. Italia per euro 100.000,00 nominali, attività comunque fatturata alla cliente dallo Studio Legale M, che l'art. 54, l. n. 247 del 2012 > e Ric. 2023 n. 07098 sez. SU - ud. 26-09-2023 -5- Numero registro generale 7098/2023 Numero sezionale 407/2023 Numero di raccolta generale 30650/2023 Data pubblicazione 03/11/2023 analogamente tra < ha propri termini per proporre azione civile restitutoria, del tutto autonomi rispetto alle regole che informano il procedimento disciplinare>>, che per < sotto il profilo disciplinare vale infatti quanto più sopra rammentato in merito al carattere permanente dell'illecito, laddove la restituzione non sia avvenuta>> e quest'ultima circostanza, nella specie, è rimasta indimostrata.
7. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione avanti a queste Sezioni Unite il M, deducendo quattro motivi. Il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma è rimasto intimato. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 54, l. n. 247 del 2012, disposizione che ammette la sospensione del procedimento disciplinare per il periodo massimo di due anni nei casi in cui sia indispensabile acquisire atti e notizie del processo penale, con valutazione rimessa all'apprezzamento del giudice disciplinare. Deduce, altresì, che nello spazio temporale intercorso tra la notifica della decisione disciplinare del CDD di Ancona, avvenuta il 22/2/2023, e l'udienza del 15/12/2022, nella quale era stato definito il parallelo giudizio penale, è intervenuta la sentenza n. 3376/2023 della Suprema Corte di Cassazione - Sesta Sezione Penale, che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal professionista e reso definitiva la sentenza n. 148/2022 della Corte di Appello di Ancona che, in parziale riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Pesaro, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del predetto, per intervenuta prescrizione dei reati di cui ai capi b), c) e d), rilevando in relazione ai fatti di cui al capo a) la sussistenza del vincolo della continuazione, e rideterminato la pena ad anni tre e Ric. 2023 n. 07098 sez. SU - ud. 26-09-2023 -6- Numero registro generale 7098/2023 Numero sezionale 407/2023 Numero di raccolta generale 30650/2023 Data pubblicazione 03/11/2023 mesi sei di reclusione, pur senza tuttavia modificare il capo inerente l'applicazione della pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici, basata sull'entità della pena principale originariamente irrogata dal Tribunale. Riferisce, ancora, che la Corte di Appello di Ancona, successivamente adita in funzione di Giudice dell'Esecuzione, con provvedimento del 15/3/2023 ha provveduto a correggere la sentenza n. 148/2022, divenuta definitiva, nel senso che << è da intendersi revocata la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, e sostituita con la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5>>. Assume, quindi, il ricorrente che, ai sensi dell'art. 42, r.d.l. n. 1578 del 1933, < procedimento disciplinare fosse stato correttamente sospeso (...) avrebbe potuto prendere atto della revoca dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici comminata dalla sentenza di primo grado (…) cancellarsi autonomamente od essere cancellato d'ufficio dall'Ordine degli Avvocati, con provvedimento quindi enormemente meno afflittivo della sanzione della radiazione>>.
2. La censura è priva di fondamento. Il regime della sospensione del procedimento disciplinare di cui all'art. 54, l. n. 247 del 2012, operante a decorrere dal 1° gennaio 2015,