Cass. civ., sez. II, ordinanza 13/07/2017, n. 17392
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Il chiamato all’eredità è legittimato ad impugnare, ex art. 591 c.c., il testamento che lo ha nominato quando il suo annullamento gli consenta di accedere, anche solo per motivi di interesse morale, ad una diversa delazione, legittima o testamentaria, la cui maggiore o minore convenienza non è sindacabile dal giudice.
La conferma del testamento invalido (nella specie, per incapacità del testatore), ove avvenga mediante un atto formale, deve contenere i requisiti previsti dall'art. 1444 c.c. per la convalida dell'atto annullabile e, cioè, l’indicazione del negozio invalido, della causa d’invalidità, nonché la dichiarazione che si intende convalidarlo.
Sul provvedimento
Testo completo
17392-17 Oggetto LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE SUCCESSIONI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 23643/2015 - Presidente - Cron. 17392 Dott. VINCENZO MAZZACANE Rel. Consigliere - Rep. I Dott. FELICE MAN Ud. 01/03/2017 - Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO CC Consigliere Dott. MILENA FALASCHI - Consigliere Dott. LUIGI ABETE ha pronunciato la seguente ORDINANZA XM sul ricorso 23643-2015 proposto da: CU IA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CASSIODORO 1/A, presso lo studio dell'avvocato MARCO e difesa dall'avvocato ANNECCHINO, rappresentata GIUSEPPE DELLA PIETRA;
ricorrente contro domiciliato in ROMA, SS SANTINA, elettivamente V.AUGUSTO AUBRY 1, presso lo studio dell'avvocato 2017 MOSCARELLI, rappresentato e difeso BRUNO 591 90 dall'avvocato NI ORLANDO;
SS IA RI, SS VA, SS NI, SS TT, SS AN, elettivamente 1 domiciliati in ROMA, V.AUGUSTO AUBRY 1, presso lo studio dell'avvocato BRUNO MOSCARELLI, rappresentati e difesi dall'avvocato NI ORLANDO;
- controricorrenti nonchè
contro
AT NI, SS AN, AT NT, AT ROSAN, AT AE, AT ON;
- intimati avversO la sentenza n. 3480/2014 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 29/07/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/03/2017 dal Consigliere Dott. FELICE MAN. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione dell'11.5.2005 TI SO impugnava per incapacità naturale, ai sensi dell'art. 591 c.c., il testamento pubblico rogato in data 7.2.2000 col quale la zia SE (o IN) SO (deceduta il 24.5.2000), revocando il precedente testamento pubblico del 10.3.1988, aveva istituito sue eredi le nipoti MA UO, TA BA e la stessa TI SO. La quale, benché beneficiatane in misura superiore rispetto al precedente testamento, deduceva che alla data del 7.2.2000 la de cuius era affetta da demenza senile. Pertanto conveniva in giudizio la sorella della testatrice, NN SO, e tutti i nipoti di lei, e cioè MA UO, TA BA e NN, LE, ON, AR, NN fu PE, NT, AN e AN SO, tutti istituiti eredi con un precedente testamento pubblico del 10.3.1988. Resisteva in giudizio MA UO, che negava l'incapacità della de cuius (e proponeva domanda riconvenzionale subordinata di cui non si discute più in questa sede di legittimità). AR, NN fu PE, NT, AN ed AN SO aderivano alla domanda. Contumaci, invece, gli altri convenuti. Il Tribunale di Napoli con sentenza n. 5535/09 annullava il testamento pubblico del 7.2.2000, dichiarava aperta la successione testamentaria in base al testamento pubblico del 10.3.1988 e dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale della UO. L'appello di quest'ultima era respinto dalla Corte distrettuale partenopea con sentenza n. 3480/14. Detta Corte riteneva infondata l'eccezione di carenza d'interesse di TI SO alla domanda d'annullamento. L'attrice, benché non potesse ritrarre alcun vantaggio economico dalla caducazione del testamento impugnato, che le aveva attribuito beni di valore economico superiore a quelli che le sarebbero stati devoluti in base al testamento del 1988, aveva tuttavia un interesse morale all'impugnazione, e ciò anche a prescindere dagli esiti della lite 3 possessoria che era insorta tra lei e MA UO proprio in relazione ad uno dei beni ereditari. Riteneva, inoltre, irrilevanti le due dichiarazioni datate 8.6.2000 con le quali TA AB e TI SO avevano accettato incondizionatamente l'eredità della zia lasciata con testamento del 7.2.2000, atteso che la domanda d'annullamento era stata avanzata anche dagli altri convenuti SO, i quali avevano aderito alla domanda dell'attrice. Inoltre, ai sensi dell'art. 590 c.p.c. poteva convalidarsi solo una disposizione che corrispondesse alla volontà del testatore;
esclusa la quale sotto il profilo della capacità, tale norma non trovava applicazione. In ogni caso TI SO aveva disconosciuto la sottoscrizione di tale dichiarazione, di cui la convenuta non aveva poi chiesto la verificazione. Nel merito, condivideva le valutazioni testimoniali, documentali e tecniche che avevano indotto il giudice di primo grado a ritenere incapace la testatrice al momento dell'atto pubblico del 7.2.2000. Avverso detta sentenza MA UO propone ricorso, articolato su quattro motivi. Resistono con separati controricorsi TI SO, da un lato, e MA AR, NN fu PE, NT, AN e AN SO. NN SO e TT, TA, NN, LE e ON BA sono rimasti intimati. Attivato il procedimento camerale ex art. 380-bis.
1. c.p.c., inserito, a decorrere dal 30 ottobre 2016, dall'art.
1-bis, comma 1, lett. f), D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197, il Procuratore generale ha presentato le proprie conclusioni scritte, limitatamente al primo motivo di ricorso, di cui ha chiesto il rigetto. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo deduce, in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 428, 591, 2° comma, n. 3, e 3° comma, 606, 2° comma, 1421 e 1441 c.c., 100, 333, 334, 342 e 346 c.p.c., o in via