Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/08/2020, n. 16786
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Testo completo
o la seguente SENTENZA sul ricorso 31034-2018 proposto da: PORTAS GA, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato P S;- ricorrente - 2020 contro BANCO DI SARDEGNA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 23/A, presso lo studio dell'avvocato G P, rappresentata e difesa .. dall'avvocato L N;- controricorrente - ricorrente incidentale - n avverso la sentenza n. 121/2018 della CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI di SASSARI, depositata il 10/08/2018, R.G.N. 99/2018;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/01/2020 dal Consigliere Dott. R A;udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A C, che ha concluso per il rigetto del 10 motivo e per l'accoglimento del 2° motivo del ricorso, rigetto del ricorso incidentale;udito l'Avvocato L N. RG 31034/208 FATTI DI CAUSA 1. Il Tribunale di Sassari, in sede di opposizione avverso l'ordinanza con la quale era stato dichiarato risolto il rapporto di lavoro intercorso tra Portas Gianluca ed il Banco di Sardegna s.p.a. alla data del 6.5.2014 in applicazione dell'art. 18, comma 5, I. 300/70, con condanna della resistente al pagamento di un'indennità risarcitoria omnicomprensiva pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, richiamato il contenuto della lettera del 9.4.2014 con le contestazioni disciplinari attinenti l'utilizzo illecito della posta elettronica aziendale, avuto riguardo al tenore volgare ed ingiurioso della e-mail e ritenuto lo stesso idoneo ad integrare violazione dei doveri contrattuali previsti dall'art. 38 ccnI credito, oltre che degli artt. 9 e 13 del codice etico e della normativa interna sull'utilizzo della posta elettronica aziendale, condivideva le valutazioni espresse dal giudice della fase sommaria. 1.1. In particolare, riteneva sussistente il fatto oggetto della contestazione disciplinare per essere stato il testo della e-mail idonea alla violazione delle regole contrattuali e regolamentari richiamate, attese la forma e le espressioni usate, contrarie all'obbligo di osservare i principi di disciplina e moralità, oltre che alle regole sull'utilizzo della posta elettronica, e riteneva di escludere l'applicabilità dell'art. 18, comma 4, St. lav. perchè la condotta, in quanto consapevole e cosciente, era esclusa dall'alveo di quelle punibili con sanzione conservativa. Osservava che, al di là di tale ipotesi, la sproporzione tra condotta e sanzione era ricompresa nella previsione del comma 5 dell'articolo 18 della legge citata, riferita a condotte sussistente, in cui, tuttavia, non ricorrevano gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa. Il giudice di primo grado escludeva, invero, il notevole inadempimento giudicando sproporzionata la sanzione del licenziamento.RG 31034/208 2. La Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con sentenza del 10.8.2018, accoglieva parzialmente l'appello principale del Portas e quello incidentale del Banco e, per l'effetto, in parziale riforma della decisione impugnata, per il resto confermata, condannava il Banco di Sardegna al pagamento della prevista indennità di preavviso, disponendo che dall'indennità risarcitoria spettante al Portas fosse detratto quanto percepito per l'attività lavorativa prestata. Escluso che il comportamento del dipendente legittimasse il licenziamento, per non essere lo stesso tale da integrare il notevole inadempimento o la mancanza così grave da non consentire la prosecuzione del rapporto lavorativo - con ciò rigettando il relativo motivo del gravame incidentale proposto dal Banco -, la Corte rilevava che non poteva accedersi alla tutela reintegratoria, in quanto l'assenza nel contratto collettivo della tipizzazione delle condotte illecite suscettibili di essere sanzionate con provvedimenti conservativi e non espulsivi comportava l'inapplicabilità del comma 4 del novellato art. 18 dello Statuto dei Lavoratori. 3. Di tale decisione domanda la cassazione il Portas, affidando l'impugnazione a due motivi, di cui il secondo subordinato, cui resiste, con controricorso, la società, che propone ricorso incidentale, fondato su unico motivo, illustrato con memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE RICORSO PRINCIPALE: 1. Con il primo motivo, il Portas denunzia violazione dell'art. 18, comma 4, St. Lav., per avere la Corte d'appello negato il diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro, ritenendo che l'assenza nel contratto collettivo della tipizzazione della condotte sanzionate con provvedimenti conservativi e non espulsivi comporti l'inapplicabilità del comma 40 dell'art. 18 I. 300/70.RG 31034/208 1.1. Si sostiene che la circostanza che la condotta posta in essere dall'odierno ricorrente non sia descritta nel contratto collettivo non rivesta rilievo ostativo ai fini voluti, atteso che l'art. 18, quarto comma, nuovo testo St. Lav. fa letterale riferimento non alle "tipizzazioni" del contratto, ma alle sue "previsioni", demandando così alle parti sociali la scelta del grado di analiticità mediante cui predeterminare l'applicazione di sanzioni conservative su base pattizia. Si assume che, ove tale scelta sia quella di valersi di formule elastiche o di chiusura, non possa escludersi l'applicazione della tutela reintegratoria prevista dal citato quarto comma, una volta che il giudice ritenga di sussumere il fatto nella relativa disposizione collettiva. Non si condivide il divieto per il giudice di desumere dal c.c.n.l. in via interpretativa ipotesi non tassativamente enunciate dalle parti sociali, non essendo percorribile sul piano interpretativo una tesi improntata ad un inedito favor nei confronti del datore di lavoro, in evidente distonia con i valori costituzionali di tutela del lavoro e della parte debole del rapporto, andando in tal modo le esigenze di certezza di parte datoriale a scapito e dell'equità, e delle esigenze di tutela del lavoratore e del suo diritto alla conservazione dei mezzi di sostentamento per sé e per la famiglia. 2. Per l'ipotesi di rigetto del precedente motivo, il ricorrente principale deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2118, comma 5, I. 300/1970, ritenendo che la natura stessa dell'indennità di cui all'art. 2118 c.c. sia inconciliabile con la facoltà, prevista dall'art. 18, comma 40, I. 300/1970, di detrarre dal risarcimento l'eventuale aliunde perceptum, ad identiche conclusioni dovendo pervenirsi ove il dictum della sentenza fosse riferito all'indennità risarcitoria di cui al comma 50 dell'art. 18, tenuto conto del fatto che la legge prevede la possibilità di detrarre l'aliunde perceptum solo nel caso di reintegrazione del posto di lavoro ai sensi del comma 4. Si RG 31034/208 chiede l'annullamento in parte qua della sentenza, con affermazione del principio secondo cui l'indennità di preavviso e/o quella di cui al comma 50 dell'art. 18 I 300/70 liquidata non debba essere decurtata di quanto percepito per l'attività prestata. RICORSO INCIDENTALE:
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