Cass. pen., sez. III, sentenza 05/10/2018, n. 44528
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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da M C, nato a Limena il 5/9/1964 G B, nato in Georgia il 16/12/1957 avverso la sentenza del 15/9/2017 della Corte d'appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal Consigliere G L;udito il PubtAico Ministero, in persona dei Sostituto Procuratore generale P G, che ha concluso chiedendo di dichiarare rinammissibilita di entrambi i ricorsi;uditi per M C l'avv. B P e l'avv. M G, che hanno concluso chiedendo l'accoglirriento del ricorso;udito per G B l'avv. P C, in sostituzione dell'avv. A S che ha concluso chiedendo raccoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO t Con sentenza del 15 settembre 2017 la Corte d'appello di Milano ha confermato, respingendo le impugnazioni degli imputati, la sentenza del Tribunale di Milano del 17 giugno 2015, con cui C M era state condannato alla pena di anni otto di reclusione ed euro 28.000 di multa, in relazione al reato di cui all'art. 73, commi 1 e 6, d.P.R. 309/90 (ascrittogli per avere, in concorso con altri, giudicati separatamente, acquistato un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso di 1,6 chilogrammi), e B G era stato condannato alla pena di anni tre di reclusione ed euro 9.000,00 di multa, in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 56 cod. pan. e 73, commi 1 e 6, e BO, comma 2, d.P.R. 309/90 (per avere, in concorso con altri, posto in essere atti idonei e diretti in modo non equivoco a importare un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina, del peso di oltre 1.500,00 chilogrammi). 2. Avverso tale sentenza B G ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico articolato motivo, mediante il quale ha prospettato plurimi vizi della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett, e), cod. proc. pan. Ha, anzitutto, ribadito la doglianza circa l'incertezza riguardo alle proprie generalità, sottolineando nuovamente che le autorità di polizia spagnole avevano provveduto alla identificazione di una persona rispondente al nome di Gagnidze Badri, nato in Georgia il 13/10/1957, ma tale identificazione contrastava con quella di altra autorità spagnola, la Unidad Combinada Aduanera di Girona, secondo cui G B era nato il 16/10/1957, e anche con i dati anagrafici comunicati dalle autorità georgiane, che avevano indicato come data di nascita il 16/12/1957, cosicché non vi era certezza riguardo al nome e alle generalità della persona presente a bordo della motonave Libertad, utilizzata per il contestato tentativo di importazione di stupefacenti. Ha poi lamentate l'insufficienza degli elementi a carico e l'illogicità della loro valutazione, fondata esclusivamente sulla presenza di alcune anomalie nelle conversazioni tra il ricorrente e RaduleScu Justin Victor (coinvolto nel medesimo traffico illecito di stupefacenti, al quale è stata addebitata al ricorrente la partecipazione), ritenute in modo illogico non attribuibili alla attività di noleggio turistico della imbarcazione che il ricorrente aveva il compito di guidare, sottolineando che in tali conversazioni non vi era alcun riferimento a sostanze stupefacenti. eit-- 3. Avverso la medesima sentenza ha proposto ricorso per cassazione anche Claudio Motto, affidato a tre motivi, qui enunciati nei limiti strettamente necessari ai fini della motivazicine. 3.1. Con un primo motivo ha prospettato la contraddittorietà e rillogicità manifesta della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen„ sia nella parte in cui erano state esaminate le risultanze delle intercettazioni di conversazioni telefoniche, sia in quella relativa all'analisi delle dichiarazioni dei coimputati, sia in quella della valutazione di sintesi di tab risultanze, sottolineando come nelle conversazioni intercettate non vi fosse alcun riferimento a sostanze stupefacenti, giacché nelle stesse I e M avevano discorso unicamente di futuri incontri o di questioni attinenti alle loro vite personali;l'affermazione della Corte d'appello secondo cui il linguaggio criptico utilizzato dai due sia indice della riferibilità delle conversazioni a traffici illeciti di stupefacenti risulterebbe, pertanto illogica, come pure quella relativa all'anomalia dell'utilizzo di telefoni fissi o pubblici, dovendo fatti essere collocati nel contesto della loro verificazione, ossia nel 2005, e alla frequenza delle telefonate tra i due (pari, complessivamente, a 15, di cui una in luglio, tre in agosto, sei in ottobre e cinque in novembre. Ha contestato, essendo manifestamente illogico, il rilievo attribuito dalla Corte d'appello alle dichiarazioni rese dai coimputati F e I, in quanto gli stessi avevano escluso il coinvolgimento del ricorrente nei fatti, spiegando con i loro rapporti di amicizia i contatti intercorsi, ribadendo /a fragilità del quadro indiziarlo a proprio carico, nell'esame del quale la Corte d'appello non aveva adeguatamente esaminato dette dichiarazioni e avev, in modo illogico, negato qualsiasi fondamento alle giustificazioni addotte dall'imputato. 12. Con un secondo motivo ha lamentato la violazione dell'ad, 192 cod. proc. peri., ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cocJ. proc. pen, in considerazione della equivocità degli elementi indiziavi utilizzati dalla Corte d'appello, consistenti nell'utilizzo di un linguaggio equivoco nelle conversazioni tra il ricorrente e Iotechv e nell'essersi avvalsi di telefoni pubblici, elementi di per sé non necessariamente dimostrativi della partecipazione del ricorrente all'acquisto e al trasporto della sostanza stupefacente organizzati dagli altri imputati.
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