Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/11/2021, n. 34419
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Testo completo
o la seguente SENTENZA sul ricorso 18958-2016 proposto da: TELECOM ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G.
FARAVELLI
22, presso lo studio degli avvocati E M, A M, R R, FRANCO RAIMONDO BOCCIA, che la rappresentano e 2021 difendono;
1624
- ricorrente -
contro
C S, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
LUDOVISI
35, presso lo studio dell'avvocato M L, rappresentato e difeso dall'avvocato S N;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 858/2016 della CORTE D'APPELLO di N, depositata il 10/02/2016 R.G.N. 1512/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/05/2021 dal Consigliere Dott. F B;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. R S visto l art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte. RG 18958/16
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 10.2.16 la Corte d'appello di Napoli confermava la decisione resa in sede di opposizione a decreto ingiuntivo dal locale Tribunale ed accoglieva la domanda proposta da S C nei confronti di Telecom Italia s.p.a. avente ad oggetto la condanna della società al pagamento delle retribuzioni non percepite nel periodo marzo 2012-gennaio 2014 a causa della mancata ottemperanza alla relativa condanna conseguente la declaratoria di nullità della cessione di rampo di azienda da Telecom a Telepost s.p.a. La decisione della corte territoriale discendeva dall'aver questa ritenuto sussistere l'inadempimento della società e, in ragione della mora credendi, il relativo obbligo retributivo, restando indifferenti le vicende del rapporto intercorso con Telepost e lo stesso pensionamento del Ciolfitto, nonché non qualificabile come aliunde perceptum, stante la sua natura assistenziale, il trattamento percepito dal Ciolfitto nel corso di quel rapporto a titolo di indennità di mobilità;
Per la cassazione di tale decisione ricorre la società, affidando T) - l'impugnazione a due motivi, cui resiste, con contro~ -I-fit La causa, inizialmente assegnata alla VI sezione, veniva rimessa all'odierna pubblica udienza, ove il P.M. ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-Con il primo motivo la Telecom Italia s.p.a. denuncia la violazione e\o falsa applicazione degli artt. 2112 e 2126 c.c.;
22, co. 1 lett. c), della L. n.153/69;
10, co. 6, d.lgs. n.503/92. Lamenta in sostanza la non conformità a diritto dell'orientamento espresso dalla corte territoriale in ordine all'irrilevanza delle vicende del rapporto intercorso tra il Ciolfitto e la cessionaria Telepost s.p.a., ed in particolare del collocamento in quiescenza del primo a
FARAVELLI
22, presso lo studio degli avvocati E M, A M, R R, FRANCO RAIMONDO BOCCIA, che la rappresentano e 2021 difendono;
1624
- ricorrente -
contro
C S, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
LUDOVISI
35, presso lo studio dell'avvocato M L, rappresentato e difeso dall'avvocato S N;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 858/2016 della CORTE D'APPELLO di N, depositata il 10/02/2016 R.G.N. 1512/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/05/2021 dal Consigliere Dott. F B;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. R S visto l art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte. RG 18958/16
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 10.2.16 la Corte d'appello di Napoli confermava la decisione resa in sede di opposizione a decreto ingiuntivo dal locale Tribunale ed accoglieva la domanda proposta da S C nei confronti di Telecom Italia s.p.a. avente ad oggetto la condanna della società al pagamento delle retribuzioni non percepite nel periodo marzo 2012-gennaio 2014 a causa della mancata ottemperanza alla relativa condanna conseguente la declaratoria di nullità della cessione di rampo di azienda da Telecom a Telepost s.p.a. La decisione della corte territoriale discendeva dall'aver questa ritenuto sussistere l'inadempimento della società e, in ragione della mora credendi, il relativo obbligo retributivo, restando indifferenti le vicende del rapporto intercorso con Telepost e lo stesso pensionamento del Ciolfitto, nonché non qualificabile come aliunde perceptum, stante la sua natura assistenziale, il trattamento percepito dal Ciolfitto nel corso di quel rapporto a titolo di indennità di mobilità;
Per la cassazione di tale decisione ricorre la società, affidando T) - l'impugnazione a due motivi, cui resiste, con contro~ -I-fit La causa, inizialmente assegnata alla VI sezione, veniva rimessa all'odierna pubblica udienza, ove il P.M. ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-Con il primo motivo la Telecom Italia s.p.a. denuncia la violazione e\o falsa applicazione degli artt. 2112 e 2126 c.c.;
22, co. 1 lett. c), della L. n.153/69;
10, co. 6, d.lgs. n.503/92. Lamenta in sostanza la non conformità a diritto dell'orientamento espresso dalla corte territoriale in ordine all'irrilevanza delle vicende del rapporto intercorso tra il Ciolfitto e la cessionaria Telepost s.p.a., ed in particolare del collocamento in quiescenza del primo a
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