Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/06/2023, n. 16974

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/06/2023, n. 16974
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16974
Data del deposito : 14 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

pugnato risale al 18 novembre 2013, mentre la perizia di parte è stata prodotta in giudizio in data 13 marzo 2017, per cui l’Ufficio non avrebbe mai potuto tener conto nell’avviso impugnato della predetta perizia, osservando, infine, che pure incomprensibile risulta il riferimento che il Giudice regionale ha operato alla procedura docfa, che non ha inciso sulla riclassificazione eseguita dall’Ufficio.

4.6. Con la sesta ed ultima doglianza, il ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., l’omessa pronuncia da parte della Commissione regionale in ordine alle «questioni non rinunciate dal contribuente» (v. pagina n. 26 del ricorso) che secondo il ricorrente sarebbe stati erroneamente ritenuti assorbiti dal Giudice dell’appello, costituiti dalla: «1) Errata applicazione del regolamento di cui al D.P.R. n. 138/1998»;
«2) Non verificabilità dei presupposti e contrasto con lo Statuto del contribuente per difetto della motivazione e degli atti indicati»;
«3) Ille gittimità della Determina Agenzia del Territorio del 16.2.2005 e della metodologia dello scostamento significativo del 35%;
disparità di trattamento»;
«4) Illegittimità dell’utilizzo esclusivo dei parametri OMI»;
«5) Mancanza della fase endoprocedimentale di interlocuzione con il contribuente»;«6) Mancanza di qualsiasi valutazione tecnica delle caratteristiche tipologiche e costruttive specifiche dell’immobile oggetto di rettifica»;
«7) Mancanza dei criteri con cui sono stati selezionati gli immobili oggetto di accertamento»;
«8) Motivazioni generiche e prive di riscontro» (così a pagina n. 26 del ricorso).

5. Il ricorso va accolto in relazione ai suoi primi due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, siccome connessi in relazione al dedotto de ficit motivazionale, rispettivamente, della sentenza e dell’avviso impugnati, il cui esame assume valore assorbente rispetto allo scrutinio delle restanti doglianze. Di seguito le ragioni.

6.Va premesso, sul piano dei principi affermati in tema di revisione parziale del classamento ai sensi dell’art. 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che si è progressivamente consolidato nella riflessione di questa Corte l’orientamento secondo cui «… la ragione giustificativa della revisione parziale del classamento, prevista dall'art. 1, comma 335, l. 311 del 2004, è costituita dalla rilevante modifica di valore degli immobili presenti nella microzona», ponendosi in rilievo che «al momento dell'attribuzione della classe e della rendita catastale, devono essere considerate, insieme al fattore posizionale, le caratteristiche edilizie dell'unità immobiliare, di cui all'art. 8, comma 7, d.P.R. n. 138 del 1998, che assumono, pertanto, specifica rilevanza in sede di motivazione dell'atto, motivazione nella quale, una volta giustificato il presupposto della revisione, fondato sul valore medio di mercato dell'intera microzona, vanno spiegate le ragioni in forza delle quali si è prodotta una ricaduta (ed in quali termini di classamento e di rendita catastale) sulla specifica unità immobiliare oggetto di riclassamento (v., ex plurimis, Cass., 12 dicembre 2019, n. 32546;
Cass., 28 novembre 2019, n. 31112;
Cass. 19 dicembre 2019, n. 29988;
Cass., 8 aprile 2019, n. 9770;
v. altresì, più di recente, Cass., 24 novembre 2020, n. 26657;
Cass., 1° luglio 2020, n.13390)» (così Cass., Sez. V, 12 maggio 2022, n. 15123, ai cui più ampi contenuti in tale sede è sufficiente rinviare, anche ai sensi dell’art. 118, primo comma, ultima parte, disp. att./trans., cod. proc. civ.).

6.1.Nello stesso senso è stato chiarito, in fattispecie analoga, che «Il quadro normativo essenziale di riferimento, in materia di classamento e revisione delle rendite catastali, è qui costituito: -dall’art. 1, co. 335 l. 311/04, secondo cui: “La revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali, per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato individuato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, e il corrispondente valore medio catastale ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili si discosta significativamente dall'analogo rapporto relativo all'insieme delle microzone comunali, è richiesta dai comuni agli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio. Per i calcoli di cui al precedente periodo, il valore medio di mercato è aggiornato secondo le modalità stabilite con il provvedimento di cui al comma 339. L'Agenzia del territorio, esaminata la richiesta del comune e verificata la sussistenza dei presupposti, attiva il procedimento revisionale con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima”;
-dall’art.2 del d.P.R. 138/1998 (Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unita' immobiliari urbane e dei relativi criteri nonche' delle commissioni censuarie in esecuzione dell'articolo 3, commi 154 e 155, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), in base al quale: “Articolazione del territorio comunale in microzone 1. La microzona rappresenta una porzione del territorio comunale o, nel caso di zone costituite da gruppi di comuni, un intero territorio comunale che presenta omogeneita' nei caratteri di posizione, urbanistici, storico ambientali, socioeconomici, nonche' nella dotazione dei servizi ed infrastrutture urbane. In ciascuna microzona le unita' immobiliari sono uniformi per caratteristiche tipologiche, epoca di costruzione e destinazione prevalenti;
essa individua ambiti territoriali di mercato omogeneo sul piano dei redditi e dei valori, ed in particolare per l'incidenza su tali entita' delle caratteristiche estrinseche delle unita' immobiliari.

2. I comuni provvedono a delimitare nell'ambito del proprio territorio, le microzone, in base ai criteri definiti nel presente articolo e nelle norme tecniche allegate al presente regolamento, con la lettera A.” Rilevano poi il provvedimento dell’Agenzia del Territorio 16 febbraio 2005 sulle modalità di aggiornamento del valore medio di mercato ex art. 1, co.335, l. 311/04 e sulla individuazione della soglia minima di significatività (35%) di scostamento nel rapporto tra valore medio di mercato ed il corrispondente valore medio catastale rispetto all’analogo rapporto relativo all’insieme delle microzone comunali. Per il caso specifico di Roma Capitale emergono ancora: - la deliberazione consiliare n.136 del 29 novembre 2001, di approvazione della suddivisione del territorio cittadino in n.238 microzone;
- la deliberazione consiliare n.5 dell’11 ottobre 2010, di richiesta all’amministrazione finanziaria della revisione dei classamenti relativi a talune microzone comunali, tra cui quella dedotta nell’avviso opposto» (così, Cass., Sez. T, 7 febbraio 2022, n. 3852) .
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