Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/03/2020, n. 6240
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La cessione di "quote di produzione" di prodotti agricoli avente ad oggetto il diritto di coltivazione di un determinato prodotto (nella specie tabacco), configurandosi come prestazione di servizi strumentali alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico della coltura, è soggetta al regime ordinario dell'IVA, anche quando la cessione sia effettuata da un'associazione di produttori per conto dei propri associati, stante il disposto di cui all'art. 4, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972, vigendo il principio di assoggettamento ad IVA delle operazioni relative a prestazioni di servizi rese dalle associazioni.
Sul provvedimento
Testo completo
La controversia ha per oggetto l'impugnazione da parte di A.T.A. dell'avviso di accertamento, successivo ad una verifica della Guardia di Finanza, con il quale l'ufficio recuperava a tassazione IRPEG, IRAP, per il periodo d'imposta 01/07/1998 - 30/06/1999 -, costi indeducibili e ricavi non contabilizzati.
La Commissione tributaria provinciale di Chieti accolse in parte il ricorso e tale decisione venne confermata dalla Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, che disattese sia l'appello principale proposto da A.T.A. che l'appello incidentale dell'ufficio, con sentenza viziata da motivazione apparente, e, perciò, cassata con rinvio giusta ordinanza di questa Corte n. 20968/2010.
La contribuente ha riassunto la causa innanzi alla Commissione abruzzese ed ha chiesto il rigetto dell'appello dell'ufficio e la conferma della sentenza di primo grado, mentre l'Agenzia ha insistito nell'appello incidentale a suo tempo proposto contro la decisione di primo grado;
la C.T.R., con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto in parte il gravame dell'Agenzia, rilevando, per quanto ancora interessa, che: (a) in punto di omessa contabilizzazione di ricavi e conseguente loro ripresa a tassazione, per lire 2.028.607.700, secondo la prospettazione dell'ufficio, A.T.A. non si era limitata a svolgere il ruolo di intermediario in alcuni contratti di cessione delle "quote di produzione del tabacco" e che, invece, la stessa Associazione aveva acquistato, in prima persona, dette "quote" per poi rivenderle, donde la ripresa fiscale del corrispettivo, non dichiarato, delle cessioni;
(b) la Commissione provinciale aveva annullato la ripresa, in assenza di prova, da parte dell'ufficio, idonea a vincere l'argomento difensivo della contribuente di avere svolto soltanto attività d'intermediazione, in coerenza con i propri compiti istituzionali;
(c) l'effettività dell'acquisto delle "quote di produzione del tabacco" era attestata dai numerosi assegni emessi da A.T.A. nei confronti dei produttori cedenti, ed in assenza di indicazione, da parte della contribuente, delle ragioni per le quali i titoli erano stati emessi;
(d) era altresì legittimo il recupero di spese per canoni di locazione e per consumi Enel (lire 1.277.595), quale costo asseritamente sostenuto per la locazione di immobili mai dichiarati, in difetto di prova, da parte di A.T.A., dell'effettiva disponibilità dei locali, a causa dell'omessa produzione in giudizio del contratto di locazione.
L'Associazione propone ricorso per la cassazione di questa sentenza, declinando otto motivi;
l'Agenzia resiste con controricorso.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo del ricorso (1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 33 del regolamento della Commissione CEE del 22 dicembre 1998, n. 2848/1998 e degli artt. 1731, 1754 e 2967 cc. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), la ricorrente assume che, quale ente deputato alla salvaguardia della produzione del tabacco in Abruzzo, svolgeva attività istituzionale di intermediazione, ai sensi dell'art. 1754 c.c., mettendo in contatto gli associati interessati alla vendita o all'acquisto delle "quote di produzione del tabacco", sulla base di un certo prezzo;
l'art. 33 del Regolamento (CE) n. 2848/1998 della Commissione del 22 dicembre 1998 (modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92), nel riconoscere la possibilità di cedere le "quote di produzione" richiede il rispetto di alcune condizioni, ossia che l'accordo risulti per iscritto e che sia presentato per la registrazione all'A.I.M.A. A tale fine, come attestato dalla G.d.F., è utilizzato un apposito modello, denominato "TC1" (un modulo con il quale si comunicano i dati del cedente e del cessionario delle "quote", e altri dati rilevanti della cessione), mentre sono invalide o inefficaci le eventuali cessioni di "quote di produzione del tabacco" concluse con un mero accordo scritto o avvenute con modalità diverse da quelle previste dall'art. 33, citato.
Soggiunge che l'organo di controllo, dopo avere rilevato che la stessa A.T.A. non compariva nei modelli "TC1", aveva comunque affermato che l'Associazione era intervenuta nei contratti di cessione come commissionaria (art. 1731, c.c.), senza però rilevare che, anche in tale ipotesi, A.T.A. avrebbe dovuto figurare nei predetti moduli come acquirente in quanto il commissionario è colui che acquista o vende un bene, per conto del committente, ma in nome proprio, e non in nome e per conto del committente, come invece era erroneamente affermato nel pvc della G.d.F. La ricorrente, quindi;
censura la sentenza impugnata per avere desunto che l'Associazione avrebbe acquistato e poi rivenduto le "quote di produzione del tabacco" dall'emissione degli assegni in favore dei produttori-cedenti - laddove, in realtà, quei titoli erano connessi all'attività istituzionale d'intermediazione, e riguardavano soltanto caparre-acconto, versate da A.T.A. per sè o per persona da nominare -, ed avendo omesso di accertato la sussistenza delle condizioni espressamente richieste dall'art. 33, cit., per la validità-efficacia dell'atto di cessione, non potendosi legittimamente ricondurre la fattispecie negoziale, per le ragioni appena precisate, nell'alveo del contratto di commissione.
2. Con il secondo motivo (1.1. Insufficiente motivazione circa un fatto decisivo e controverso per